Legge regionale 29 maggio 1989, n. 25 - Testo storico

Legge regionale n. 25 del 29 05 1989

Bollettino ufficiale 6 6 1989 n. 25

Acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa.

Art. 1

1. Per l’acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa è autorizzata per il triennio 1989/ 1991 la spesa complessiva di Lire 6.000.000.000 di cui Lire 2.000.000.000 per l’anno 1989.

Art. 2

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 23260 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’anno 1989 mediante riduzione per Lire 2.000.000.000 del fondo globale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 a valere sull’apposito accantonamento previsto dall’allegato n. 8 del bilancio stesso;

- per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per Lire 4.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3- 2 " altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1989/ 1991.

3. Alla ripartizione dell’onere relativo agli anni 1990 e 1991 si provvederà con legge finanziaria ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento)". L. 2.000.000.000

Variazione in aumento

Capitolo di nuova istituzione n. 23260

programma regionale 2.1.2.

codificazione 1.1.2.1.0.3.1.1.02

" Spese per l’acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa - LR 29 maggio 1989, n. 25". L. 2.000.000.000

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.