Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 - Testo vigente

Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 27 dicembre 2023, n. 57)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE REGIONALI

Art. 1 - Rientri da FINAOSTA S.p.A.

Art. 2 - Determinazione della componente variabile dei canoni di concessione di cui alla legge regionale 24 aprile 2023, n. 3

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 3 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 4 - Disposizioni in materia di assunzioni per l'amministrazione regionale

Art. 5 - Disposizioni in materia di personale nella Camera valdostana delle imprese e delle professioni, nell'Ufficio regionale del turismo, nell'ARER, nell'IVAT, nell'ARPA, nel Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta e negli altri enti del comparto pubblico regionale

Art. 6 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale nell'Università della Valle d'Aosta

Art. 7 - Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini

Art. 8 - Disposizioni in materia di reclutamento del personale

Art. 9 - Disposizioni in materia di assunzioni negli enti locali

Art. 10 - Modificazioni alla l.r. 22/2010

Art. 11 - Assunzione a sovrintendente forestale

CAPO III

FINANZA LOCALE

Art. 12 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13

Art. 13 - Trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines per l'anno 2026

Art. 14 - Proroga degli interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità

Art. 15 - Trasferimento all'Azienda regionale edilizia residenziale

Art. 16 - Interventi volti a favorire i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri

Art. 17 - Trasferimento corrente a favore degli enti locali per favorire l'inserimento di minori con disabilità nei servizi ludico-ricreativi estivi

Art. 18 - Interventi a supporto del Centro antiviolenza. Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4

Art. 19 - Disposizioni relative agli educatori professionali operanti nei servizi socio-educativi

Art. 20 - Trasferimento straordinario corrente a favore del Comune di Arvier per il rafforzamento delle capacità amministrative per l'attuazione del progetto PNRR

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 21 - Proroga dell'efficacia della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22

Art. 22 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

Art. 23 - Compartecipazione agli oneri del corso di formazione specifica in medicina generale e del corso di addestramento alla didattica tutoriale per la formazione dei medici di medicina generale

Art. 24 - Piano regionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza

Art. 25 - Attività di formazione ed educazione nell'ambito del progetto regionale per la prevenzione del suicidio

Art. 26 - Contributo straordinario per il funzionamento del Centro servizi per il volontariato

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 27 - Estensione dell'importo per la formazione continua dei docenti assunti a tempo determinato. Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18

Art. 28 - Contributo annuo a favore dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone. Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36

Art. 29 - Spese per interventi straordinari presso la chiesa di Saint-Léger in comune di Aymavilles

Art. 30 - Disposizioni in materia di sostegno alle iniziative di carattere culturale o scientifico. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Art. 31 - Interventi per il monitoraggio delle risorse idriche

Art. 32 - Centro espositivo del parco minerario regionale. Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 12

Art. 33 - Spese per interventi e manutenzione straordinaria della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale

Art. 34 - Proroghe di termini. Modificazioni alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 26

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI

Art. 35 - Proroga in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Modificazione alla l.r. 32/2022

Art. 36 - Disposizioni in materia di mobilità sostenibile. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16

Art. 37 - Disposizioni relative al finanziamento del settore impianti a fune

Art. 38 - Proroga del Piano di interventi nel settore delle opere di pubblica utilità

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO

Art. 39 - Modificazione alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11

Art. 40 - Proroga del progetto "Sci...volare a scuola"

CAPO IX

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 41 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 42 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 43 - Politiche in favore delle aree montane

Art. 44 - Minoranze linguistiche

Art. 45 - Rimborso di spese a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure s.r.l.

Art. 46 - Finanziamento del Fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia

Art. 47 - Fondo rischi presso i Confidi per favorire l'accesso al credito delle PMI e ai liberi professionisti

CAPO X

INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 48 - Complemento di sviluppo rurale regionale

Art. 49 - Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

Art. 50 - Aiuti integrativi regionali per danni causati alle produzioni agricole dalle gelate primaverili del 2021 e dalla siccità del 2022

Art. 51 - Rifinanziamento degli aiuti al settore zootecnico per il pascolamento

Art. 52 - Disposizioni in materia di foreste. Modificazione alla legge regionale 1° agosto 2022, n. 19

CAPO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E FINALI

Art. 53 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 54 - Priorità nell'attribuzione della quota libera del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023

Art. 55 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE REGIONALI

Art. 1

(Rientri da FINAOSTA S.p.A.)

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2024/2026 sono introitate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del Fondo in gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), come di seguito indicate:

a) anno 2026 euro 20.000.000.

Art. 2

(Determinazione della componente variabile dei canoni di concessione di cui alla legge regionale 24 aprile 2023, n. 3)

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 aprile 2023, n. 3 (Disciplina del canone annuale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico), la percentuale dei ricavi normalizzati, costituente la componente variabile del canone, è pari a 1,85 per l'annualità 2023 e per le annualità successive, salva diversa indicazione delle successive leggi di stabilità regionale.

2. L'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024), è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), le parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024)" sono soppresse.

4. La maggiore entrata è determinata in annui euro 4.000.000 a decorrere dal 2024 (Titolo III - Entrate extratributarie, Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni).

5. L'onere, in termini di minore entrata, determinato dall'applicazione del comma 2 è determinato in annui euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2024 (Titolo III - Entrate extratributarie, Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti).

