Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 26 - Testo vigente

Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 26

Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili.

(B.U. 13 novembre 2007, n. 46)

Art. 1

(Oggetto e finalitą)

1. Al fine di concorrere, nell'ambito del territorio regionale, all'adeguamento dei pubblici registri immobiliari determinandone la corrispondenza rispetto all'effettiva titolaritą dei diritti reali, la Regione concede contributi agli enti locali che detti diritti acquisiscono su beni immobili, a seguito delle procedure previste dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitą).

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

Art. 2

(Misura del contributo)

1. Il contributo regionale č stabilito nella misura massima del 90 per cento degli oneri accessori sostenuti per la registrazione e la trascrizione dei provvedimenti di acquisizione di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3

(Procedure)

1. Per beneficiare del contributo regionale, gli enti locali interessati devono presentare alla struttura regionale competente in materia di espropriazioni, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda corredata del provvedimento acquisitivo e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei relativi oneri accessori di registrazione e di trascrizione.

2. Il contributo č concesso, previa istruttoria delle domande, con provvedimento del dirigente della struttura competente. Ove le disponibilitą finanziarie risultino insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo č disposta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande stesse.

3. Possono formare oggetto di richiesta di contributo anche gli oneri accessori gią sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge per la registrazione e la trascrizione dei provvedimenti di acquisizione di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge č determinato per gli anni 2007, 2008 e 2009 in annui euro 600.000.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.05. (Altri interventi).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sugli specifici accantonamenti previsti al punto D.1.2. dell'allegato 1 al bilancio per l'anno finanziario 2007 e a quello per il triennio 2007/2009.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

(Limitazione temporale dell'efficacia della legge)

1. La presente legge cessa di avere efficacia a far data dal 1° gennaio 2010. *

* Il termine č prorogato sino al 31 dicembre 2012 dall'art. 8, comma 1, della L.R. 27 giugno 2012, n. 19.