Legge regionale 13 ottobre 2021, n. 26 - Testo vigente

Legge regionale 13 ottobre 2021, n. 26

Disposizioni in materia di operazioni societarie di Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. (C.V.A. S.p.A.).

(B.U. del 26 ottobre 2021, n. 52)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, in un'ottica di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, assicura strategicità al settore energia nell'ambito del documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il triennio 2021/2023, coerentemente con quanto previsto dalla normativa regionale in materia.

2. La transizione energetica, quale obiettivo strategico per lo sviluppo del territorio valdostano, è perseguita dalla Regione attraverso la prosecuzione e l'implementazione di una strategia di decarbonizzazione, mediante la propria società partecipata Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. (C.V.A. S.p.A.), in quanto principale produttore locale di energia rinnovabile.

3. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate nell'ambito di quanto previsto dal Piano strategico 2021/2025, contenente le "Linee di azione e investimenti del Gruppo CVA", approvato da C.V.A. S.p.A. e volto a dare concreta attuazione agli orientamenti rivolti verso una transizione energetica green, che l'Europa si prefigura di raggiungere nel corso dell'attuale decennio ed entro il 2050.

Art. 2

(Prestiti obbligazionari)

1. La Regione, previa valutazione positiva della società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. nel corso di specifica assemblea societaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e della normativa vigente in materia di emissioni obbligazionarie da parte delle società non quotate, in qualità di controllante di C.V.A. S.p.A., ai fini di una diversificazione delle fonti di finanziamento e per la copertura del fabbisogno finanziario indicato nel Piano di cui all'articolo 1, comma 3, autorizza C.V.A. S.p.A. a porre in essere tutte le attività finalizzate all'emissione di due prestiti obbligazionari quotati in un mercato regolamentato, di cui uno tramite lo strumento del collocamento privato per un importo di 50 milioni di euro e l'altro con un bond destinato al mercato, riservato a investitori istituzionali, per un importo massimo pari a 500 milioni di euro. (1)

2. C.V.A. S.p.A. è tenuta alla costante verifica del perdurare dei vantaggi economici e strategici dell'operazione finanziaria di cui al comma 1 e della sostenibilità economica e finanziaria della stessa.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"1. La Regione, previa valutazione positiva della società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. nel corso di specifica assemblea societaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e della normativa vigente in materia di emissioni obbligazionarie da parte delle società non quotate, in qualità di controllante di C.V.A. S.p.A., ai fini di una diversificazione delle fonti di finanziamento e per la copertura del fabbisogno finanziario indicato nel Piano di cui all'articolo 1, comma 3, autorizza C.V.A. S.p.A. a porre in essere tutte le attività finalizzate all'emissione di due prestiti obbligazionari quotati in un mercato regolamentato, di cui uno tramite lo strumento del collocamento privato per un importo di 50 milioni di euro e l'altro con un bond destinato al mercato, riservato a investitori istituzionali, per un importo massimo pari a 450 milioni di euro.".