Legge regionale 23 maggio 1973, n. 26 - Testo storico

Legge regionale n. 26 del 23 05 1973

Bollettino ufficiale 13 6 1973 n. 8

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1971 N. 12 RECANTE NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEGLI INABILI, MUTILATI ED INVALIDI CIVILI.

Art. 1

La misura dell’assegno mensile di assistenza integrativa regionale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 agosto 1971 n. 12, è aumentata da lire diciannovemila a lire ventiseimila mensili a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Art. 2

L’articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1971 n. 12 è soppresso e sostituito dal presente a decorrere dal primo gennaio 1973:

" Ai mutilati ed invalidi civili aventi titolo alla pensione sociale prevista dall’articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e successive modificazioni, ovvero alla pensione di inabilità e agli assegni mensili previsti dagli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e successive modificazioni, nonché all’assegno mensile previsto dall’articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381 e successive modificazioni, è corrisposto, alle condizioni e modalità stabilite dai successivi articoli, un assegno mensile di importo pari alla differenza tra il trattamento mensile fruito e lire 26.000 ".

Art. 3

Il capoverso lettera b) dell’articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1971 n. 12 è modificato come segue, a decorrere dal primo gennaio 1973:

" b) non abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza di importo pari o superiore a lire 26.000 mensili ".

Art. 4

L’articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1971 n. 12 è soppresso e sostituito dal seguente a decorrere dal primo gennaio 1973:

" Ai mutilati ed invalidi civili nei cui confronti, in sede di visita medico - sanitaria, sia stata accertata una inabilità totale e permanente, derivante da gravissime infermità che li rendano totalmente dipendenti e che comportino una continua assistenza da parte dei familiari o terzi, è corrisposta una ulteriore indennità di assistenza domiciliare dell’importo massimo di lire 14 mila mensili.

L’indennità di assistenza domiciliare è concessa agli inabili che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del precedente articolo 4 e che non abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza di importo pari o superiore a lire 40.000 mensili.

A coloro che abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza, di importo inferiore alle lire 40.000 mensili, la indennità di cui al primo comma è corrisposta nella misura pari alla differenza tra l’importo di cui sopra e l’ammontare del trattamento fruito ".

Art. 5

Il terzo comma dell’articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1971 n. 12 è soppresso e sostituito dal seguente a decorrere dal primo gennaio 1973:

" Ai componenti della Commissione Sanitaria predetta è corrisposto un compenso forfettario di lire 6.000 lorde per ogni seduta ".

Art. 6

Le spese derivanti a carico della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in annue massime lire 255.000.000, saranno imputate al capitolo di spesa 750 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1973, recante uno stanziamento di pari importo, nonché al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.