Legge regionale 3 maggio 1993, n. 25 - Testo storico

Legge regionale n. 25 del 03 05 1993

Bollettino ufficiale 11 5 1993 n. 21

Ulteriore proroga e rifinanziamento per l’esercizio 1993 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di societą minori che gestiscono impianti di risalita.

Art. 1

(Autorizzazione di spesa)

1. L’efficacia della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di societą minori che gestiscono impianti di risalita, č ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1993.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 400.000.000, graverą sul capitolo 64680 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993.

3. Alla copertura dell’onere di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000, a valere sull'accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso, concernente " Interventi a favore di societą minori che gestiscono impianti di risalita (sviluppo economico-settore turismo - punto D. 6.5.2.) " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993.

Art. 2

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

Parte spesa

in diminuzione:

cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti "

L. 400.000.000 competenza

L. 300.000.000 cassa

in aumento:

cap. 64680 " Contributi a favore di societą minori che gestiscono impianti di risalita "

LR 30 ottobre 1987, n. 87

LR 16 giugno 1988, n. 47

L. 400.000.000 competenza

L. 300.000.000 cassa

Art. 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma 3 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.