Legge regionale 24 aprile 1990, n. 25 - Testo storico

Legge regionale n. 25 del 24 04 1990

Bollettino ufficiale 2 5 1990 n. 18

Finanziamento delle spese per prestazioni sanitarie aggiuntive a carico della Regione ai sensi dell’articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per il triennio 1990/1992.

Art. 1

1. Per le prestazioni sanitarie, aggiuntive a carico della Regione ai sensi dell’articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, č autorizzata per il triennio 1990/1992 la spesa annua di lire 3.000.000.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul cap. n. 39410 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

3. Alla copertura della spesa si provvede:

a) per l’anno 1990 mediante riduzione della somma di lire 3.000.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. n. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " del bilancio di previsione della Regione a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso;

b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per lire 6.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.3.01. Sanitą del bilancio pluriennale della regione 1990/1992.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 3.000.000.000

Variazione in aumento

Cap. 39410 Finanziamento delle prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive previste dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, erogate dall’Unitą Sanitaria Locale. L. 3.000.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.