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 3

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è determinata:

a) per il personale con qualifica di dirigente degli organici della Giunta e del Consiglio, compreso quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, 11, comma 1, della l.r. 22/2010, e all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), nonché per quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della l.r. 22/2010, nel numero massimo di 106 unità;

b) per il personale appartenente alle categorie degli organici della Giunta, del Consiglio e delle istituzioni scolastiche, dalla somma delle unità di personale in forza e quelle programmate sulla base dei piani triennali dei fabbisogni di personale, approvati dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 4;

c) per l'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta in 166 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

d) per l'organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco in 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa per la dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 108.132.355,79 per retribuzioni, indennità accessorie incluse quelle previste dall'articolo 1ter della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale), e quelle relative alle posizioni di particolare responsabilità di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 22/2010, e oneri di legge a carico del datore di lavoro, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta per legge.

3. Le risorse finanziarie destinate annualmente allo stanziamento per il Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro e relativi oneri contributivi e IRAP, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.

4. I trasferimenti correnti ad amministrazioni locali a valere sul Fondo distacchi sindacali del personale, a decorrere dalla soppressione dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali (ARRS), non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portati in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.

5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale di cui ai commi 1 e 2 per il triennio economico 2024/2026 è determinata complessivamente in euro 24.471.436,26 per l'anno 2024, in euro 27.521.436,26 per l'anno 2025 e in euro 30.621.436,26 per l'anno 2026 - Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 4

(Disposizioni in materia di assunzioni per l'amministrazione regionale)

1. Per il triennio 2024-2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Sono fatte salve le assunzioni di personale autorizzate negli atti di programmazione del fabbisogno, adottati nell'anno precedente a quello di riferimento, e non effettuate.

2. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti alla Regione in materia di servizi antincendio e di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato da parte dell'Amministrazione regionale del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del personale appartenente all'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta per i profili di agente forestale, sovrintendente forestale, ispettore forestale, funzionario forestale e armiere.

3. Resta, altresì, escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato da parte dell'Amministrazione regionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario regionale (ATAR) delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dall'Amministrazione regionale, nel rispetto del limite della dotazione organica determinata sulla base dei criteri per la formazione degli organici stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. I limiti assunzionali di cui al comma 1 sono derogati, inoltre, anche per l'assunzione della dotazione minima obbligatoria di personale da destinare all'ufficio servizi fitosanitari per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625).

5. Per l'anno 2024, l'assunzione a tempo indeterminato di addetti stampa o collaboratori addetti stampa nell'Amministrazione regionale, mediante mobilità ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della l.r. 22/2010 o procedura selettiva pubblica, è disposta anche in deroga ai limiti assunzionali di cui al comma 1 previo aggiornamento del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale.

6. Per l'anno 2024, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare forme di lavoro flessibile nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità. Il maggior onere, derivante dall'applicazione del presente comma, stimato in euro 2.574.000, al netto dell'IRAP dovuta per legge, per l'anno 2024, trova copertura negli stanziamenti sui capitoli di spesa nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti).

7. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 gli oneri per il personale destinato all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), reclutato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), sono rideterminati in euro 1.735.700, al netto dell'IRAP dovuta per legge, per ciascuno dei tre anni e trovano copertura nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti).

8. L'articolo 5 della l.r. 32/2022 è abrogato.

Art. 5

(Disposizioni in materia di personale nella Camera valdostana delle imprese e delle professioni, nell'Ufficio regionale del turismo, nell'ARER, nell'IVAT, nell'ARPA, nel Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta e negli altri enti del comparto pubblico regionale)

1. Per il triennio 2024/2026 la Camera valdostana delle imprese e delle professioni è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e di quelle programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Per l'anno 2024, restano esclusi dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al periodo precedente, nei limiti degli stanziamenti del preventivo economico e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, il reclutamento a tempo indeterminato di tre unità di personale per il potenziamento delle funzioni istituzionali attribuite all'ente in materia di certificazione delle competenze non formali e informali, di transizione al digitale e per l'ufficio relazioni con il pubblico, il reclutamento di personale a tempo indeterminato di categoria/posizione economica immediatamente superiore a quella dell'intervenuta cessazione e l'incremento delle percentuali di lavoro dei dipendenti con contratto part-time.

2. Per il triennio 2024/2026, l'Ufficio regionale del turismo è autorizzato a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e di quelle programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Per l'anno 2024, resta esclusa dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al periodo precedente, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, l'assunzione di una unità di personale aggiuntiva per la tempestiva sostituzione di personale cessato con diritto alla conservazione del posto per la durata del periodo di prova presso altro ente.

3. Per il triennio 2024/2026, l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

4. Per il triennio 2024/2026, l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT) è autorizzato a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Per gli anni 2024 e 2025, resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al periodo precedente, il reclutamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di due unità di personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro di tipo privatistico (CCNL FederCulture) per il potenziamento delle funzioni istituzionali attribuite all'ente in materia di gestione di sedi museali ed espositive e in materia di gestione della rete commerciale.

5. Per il triennio 2024/2026, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e di quelle programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

6. Le risorse aggiuntive regionali, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 1 (Spese correnti), destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dell'ARPA, sono determinate per il triennio 2024/2026 in annui euro 55.000. Le modalità di corresponsione di tali risorse sono concordate a livello di contrattazione integrativa dall'ARPA con le organizzazioni sindacali di categoria, nel rispetto delle linee generali di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto degli obiettivi regionali e agenziali e delle attività e dei progetti da svolgere, in ogni caso aggiuntivi rispetto a quelle già individuati nel sistema di valutazione della performance.

7. Per il triennio 2024/2026, il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta è autorizzato a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Per l'anno 2024, resta comunque escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al periodo precedente il reclutamento a tempo indeterminato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di una unità di personale per il potenziamento delle funzioni istituzionali attribuite all'ente in materia di conservazione e propagazione del patrimonio ittico e di gestione dello stabilimento ittico regionale, a seguito delle disposizioni in materia di immissioni ittiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 (Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

8. Per il triennio 2024/2026, gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 diversi dall'Amministrazione regionale, dagli enti locali e dalle loro forme associative e dagli enti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono autorizzati a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e di quelle programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

9. Per il triennio 2024/2026, gli enti di cui al presente articolo e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 diversi dall'Amministrazione regionale, dagli enti locali e dalle loro forme associative sono autorizzati a utilizzare forme di lavoro flessibile nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi alla spesa per il personale e per le sole finalità consentite dalla normativa vigente.

