Legge regionale 31 agosto 1972, n. 26 - Testo storico

Legge regionale n. 26 del 31 08 1972

Bollettino ufficiale 31 8 1972 n. 10

MODIFICAZIONI ALLA TABELLA DI SVILUPPO DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FORESTALI REGIONALI.

Art. 1

Con decorrenza dall’1- 7- 1970 la pianta organica dei posti del personale della carriera ausiliaria del Corpo Forestale Valdostano, di cui alla tabella Allegato A alla legge regionale 11- 3- 1968 n. 6, č sostituita dalla nuova pianta organica annessa alla presente legge quale Allegato A.

Art. 2

Con effetto dall’1- 7- 1970 la tabella di sviluppo economico a ruolo aperto del personale addetto ai Servizi Forestali Regionali, di cui all’Allegato B alla legge regionale 11- 3- 1968 n. 6, č abrogata e sostituita dalla nuova tabella annessa alla presente legge quale Allegato B.

Nel trattamento economico di cui al comma precedente č conglobato l’assegno integrativo mensile di cui all’articolo 20 della legge 18- 3- 1968 n. 249, all’articolo unico della legge 10- 3- 1969 n. 78 e all’articolo 1 della legge 1- 8- 1969 n. 464.

Con effetto dall’1- 7- 1970 al personale regionale di ruolo addetto ai Servizi Forestali Regionali competono aumenti periodici biennali del salario, in numero illimitato, nella misura del 4 percento del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell’attribuzione dei successivi salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalitą previste dall’articolo 5 della legge regionale 10- 11- 1966 n. 13.

Art. 3

In sede di prima applicazione della nuova tabella economica a ruolo aperto, ai titolari di posti di Maresciallo e ai titolari dei soppressi posti di Brigadiere saranno attribuiti i seguenti salari iniziali, con valutazione dell’anzianitą conseguita secondo provvedimenti deliberativi nel gruppo di appartenenza alla data dell’1- 7- 1970, anche ai fini dei successivi scatti di salario:

- Lire 2.420.000 ai titolari di posti di Maresciallo

- Lire 2.050.000 ai titolari dei soppressi posti di Brigadiere.

Art. 4

Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto ai Servizi Forestali Regionali le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30 giugno 1972 n. 13.

Art. 5

La copertura per l’anno 1972 e per gli anni seguenti delle spese annue derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, - previste in complessive Lire ventottomilioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari del capitolo di spesa relativo agli emolumenti al personale regionale addetto ai Servizi Forestali Regionali -, č assicurata dalle maggiori entrate annue gią accertate di cui al successivo comma.

Per il finanziamento della spesa di Lire ventottomilioni derivanti dall’applicazione della presente legge per l’anno 1972 č approvato l’aumento di Lire ventotto milioni allo stanziamento del capitolo 302 (" Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai Servizi Forestali ") della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972, previo aumento di Lire ventottomilioni allo stanziamento del capitolo 13 (" Provento delle quote fisse di ripartizione tra lo Stato e la Regione di entrate erariali previste dalle lettere e) e f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6- 12- 1971 n. 1065 ") della Parte Entrata del bilancio stesso, in relazione al gią accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d’Aosta nell’anno 1971.

Art. 6

La spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale di cui ai precedenti articoli, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1971, prevista in complessive Lire quarantadue milioni, al netto degli acconti gią corrisposti, sarą finanziata con imputazione all’apposito capitolo 59 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 (" Spese per conguaglio stipendi, ecc., ecc. "), il cui stanziamento annuo viene aumentato di Lire quarantadue milioni, previo aumento di Lire quarantaduemilioni allo stanziamento del capitolo 13 (" Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) - f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6- 12- 1971 n. 1065 ") della Parte Entrata del bilancio stesso, in relazione al gią accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d’Aosta nell’anno 1971.

Art. 7

Allegati alla legge

Sono annesse alla presente legge e ne fanno parte integrante quale Allegato A e Allegato B la nuova pianta organica del personale addetto ai Servizi Forestali Regionali e la nuova tabella di attuazione della carriera economica a ruolo aperto per il personale di cui si tratta.

Art. 8

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 31 agosto 1972, n. 26.

Pianta organica dei posti del personale della carriera ausiliaria del corpo forestale valdostano.

ATTO ALLEGATO

Qualifica di maresciallo, gruppo regionale SF1, posti n. 21. Qualifica di guardia forestale, gruppo regionale SF2, posti n. 39. Allegato B alla legge regionale 31 agosto 1972, n. 26.

Tabella di attuazione della carriera economica a ruolo aperto. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di maresciallo,

posti 21, gruppo regionale S/ SF1:

Salario annuo lordo, dopo 8 anni, L. 2.790.000; //

Salario annuo lordo, dopo 4 anni, L. 2.420.000; // Salario annuo lordo, iniziale, L. 2.050.000.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di guardia forestale, posti 39, gruppo regionale SF2: //

Salario annuo lordo, dopo 16 anni, L. 2.420.000; // Salario annuo lordo, dopo 12 anni, L. 2.050.000; // Salario annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.770.000; //

Salario annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.530.000; //

Salario annuo lordo, iniziale, L. 1.300.000.