Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 25 - Testo storico

Legge regionale n. 25 del 30 12 1971

Bollettino ufficiale 30 12 1971 n. 10

NORME PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DI SOCIETÀ ITALIANE PER TRAFORI STRADALI ALPINI E DI SOCIETÀ AUTOSTRADALI.

Art. 1

Per la sottoscrizione di capitale azionario di Società Italiane per Trafori stradali alpini e di Società Autostradali è autorizzata la spesa annua massima di Lire centoventicinque milioni, a decorrere dall’anno finanziario 1971.

Art. 2

La sottoscrizione di capitale azionario delle Società di cui al precedente articolo 1 è autorizzata con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale e sentito il parere della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, con imputazione di spesa all’apposito capitolo 245 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1971 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 3

L’Assessore regionale alle Finanze provvederà alla liquidazione delle spese di cui ai precedenti articoli, à sensi degli Statuti delle Società di cui si tratta e in conformità delle deliberazioni delle Assemblee degli azionisti e dei Consigli di Amministrazione delle Società stesse.

Art. 4

Per il finanziamento e la copertura della spesa annua di Lire centoventicinquemilioni di cui ai precedenti articoli è approvato lo stanziamento annuo di Lire centoventicinquemilioni al capitolo 245 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1971 e al corrispondente capitolo dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Per il finanziamento della spesa di Lire centoventicinquemilioni relativa all’anno 1971, è approvato lo stanziamento di Lire centoventicinquemilioni al sopracitato capitolo 245 della parte Spesa del bilancio (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società Italiane per i trafori stradali alpini e di Società Autostradali), mediante prelievo della corrispondente somma del capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. - Spese in conto capitale - Allegato F).

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.