10. Per gli enti di cui al presente articolo, sono fatte salve le assunzioni di personale autorizzate dal piano di programmazione del fabbisogno, adottato nell'anno precedente a quello di riferimento e non effettuate.

11. Per il triennio 2024/2026, gli enti di cui al presente articolo e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, finanziano l'eventuale istituzione delle posizioni di particolare responsabilità di cui all'articolo 5 comma 5 della l.r. 22/2010 nell'ambito dei propri bilanci attraverso operazioni di razionalizzazione della spesa corrente, fermi restando gli equilibri di bilancio.

12. L'articolo 8 della l.r. 32/2022 è abrogato.

Art. 6

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale nell'Università della Valle d'Aosta)

1. Per il triennio 2024/2026, in attuazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria), e dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al reclutamento del personale tecnico amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di contenimento e di controllo della spesa approvate dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione permanente di coordinamento Regione - Università, nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ateneo.

Art. 7

(Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini)

1. Fino al 31 dicembre 2025, in caso di vacanza di un posto dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, secondo periodo, della l.r. 22/2010, il decorso del termine di novanta giorni ivi previsto non determina la soppressione della struttura dirigenziale vacante.

2. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti risultanti dalla programmazione dei fabbisogni di personale approvati dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, il periodo di attribuzione temporanea di mansioni superiori di cui all'articolo 59, comma 1, lettera a), della l.r. 22/2010, è incrementato di ulteriori sei mesi, fino ad un massimo di diciotto mesi.

3. Gli incarichi di particolare posizione organizzativa assegnati ai dipendenti di categoria D in essere al 31 dicembre 2023 cessano al conferimento dei nuovi incarichi di particolare responsabilità di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 22/2010 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2024. I relativi oneri trovano copertura a valere sugli stanziamenti dei bilanci dei singoli enti. La proroga della durata degli incarichi di particolare posizione organizzativa è esclusa per gli enti che, nel 2024, non istituiscono posizioni di particolare responsabilità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l.r. 22/2010.

Art. 8

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 32/2022, dopo le parole: "Comune di Aosta" sono inserite le seguenti: ", il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM)".

2. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 32/2022 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono chiamati per l'assunzione a tempo determinato, mediante utilizzo della graduatoria, i candidati già in servizio presso altri enti.".

3. Al comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 32/2022, dopo le parole: "le Unités" sono inserite le seguenti: ", al fine di reclutare personale per se stesse e per i propri Comuni,".

4. Al comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 32/2022 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il candidato risultato vincitore in più graduatorie esitate da procedure selettive gestite in forma associata, una volta effettuata la scelta del posto e dell'ente presso il quale essere assunto, decade dalle altre graduatorie in cui risulta collocato.".

5. I commi 8 e 9 dell'articolo 11 della l.r. 32/2022 continuano a trovare applicazione anche per gli anni 2024 e 2025.

6. Il comma 9 dell'articolo 12 della l.r. 32/2022 è abrogato.

7. L'articolo 12 della l.r. 35/2021 è abrogato.

Art. 9

(Disposizioni in materia di assunzioni negli enti locali)

1. Per gli anni 2024 e 2025, les Unités des Communes valdôtaines e il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) sono autorizzati a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Nel caso di cessazioni di unità di personale a tempo parziale, la spesa teorica su base annua per la determinazione delle facoltà assunzionali è calcolata sul costo teorico corrispondente alle medesime unità di personale a tempo pieno. Sono fatte salve le assunzioni di personale programmate nell'anno precedente e individuate nel corrispondente piano di programmazione di cui all'articolo 2 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6). Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga a quanto previsto per le Unités dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).

2. Per gli anni 2024 e 2025, les Unités e il BIM sono autorizzati a utilizzare forme di lavoro flessibile nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi alla spesa per il personale e per le sole finalità consentite dalla normativa vigente.

3. Per le Unités resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità, di personale addetto ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, di personale addetto all'attuazione e al coordinamento delle strategie per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo e dei responsabili per la transizione al digitale. Per l'anno 2024, le Unités possono, in deroga al limite assunzionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio, reclutare, anche mediante procedure di mobilità dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, personale aggiuntivo da destinare alle attività dello Sportello unico degli enti locali (SUEL).

4. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 32/2022 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la spesa di personale in tutto o in parte finanziata da risorse vincolate provenienti da altri soggetti e le spese sostenute per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)".

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 32/2022, è inserito il seguente:

"6bis. Ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento, le assunzioni a tempo indeterminato per la sostituzione di personale cessando dal servizio può essere anticipata fino a tre mesi prima della data di cessazione dal servizio, salvo il rispetto dei limiti assunzionali di cui al comma 6.".

