Legge regionale 25 luglio 1991, n. 25 - Testo storico

Legge regionale n. 25 del 25 07 1991

Bollettino ufficiale 25 7 1991 n. 33

Istituzione dell’Assessorato dell’ambiente, territorio e trasporti.

Art. 1

(Struttura)

1. Ai fini dell’ordinamento dei servizi e in relazione alle funzioni attribuite alla Regione è istituito, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l’Assessorato dell’ambiente, territorio e trasporti.

2. L’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale assume la nuova denominazione " Assessorato dell’agricoltura, forestazione e risorse naturali ".

3. Il Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale, dell’Assessorato dell’agricoltura, forestazione

e risorse naturali, assume la nuova denominazione " Servizio forestazione e risorse naturali ".

4. L’Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali assume la nuova denominazione " Assessorato del turismo, sport e beni culturali ".

5. L’Assessorato dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti assume la nuova denominazione " Assessorato dell’industria, commercio e artigianato ".

Art. 2

(Attribuzioni)

1. All’Assessorato dell’ambiente, territorio e trasporti sono attribuite le competenze nelle seguenti materie:

a) tutela dell’ambiente, del suolo, delle acque e dell’atmosfera;

b) parchi naturali, riserve naturali e riserve naturali integrali;

c) valutazione dell’impatto ambientale;

d) educazione ambientale, propaganda, ed informazione del settore;

e) promozione di provvedimenti intesi alla salvaguardia di specie floreali e faunistiche minacciate di estinzione;

f) urbanistica, piani regolatori comunali, disciplina edilizia;

g) piano territoriale paesistico;

h) partecipazione di diritto al Comitato regionale per la pianificazione territoriale;

i) trasporti, così come definiti dalla legge regionale 29 gennaio 1988, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 maggio 1985, n. 35, sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale e 15 luglio 1982, n. 32, sulla disciplina del settore dei trasporti).

2. Le funzioni e i compiti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 23 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell’Amministrazione regionale) non espressamente assegnati ai sensi del comma uno all’Assessorato dell’ambiente, territorio e trasporti sono di competenza del Servizio forestazione e risorse naturali dell’Assessorato dell’agricoltura, forestazione e risorse naturali.

Art. 3

(Articolazione dell’Assessorato)

1. I seguenti servizi ed uffici dipendenti dai diversi Assessorati dell’Amministrazione regionale sono trasferiti al nuovo Assessorato dell’ambiente territorio e trasporti:

a) Servizio tutela dell’ambiente naturale e delle foreste dell’Assessorato dell’agricoltura, forestazione e risorse naturali, che assume la nuova denominazione " Servizio tutela dell’ambiente ";

b) Ufficio regionale di urbanistica dell’Assessorato del turismo, sport e beni culturali;

c) Servizio della comunicazione e trasporti dell’Assessorato dell’industria, commercio e artigianato.

Art. 4

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.