Legge regionale 28 aprile 1988, n. 25 - Testo storico

Legge regionale n. 25 del 28 04 1988

Bollettino ufficiale 30 05 1988 n. 8, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0012 del 25 05 1988

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 e successive modificazioni e integrazioni concernente norme in materia di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

Art. 1

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni concernente norme in materia di servizi a favore delle persone anziane ed inabili, č autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di lire 7.305.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988:

- quanto a lire 6.994.000.000 sul capitolo 22805;

- quanto a lire 311.000.000 sul capitolo 22820.

3. Alla copertura del maggiore onere di lire 7.305.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 utilizzando l'intera disponibilitą residua sull'apposito accantonamento previsto dall'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti " L. 7.305.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 22805 " Contributi ai Comuni nelle spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili "

Lr 15 dicembre 1982, n. 93

Lr 7 maggio 1985, n. 30 L. 6.994.000.000

Cap. 22820 " Contributi ai Comuni nelle spese di investimento in servizi a favore delle persone anziane ed inabili "

Lr 15 dicembre 1982, n. 93 L. 311.000.000

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.