6. I commi 7 e 8 dell'articolo 12 della l.r. 32/2022 sono abrogati.

Art. 10

(Modificazioni alla l.r. 22/2010)

1. Al sesto periodo del comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, le parole: ", comma 4, della l.r. 54/1998" sono sostituite dalle seguenti: "della l.r. 54/1998, per i dipendenti a cui è affidata la responsabilità di uffici e servizi, i cui oneri sono a carico dei bilanci degli enti stessi".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:

"5.1. Ai dipendenti appartenenti alla categoria D titolari di incarichi di posizione di particolare responsabilità di cui al comma 5 spettano, nei limiti delle competenze assegnate all'atto dell'incarico e della durata dello stesso, le seguenti funzioni:

a) la gestione finanziaria, anche mediante l'esercizio dei poteri di spesa, nei limiti delle risorse assegnate alla posizione di particolare responsabilità cui sono preposti, previa attribuzione da parte dell'organo di direzione politico-amministrativa dell'ente di specifiche quote del bilancio, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla disciplina vigente in materia di contabilità pubblica;

b) l'adozione degli atti di gestione del personale assegnato, ivi compresa l'attribuzione dei trattamenti economici accessori, a esclusione di quelli inerenti all'esercizio del potere disciplinare;

c) lo svolgimento di funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, consulenza, studio e ricerca;

d) la responsabilità dei procedimenti amministrativi;

e) la presidenza delle commissioni e la responsabilità delle procedure di gara;

f) la stipulazione dei contratti di competenza;

g) il rilascio di autorizzazioni, concessioni e altri atti analoghi;

h) l'emanazione degli atti costituenti manifestazione di giudizio;

i) il concorso nella definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.".

3. L'articolo 11bis della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

"11bis

(Veterinario regionale)

1. L'incarico di dirigente veterinario regionale è conferito con le modalità e sulla base dei criteri e dei requisiti professionali previsti dalla presente legge per il conferimento dei restanti incarichi dirigenziali ai sensi degli articoli 20 e 21. Se conferito a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, l'incarico di veterinario regionale non rileva ai fini del calcolo del limite percentuale di cui all'articolo 20, comma 5. Il trattamento economico spettante al dirigente veterinario regionale è stabilito in misura equivalente al trattamento economico previsto per gli incarichi dirigenziali di primo livello con riferimento alla misura massima prevista della retribuzione di posizione.

2. Il conferimento dell'incarico di veterinario regionale a dipendenti di altro ente ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.".

4. Al comma 3 dell'articolo 15ter della l.r. 22/2010, le parole: ", maturata nell'ultimo quinquennio," sono soppresse.

5. Dopo il comma 4bis dell'articolo 43 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:

"4ter. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, per le finalità di cui al comma 1, possono, altresì, ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni non appartenenti al comparto unico regionale che facciano domanda di trasferimento, tenuto conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle categorie e ai profili professionali indicati nelle rispettive aree e categorie di provenienza e di destinazione. Il trasferimento del dipendente è subordinato, fatti salvi i casi di esonero, al superamento, con esito positivo, dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. Il mutamento di profilo professionale è ammesso qualora il dipendente sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti professionali richiesti. A seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'ente di destinazione, al dipendente di altra pubblica amministrazione trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nel contratto collettivo regionale di lavoro.".

6. Al comma 1bis dell'articolo 45 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché verso le società partecipate dagli enti locali.".

7. Il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 47 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente: "Tali relazioni sono certificate dagli organi di revisione o di controllo degli stessi enti e, per l'Amministrazione regionale, dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c), della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14, istitutiva dello stesso.".

Art. 11

(Assunzione a sovrintendente forestale)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 17 maggio 2010, n. 2 (Disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12), le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".

CAPO III

FINANZA LOCALE

Art. 12

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 239.588.007,91 per l'anno 2024, di cui euro 5.477.818,38 già impegnati in anni precedenti e differiti per esigibilità o già accertati in anni precedenti, non impegnati, e riproposti.

2. Per l'anno 2024, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla l.r. 48/1995.

3. Per l'anno 2024, la somma di cui al comma 1 è ripartita nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 48/1995, euro 91.524.843,20 (Programma 18.01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.);

b) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 48/1995, euro 135.563.164,71, di cui euro 5.477.818,38 differiti o riproposti nell'anno 2024, ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'Allegato 2, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995;

c) trasferimenti finanziari straordinari correnti a favore dei Comuni, per un importo di euro 12.000.000, e delle Unités des Communes valdôtaines, per un importo di euro 500.000, per un totale di euro 12.500.000, a copertura dell'incremento delle spese correnti, ivi comprese quella di personale, autorizzati, ripartiti e liquidati ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 (Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025), a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Per l'anno 2024, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti con le modalità di cui articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per euro 83.083.471, al finanziamento dei Comuni;

c) per euro 2.000.000, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines;

d) per euro 1.999.843,20, per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. Per l'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'Allegato A alla l.r. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento è rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

6. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera a), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno.

7. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera b), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;

b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;

c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;

d) il saldo, entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

8. La liquidazione alle Unités des Communes valdôtaines delle risorse di cui al comma 4, lettera c), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

9. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'Allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

10. Per l'anno 2024, in deroga alla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale possono essere rimodulate, con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito del medesimo Programma in caso di motivata necessità ed urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

11. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), le parole: "e ai progetti non ordinari di carattere culturale attuati nell'ambito della gestione" sono soppresse.

Art. 13

(Trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines per l'anno 2026)

1. La spesa per trasferimento straordinario corrente senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines a copertura dell'incremento delle spese correnti, ivi comprese quella di personale, già autorizzata per il triennio 2023/2025 ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 12/2023, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, anche per l'anno 2026, per un importo di euro 12.000.000 per i Comuni e di euro 500.000 per le Unités des Communes valdôtaines.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli enti secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dalla proroga dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è determinato in euro 12.500.000, per l'anno 2026, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 14

(Proroga degli interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità)

1. La misura di cui all'articolo 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), finalizzata a favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, è prorogata per l'anno 2026 per un importo complessivo di euro 6.300.000, di cui euro 175.000 per il Comune di Aosta, euro 125.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2000 abitanti, euro 100.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1000 abitanti e inferiore ai 2000 abitanti, euro 75.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1000 abitanti ed euro 50.000 per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti. La popolazione è determinata sulla base di quella residente nel Comune al 31 dicembre 2022.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 6.300.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 15

