Legge regionale 11 giugno 1986, n. 25 - Testo storico

Legge regionale n. 25 del 11 06 1986

Bollettino ufficiale 30 06 1986 n. 8, 1° S.S. al n. 15 del 25 06 1986

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni.

Art. 1

Finanziamento alle imprese

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è così sostituito:

" 1. La Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare, sotto forma di contributo annuo in conto capitale, per la durata di due anni, finanziamenti alle imprese che provvedono ad assunzioni di durata indeterminata, in nuovi posti di lavoro economicamente fondati, di:

a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento per almeno 10 mesi, anche non continuativi, nei dodici mesi precedenti l'assunzione;

b) lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore da 24 mesi;

c) lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore per cessazione dell'attività produttiva dell'azienda;

d) lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività produttiva dell'azienda;

e) lavoratori in mobilità extraziendale a seguito di accordo fra le parti sociali ".

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è abrogato.

Art. 2

Lavoro autonomo

1. L'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è così sostituito:

" 1. La Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare finanziamenti, sotto forma di contributo per le spese di avviamento, a:

a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno sei mesi;

b) lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore da almeno sei mesi;

c) licenziati per riduzione di personale o per cessazione di attività produttiva dell'azienda;

d) lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1986, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

che intraprendono un'attività lavorativa autonoma, con esclusione del commercio ambulante e delle libere professioni.

2. I finanziamenti sono ammessi " una tantum" e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore delle categorie dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, recante costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei benefici di cui alla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, recante provvidenze a favore dell'artigianato, e successive modificazioni ed integrazioni ".

2. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è così sostituito:

" 2. Durante il primo anno di attività lavorativa autonoma ai lavoratori già in cassa integrazione guadagni a zero ore o in trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto un sussidio equivalente all'importo massimo annuo dell'integrazione salariale o del sussidio straordinario di disoccupazione speciale ".

3. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è così sostituito: " 2. Il sussidio equivalente all'importo massimo annuo dell'integrazione salariale o del sussidio straordinario di disoccupazione speciale viene erogato in due rate semestrali a far data dall'inizio dell'attività lavorativa ".

Art. 3

Cooperazione

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è aggiunto il seguente alinea:

" - lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1986, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni - ".

2. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è così sostituito:

" 2. I finanziamenti sono ammessi " una tantum" e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore della cooperazione della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, recante costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei benefici di cui alla legge regionale 30 giugno 1981, n. 6, recante interventi e provvidenze diretti a favorire il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi, e successive modificazioni ed integrazioni ".

3. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è così sostituito:

" 2. Ai soci lavoratori già collocati in cassa integrazione guadagni a zero ore o in trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto, durante il primo anno di attività della cooperativa, un sussidio equivalente all'importo massimo annuo dell'integrazione salariale o del sussidio straordinario di disoccupazione speciale ".

Art. 4

Norme finanziarie

1. L'erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge è autorizzata a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui alla legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4.

Art. 5

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.