Legge regionale 3 maggio 1983, n. 26 - Testo storico

Legge regionale n. 26 del 03 05 1983

Bollettino ufficiale 13 5 1983 n. 8

Proroga della garanzia fidejussoria della Regione presso gli Istituti e Aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga della garanzia fidejussoria della Regione per la durata di un anno, presso Istituti di Credito e Aziende bancarie, nell’interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, srl, con sede in Saint - Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive Lire 4 miliardi.

La garanzia fidejussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli accessori richiesti dagli Istituti di Credito mutuanti.

Tale garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della proroga della garanzia fidejussoria regionale è subordinata all’impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonché all’impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato Agricoltura e Foreste - gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio " Fontina ".

La concessione della proroga della garanzia fidejussoria regionale è altresì subordinata allo impegno da parte degli Istituti di credito agrario e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza ed impedimento, l’Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende bancarie previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in Lire 4.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del Bilancio in corso.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione all’importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50050 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983.

La previsione di spesa iscritta al settore II: Sviluppo economico dell’allegato n. 8 alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104, relativa al rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 per prestiti di conduzione e anticipazione è destinata per L. 4.000.000 alla copertura della presente legge.

Art. 5

Al Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 sono approvate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 4.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative

LR 1 aprile 1975, n. 7 L. 4.000.000

Nell’allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1983 approvato con legge regionale n. 104 del 30 dicembre 1982 è aggiunto quanto segue:

legge regionale 3 maggio 1983, n. 26.

Garanzia fidejussoria della Regione presso gli Istituti di credito o Aziende bancarie per l’assunzione di un mutuo bancario da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.