(Trasferimento all'Azienda regionale edilizia residenziale)

1. La Regione è autorizzata, per il triennio 2024/2026 a concedere all'Azienda regionale edilizia residenziale (ARER), a valere sulle risorse di finanza locale in deroga alla l.r. 48/1995, un trasferimento corrente per un importo massimo di euro 1.000.000 per ciascuna annualità del triennio 2024/2026, destinato alla copertura delle minori entrate dell'ente.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 e fa carico sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 16

(Interventi volti a favorire i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri)

1. Al fine di mantenere attivo il sistema integrato di servizi territoriali volto a favorire, facilitare e qualificare i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri, in tutti gli aspetti della loro vita, è autorizzata, in deroga alla l.r. 48/1995, la spesa di euro 200.000 per ciascun anno del triennio 2024/2026.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 17

(Trasferimento corrente a favore degli enti locali per favorire l'inserimento di minori con disabilità nei servizi ludico-ricreativi estivi)

1. La Regione è autorizzata a effettuare un trasferimento corrente a favore degli enti locali, per un importo massimo annuo di euro 140.000, per favorire l'inserimento di minori con disabilità nei servizi ludico-ricreativi estivi.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato, in deroga alla l.r. 48/1995, in euro 140.000, per ciascun anno del triennio 2024/2026, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 18

(Interventi a supporto del Centro antiviolenza. Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 (Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere) è inserito il seguente articolo:

"6bis

(Interventi a supporto del Centro antiviolenza)

1. La Regione sostiene il Centro antiviolenza nell'erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei servizi che devono essere messi a disposizione delle donne e che sono definiti dallo Stato, in accordo con le Regioni, con l'intesa siglata il 14 settembre 2022.

2. A tal fine la Regione concede al Centro antiviolenza, per l'anno 2024, un finanziamento complessivo di euro 83.000.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 83.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 19

(Disposizioni relative agli educatori professionali operanti nei servizi socio-educativi)

1. Al fine di non creare disparità tra i dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 la Società di servizi S.p.A., di cui alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), estende alle figure degli educatori professionali dipendenti dalla stessa, operanti nell'ambito dei servizi socio-educativi a carattere diurno denominati Centri educativi assistenziali (C.E.A.), l'Accordo per la contrattazione aziendale di prossimità ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, previsto per i dipendenti della Società di Servizi Valle d'Aosta che applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro "Servizi Assistenziali - Agidae".

2. La maggiore spesa per la sottoscrizione di contratti di servizio con la Società di servizi S.p.A. per la fornitura di postazioni di educatore professionale da impiegare nei C.E.A. derivante dall'applicazione di quanto previsto al comma 1 è determinata in euro 144.000 per ciascun anno del triennio 2024/2026 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti) ed è ricompresa nell'autorizzazione complessiva della l.r. 44/2010 come indicato nell'Allegato 2.

Art. 20

(Trasferimento straordinario corrente a favore del Comune di Arvier per il rafforzamento delle capacità amministrative per l'attuazione del progetto PNRR)

1. Per il triennio 2024/2026, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, la Regione è autorizzata a effettuare un trasferimento straordinario corrente a favore del Comune di Arvier, per un importo massimo di annui euro 273.000, per il rafforzamento delle proprie capacità amministrative, anche mediante l'attivazione di servizi esterni dedicati di assistenza tecnica, al fine di supportare l'attuazione del progetto "Agile Arvier. La cultura del cambiamento", finanziato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale - Investimento 2.1. "Attrattività dei borghi storici" - Linea azione A.

2. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale, sulla base delle spese effettivamente sostenute, a seguito della presentazione del rendiconto delle spese da parte del Comune di Arvier.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 273.000 annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 21

(Proroga dell'efficacia della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22)

1. In considerazione del permanere della grave carenza di personale sanitario indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA), al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), le parole: "limitatamente al triennio 2022/2024" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo 2022/2026".

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 22/2022, le parole: "triennio 2022/2024" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2022/2026".

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2024/2026 in annui euro 9.300.000 e il suo finanziamento è ricompreso nell'autorizzazione prevista per i LEA di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d).

Art. 22

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per il triennio 2024/2026, in euro 333.317.921,69 per l'anno 2024, in euro 326.415.487,69 per l'anno 2025 e in euro 322.438.693,69 per l'anno 2026.

2. La quota di spesa sanitaria di parte corrente di cui al comma 1 oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria Azienda USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata, per il triennio 2024/2026, in euro 319.317.921,69 per l'anno 2024, in euro 312.415.487,69 per l'anno 2025 e in euro 308.438.693,69 per l'anno 2026 ed è così ripartita:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) spesa sanitaria corrente aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6).

3. Il finanziamento di cui al comma 2, lettera a), è determinato in euro 315.964.333,69 per l'anno 2024, in euro 309.038.693,69 per l'anno 2025 e in euro 305.088.693,69 per l'anno 2026 (Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), di cui:

a) euro 5.646.585, per ciascun anno del triennio 2024/2026, destinati in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli accantonamenti per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato;

b) euro 11.500.000, per ciascun anno del triennio 2024/2026, per il saldo degli oneri di mobilità sanitaria;

c) euro 530.000, per ciascun anno del triennio 2024/2026, destinati alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione della quota fissa per l'assistenza farmaceutica e integrativa introdotta dall'articolo 17 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

d) euro 9.300.000, per ciascun anno del triennio 2024/2026 destinati all'indennità sanitaria temporanea di cui all'articolo 2 della l.r. 22/2022, come modificato dall'articolo 21;

