Legge regionale 31 agosto 1972, n. 25 - Testo storico

Legge regionale n. 25 del 31 08 1972

Bollettino ufficiale 31 8 1972 n. 10

ISTITUZIONE DI UN RUOLO SPECIALE SOPRANNUMERARIO, PER L’INQUADRAMENTO NEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO DI PERSONALE DELLO STATO COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE.

Art. 1

Il termine previsto dal 5° comma dell’articolo 53 della legge regionale 11 marzo 1968 n. 6, ai fini della presentazione della domanda di assunzione ed inquadramento nei ruoli regionali di personale forestale statale attualmente comandato presso i servizi Forestali della Regione, si intende riaperto sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Per l’inquadramento nei ruoli regionali del personale forestale statale di cui al precedente articolo e per il relativo trattamento economico saranno applicate le norme dell’articolo 53 della legge regionale 11 marzo 1968 n. 6 e successive modificazioni.

A tali fini č istituito, nell’ambito del Corpo Forestale Valdostano un ruolo speciale soprannumerario costituito dai sottoindicati 8 posti nei quali potrą essere inquadrato il personale forestale statale di cui al precedente articolo in servizio in posizione di comando presso la Regione che rivesta attualmente qualifica corrispondente ai posti nei quali chiede l’inquadramento:

- 2 posti di maresciallo (gruppo regionale S/ F 1)

- 4 posti di brigadiere (gruppo regionale S/ F 2)

- 2 posti di guardia (gruppo regionale S/ F 3)

Le qualifiche del ruolo soprannumerario sono soggette alle eventuali variazioni delle corrispondenti qualifiche del ruolo ordinario.

Art. 3

Le norme e modalitą per il passaggio del personale forestale di cui al precedente articolo dal ruolo speciale soprannumerario al ruolo ordinario del personale della Regione saranno stabilite con successivo provvedimento legislativo, in sede di prevista revisione delle tabelle organiche del ruolo ordinario e delle vigenti norme sull’ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 4

Sono estese al personale forestale dello Stato assunto in servizio ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 11- 3- 1968 n. 6, e ą sensi della presente legge, le disposizioni relative al trattamento economico di cui all’articolo 53 della legge stessa, e successive modificazioni.

Per il personale forestale statale assunto nei ruoli regionali ą sensi della presente legge l’anzianitą utile ai fini della applicazione dell’articolo 54 della legge regionale 11 marzo 1968 n. 6, decorrerą dalla data di inquadramento del personale stesso nel ruolo soprannumerario speciale di cui all’articolo precedente.

Art. 5

La spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dall’applicazione della presente legge, prevista in annue lire quattro milioni, graverą sul capitolo 302 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci per gli anni seguenti.

Per il finanziamento e la copertura della spesa stessa sono approvate le seguenti variazioni ai sottoindicati capitoli della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972:

variazione in diminuzione:

lo stanziamento annuo del capitolo 321 (Spese per corsi per aspiranti forestali e di perfezionamento per agenti forestali e per sussidio studio) č ridotto di lire quattro milioni;

variazione in aumento:

lo stanziamento annuo del capitolo 302 (stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale del servizio forestale) č aumentato di Lire quattro milioni.

Art. 6

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.