Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 26 - Testo storico

Legge regionale n. 26 del 30 12 1971

Bollettino ufficiale 30 12 1971 n. 10

CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO. PER LA CONCESSIONE DI FIDO BANCARIO A FAVORE DEL CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DI AOSTA. - SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di mesi cinque dall’entrata in vigore della presente legge, presso Istituti di credito, nell’interesse ed a favore della Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa " Consorzio Agrario Regionale di Aosta ", con sede in Aosta - Piazza Arco di Augusto, 10 - fino alla concorrenza massima di complessive Lire cinquantamilioni, per la esecuzione di operazioni indicate nel seguente articolo 2.

Il finanziamento ottenuto con la garanzia fideiussoria della Regione non può essere utilizzato per il pagamento di debiti risultanti dallo stato passivo del Consorzio Agrario in liquidazione, depositato presso il Tribunale di Aosta.

Art. 2

La garanzia fideiussoria regionale è destinata esclusivamente al finanziamento delle operazioni di pubblico interesse nel settore della agricoltura contemplate nell’articolo 9 del Regio Decreto 7- 5- 1948 n. 1235, convertito in legge 17- 4- 1956. Più precisamente: contribuire all’incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alle iniziative di carattere sociale e culturale nell’interesse degli agricoltori: produzione, acquisti, vendita di beni strumentali e di consumo utili all’agricoltura ed agli agricoltori; raccolta, trasporto, lavorazione, commercializzazione di prodotti, direttamente e per conto dei soci; affitto di macchine ed attrezzi agricoli; esercizio del credito agrario in natura, diffusione delle tecniche agricole; ammasso per conto delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all’osservanza, da parte del Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, delle clausole e condizioni da approvare con deliberazioni della Giunta Regionale, anche ai fini del controllo della gestione.

Art. 4

Il Presidente della Giunta Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, l’Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende Bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della Giunta Regionale.

Art. 5

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico del Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte SPESA e della parte ENTRATA dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1971 e 1972, con stanziamento di Lire cinquantamilioni:

Capitolo 259 della parte SPESA: " Spese per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore del Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa (legge regionale 30 dicembre 1971 n. 26) ".

Capitolo 227 della parte ENTRATA: " Entrate per riscossioni di crediti verso il Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale 30 dicembre 1971 n. 26) ".

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, alla approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1971 e 1972.

Art. 7

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione, in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 6, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per gli anni 1971 e 1972.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.