e) euro 2.700.000, per ciascun anno del triennio 2024/2026 quale fondo speciale per il finanziamento di un disegno di legge in materia di "Disposizioni organizzative straordinarie, urgenti e temporanee per assicurare i livelli assistenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale";

f) euro 5.272.000, per ciascun anno del triennio 2024/2026, quale importo massimo delle risorse destinate al riconoscimento dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale, come disposto dagli accordi collettivi nazionali e dagli accordi integrativi regionali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 35/2021;

g) euro 1.000.000, per ciascun anno del triennio 2024/2026, ad incremento delle risorse di cui alla lettera e) e ai sensi dell'articolo 19, comma 4 della l.r. 35/2021, come rideterminati dalla presente legge, destinati al riconoscimento di incentivi volti allo sviluppo, alla riorganizzazione e al potenziamento dell'assistenza territoriale in Valle d'Aosta secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale;

h) euro 290.000 per l'anno 2024, euro 345.000 per l'anno 2025 ed euro 395.000 per l'anno 2026 quale finanziamento per l'incremento dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 435 e 435-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);

i) euro 500.000, per ciascun anno del triennio 2024/2026, quale contributo a titolo di ristoro per i maggiori oneri determinati dall'incremento generale dei costi di funzionamento, da riconoscere, da parte dell'Azienda USL, ai soggetti erogatori dei servizi socio-sanitari privati accreditati, nell'ambito degli accordi contrattuali di cui all'articolo 39 della l.r. 5/2000, in aggiunta alle tariffe stabilite con le deliberazioni della Giunta regionale che disciplinano i singoli servizi. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la misura del ristoro annuale, tenuto conto della variazione percentuale media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) di fonte Istat.

4. Il finanziamento di cui al comma 2, lettera b), è determinato in euro 2.500.000 per ciascun anno del triennio 2024/2026 (Programma 13.02 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA).

5. Il finanziamento di cui al comma 2, lettera c), è destinato in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli oneri derivanti dalla corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale. Tale finanziamento è stimato in euro 853.588 per l'anno 2024, in euro 876.794 per l'anno 2025 e in euro 850.000 per l'anno 2026 ed è definito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della l.r. 11/2017 (Programma 13.07 - Servizio sanitario regionale - Ulteriori spese in materia sanitaria).

6. Ad integrazione dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2, la Regione trasferisce all'Azienda USL le somme introitate a titolo di pay-back derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche, stimate in euro 3.500.000 per ciascun anno del triennio 2024/2026.

7. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'amministratore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato.

9. La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata in euro 6.750.000 per l'anno 2024 e in euro 6.650.000 per gli anni 2025 e 2026 ed è interamente trasferita all'Azienda USL (Programma 13.05 - servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari).

10. Ad integrazione dei trasferimenti di cui al comma 3, l'Azienda USL è autorizzata a utilizzare, per la garanzia dei LEA dell'anno 2024, le risorse stanziate a bilancio regionale per l'anno 2023 di cui all'articolo 18 della l.r. 32/2022, come rideterminate dall'articolo 85 della l.r. 12/2023 trasferite all'Azienda medesima e da questa non utilizzate e accantonate sul bilancio d'esercizio per l'anno 2023.

11. In relazione all'eventuale necessità di rimodulazione del finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità di concerto con l'amministratore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio all'interno del Programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

12. In relazione alla eventuale necessità di rimodulazione del finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 2, lettera c), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità di concerto con l'amministratore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio all'interno del Programma 13.07 - Servizio sanitario regionale - Ulteriori spese in materia sanitaria.

Art. 23

(Compartecipazione agli oneri del corso di formazione specifica in medicina generale e del corso di addestramento alla didattica tutoriale per la formazione dei medici di medicina generale)

1. La Regione compartecipa alle spese sostenute dalla Regione Piemonte per l'organizzazione delle attività didattiche teoriche del corso di formazione specifica in medicina generale a cui partecipano i tirocinanti ammessi al corso in Valle d'Aosta e per l'organizzazione del corso di addestramento alla didattica tutoriale per la formazione dei medici di medicina generale per un importo complessivo di 35.000 per ciascuno anno del triennio 2024/2026.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente norma fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 24

(Piano regionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza)

1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano regionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza (PRCAR), in attuazione del Piano nazionale approvato con l'intesa stipulata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025" (Repertorio atti n. 233/CSR del 30 novembre 2022), è autorizzato, per il triennio 2024-2026, un finanziamento a favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) di euro 203.600 per l'anno 2024, di euro 40.000 per l'anno 2025 e di euro 40.000 per l'anno 2026.

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia.), è inserita la seguente:

"ebis) la partecipazione a programmi e a progetti specifici di ricerca ambientale nell'ambito di iniziative di prevenzione primaria e secondaria volti a migliorare gli esiti di salute pubblica, anche nell'ambito di attività per la sicurezza alimentare e il contrasto all'antimicrobico-resistenza;".

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria):

a) sul Titolo 1 (Spese correnti) per euro 40.000 per ciascun anno del triennio 2024/2026;

b) sul Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 163.600 per l'anno 2024.

4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale):

a) sul Titolo 1 (Spese correnti) per euro 40.000 per ciascun anno del triennio 2024/2026;

b) sul Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 140.000 per l'anno 2024.

Art. 25

(Attività di formazione ed educazione nell'ambito del progetto regionale per la prevenzione del suicidio)

1. La Regione, in linea con gli obiettivi del Piano per la salute mentale 2013/2030 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), recepiti negli atti di programmazione regionale, promuove la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del suicidio.

2. La Regione, anche avvalendosi di specifiche collaborazioni con gli organi statali e con le istituzioni scientifiche e universitarie, organizza corsi di formazione ed educazione finalizzati alla predisposizione di protocolli di prevenzione delle condotte suicidarie nonché di cura e presa in carico delle persone coinvolte negli atti anticonservativi, condivisi e validati dai referenti di tutti gli ambiti di intervento.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, nella misura di 50.000 euro annui per il triennio 2024/2026, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 26

(Contributo straordinario per il funzionamento del Centro servizi per il volontariato)

1. Nelle more della revisione complessiva della disciplina regionale in materia di Terzo settore, per l'anno 2024 è autorizzata la concessione di un contributo per le spese di funzionamento all'ente del Terzo settore accreditato quale Centro servizi per il volontariato sul territorio della Valle d'Aosta, fino ad un massimo di euro 100.000, in considerazione dell'attività di supporto prestata dallo stesso nei confronti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale del territorio.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 100.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 08 (Cooperazione ed associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti).

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 27

(Estensione dell'importo per la formazione continua dei docenti assunti a tempo determinato. Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), dopo le parole: "per l'aggiornamento e la formazione dei docenti a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", dei docenti assunti con contratto a tempo determinato di supplenza annuale fino al termine dell'anno scolastico di riferimento e dei docenti assunti con contratto a tempo determinato di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ed educative".

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 300.000 a decorrere dal 2024 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spesa corrente).

Art. 28

(Contributo annuo a favore dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone. Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36)

1. L'articolo 9 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Contributo annuo)

1. La Regione eroga a favore dell'Istituto un contributo annuo a titolo di concorso alle spese per il funzionamento dell'Istituto medesimo, comprensivo delle spese per la manutenzione ordinaria degli edifici, delle spese varie di ufficio e per l'arredamento e di quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti.

2. I criteri e le modalità per la concessione del contributo sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nei limiti degli stanziamenti già previsti in bilancio.".

2. L'articolo 10 della l.r. 36/1986 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 180.720,69 a decorrere dal 2024.

2. L'onere di cui al presente articolo fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti) e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).".

3. L'articolo 11 della l.r. 36/1986 è abrogato.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 180.720,69 a decorrere dal 2024 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 29

(Spese per interventi straordinari presso la chiesa di Saint- Léger in comune di Aymavilles)

1. Al fine di procedere con ulteriori e conclusivi interventi straordinari finalizzati alla conservazione e valorizzazione da un punto di vista architettonico e archeologico della chiesa di Saint-Léger in Aymavilles è autorizzata per l'anno 2024 una spesa di euro 116.495,88.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 30

(Disposizioni in materia di sostegno alle iniziative di carattere culturale o scientifico. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 (Contributi per attività ed iniziative a carattere culturali e scientifico), le parole: "euro 18.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 25.000".

2. L'onere derivante dall'autorizzazione complessiva della l.r. 69/1993, per il triennio 2024/2026, è determinato in euro 670.000, a partire dall'anno 2024, a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti).

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Art. 31

(Interventi per il monitoraggio delle risorse idriche)

1. Al fine di valutare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle disponibilità idriche e di attuare misure di razionalizzazione dei prelievi idrici in caso di carenze di disponibilità idriche, la Regione è autorizzata, per l'anno 2024, a realizzare un programma di installazione di misuratori di portata sui corsi d'acqua e dei prelievi a scopo irriguo per determinare il bilancio idrico per bacino idrografico per un importo complessivo di euro 750.000.

2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, sentite le strutture regionali competenti in materia di agricoltura, predispone e adotta con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano degli interventi di monitoraggio, articolato per bacino idrografico, entità degli utilizzi idrici e criticità degli approvvigionamenti irrigui, e per la gestione delle informazioni raccolte ai fini dell'individuazione delle misure di razionalizzazione dei prelievi da adottare in caso di carenze idriche.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, è determinato in euro 750.000, per l'anno 2024, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 32

(Centro espositivo del parco minerario regionale. Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 12)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 12 (Disposizioni per la valorizzazione dei siti minerari dismessi), è aggiunto il seguente:

Art. 6bis

(Finanziamento degli allestimenti museali del centro)

1. La Regione, a partire dall'esercizio 2024, è autorizzata a concedere annualmente all'ente gestore del centro espositivo del parco minerario regionale situato nel comune di Cogne, avente funzione di centro di documentazione e di studio regionale, un contributo agli investimenti, pari a euro 4.000, per finanziare gli interventi di manutenzione degli allestimenti museali, di proprietà della Regione, presenti all' interno del parco medesimo, sulla base di spese concordate, sostenute e rendicontate.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 4.000, per il triennio 2024/2026, a valere sulla Missione 09 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), ed è ricompreso nell'autorizzazione di spesa complessiva della l.r. 12/2008, come indicato nell'Allegato 1.

Art. 33

(Spese per interventi e manutenzione straordinaria della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale)

1. La Regione è autorizzata a finanziare le spese per interventi e manutenzione straordinaria della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale per un importo complessivo di euro 48.000 per l'anno 2024.

2. Lo stanziamento derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico, per l'anno 2024, sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 34

(Proroghe di termini. Modificazioni alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 26)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 (Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di due anni";

b) le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 26/2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "è inoltre prorogato di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "è inoltre prorogato di due anni";

b) le parole: "in vigore al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "in vigore al 31 dicembre 2023".

3. Nelle more della revisione della disciplina legislativa in materia di artigianato di tradizione, il consiglio di amministrazione dell'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT) di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT)), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato non oltre il 31 dicembre 2024.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI

Art. 35

(Proroga in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Modificazione alla l.r. 32/2022)

1. Al comma 1 dell'art. 39 della l.r. 32/2022 le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 200.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 10 (Trasporto pubblico), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 36

(Disposizioni in materia di mobilità sostenibile. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), è inserito il seguente:

"2bis. Per conseguire l'attivazione delle forme di sharing mobility di cui al comma 1, la Regione acquista, dietro pagamento di un corrispettivo, i relativi servizi.".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 16/2019 è sostituito dal seguente:

"3. A fronte delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), sono concessi contributi pari, al massimo, al 50 per cento della spesa ammissibile e, comunque, per un importo non superiore a:

a) 10.000 euro a veicolo per i soggetti privati non esercenti attività economica, incrementati di 4.000 euro per i soggetti con età inferiore ai trentacinque anni al momento di presentazione della domanda;

b) 12.500 euro a veicolo per i soggetti privati esercenti attività economica non attinente al trasporto di passeggeri;

c) 17.000 euro a veicolo per i soggetti privati esercenti attività economica attinente al trasporto di passeggeri.".

3. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 16/2019, le parole: "1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 euro".

4. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 600.000 per l'anno 2024 e 580.000 a decorrere dall'anno 2025 ed è ricompreso nell'autorizzazione di spesa complessiva della l.r. 16/2019, come indicato nell'Allegato 1.

5. L'onere di cui al comma 4 fa carico per 100.000 euro nel 2024 e annui euro 80.000 per il 2025 e 2026 sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 1 (Spese correnti) e per 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2024/2026 sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 37

(Disposizioni relative al finanziamento del settore impianti a fune)

1. Per le attività previste dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 25 maggio 2023, n. 7 (Primo assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025), in tema di interventi finalizzati a mitigare gli effetti derivanti dall'imprevista accelerazione dello scioglimento da permafrost nei luoghi adiacenti alle strutture del complesso funiviario Skyway, è autorizzato un trasferimento straordinario al concessionario di 700.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 38

(Proroga del Piano di interventi nel settore delle opere di pubblica utilità)

1. Il Piano di cui all'articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), finalizzato alla realizzazione degli interventi della manutenzione delle opere di pubblica utilità, da ultimo prorogato al triennio 2023/2025 dall'articolo 28 della l.r. 32/2022, è prorogato per il triennio 2024/2026.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per ciascun anno del triennio 2024/2026 in euro 908.200 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), di cui euro 901.200 di Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 7.000 di Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 è autorizzata l'assunzione di un numero massimo di trenta operai a tempo determinato, per un periodo di centoquaranta giornate lavorative per ogni anno solare con applicazione del contratto collettivo nazionale delle imprese edili e affini nonché dai contratti integrativi regionali.

4. Per l'individuazione del personale da reclutare si procede mediante attingimento da apposita graduatoria regionale, predisposta a seguito di pubblico avviso e formata sulla base dei titoli posseduti dai candidati e dal requisito dell'età anagrafica, che deve essere maggiore di quarantacinque anni per le donne e di cinquanta anni per gli uomini, posseduta al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di assunzione.

5. La graduatoria di cui al comma 4 ha validità triennale dalla data di approvazione della stessa.

6. Le assunzioni sono disposte dalla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche successivamente all'approvazione, da parte della Giunta regionale, di uno specifico piano di interventi di manutenzione da attuarsi nell'anno di riferimento tramite la modalità dell'amministrazione diretta.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO

Art. 39

(Modificazione alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11)

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche), è inserito il seguente:

"Art. 11bis

(Piattaforma telematica)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione realizza un'apposita piattaforma telematica accessibile dal proprio sito istituzionale e disponibile per i locatori per finalità turistiche, per i Comuni e per l'Amministrazione regionale.".

2. L'articolo 13 della l.r. 11/2023 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 50.000 per l'anno 2024.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico e trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026, nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 50.000.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni di bilancio.".

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 50.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 40

(Proroga del progetto "Sci...volare a scuola")

1. Il progetto "Sci...volare a scuola" di cui all'articolo 41 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è prorogato fino all'anno 2026.

2. L'autorizzazione di spesa per il progetto di cui al comma 1 è rideterminata per il triennio 2024/2026 in annui euro 40.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).

CAPO IX

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 41

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. Il piano triennale degli interventi di politica del lavoro di cui all'articolo 4 della l.r. 7/2003 per il triennio 2021/2023 e il programma annuale di cui all'articolo 5 della medesima legge per l'anno 2023 sono, rispettivamente, prorogati fino all'approvazione del Piano triennale 2024/2026 e del Programma annuale per l'anno 2024, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di politica del lavoro ivi inseriti.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano triennale 2024/2026, nel Piano triennale 2021/2023 di cui al comma 1 sono inseriti, al fine di garantirne la continuità, i seguenti interventi:

a) finanziamento dei corsi di abilitazione e aggiornamento per gli operatori che svolgono le professioni turistiche ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7);

b) interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti).

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono automaticamente inseriti nel nuovo Piano triennale 2024/2026.

4. Le attività relative ai corsi di apprendimento delle tecniche di lavorazione di artigianato nonché delle botteghe scuola non rientrano tra le attività previste dal Piano triennale di cui al comma 1, bensì tra le attività previste dagli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione).

5. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è determinata, per il triennio 2024/2026, in euro 32.221.335,67 e annualmente così suddivisa:

a) per l'anno 2024 euro 14.035.472,67

b) per l'anno 2025 euro 10.086.483

c) per l'anno 2026 euro 8.099.380

a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 1 (Spese correnti), sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 05 (Istruzione tecnica superiore), Titolo 1 (Spese correnti) e sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Programma 02 (Formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti).

6. La Giunta regionale, per l'anno 2024, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2003, integra il Programma annuale di cui al comma 1, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, con interventi che si possono rendere necessari in conseguenza della grave crisi economica in atto.

Art. 42

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. Nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), approvato con decisione della Commissione europea C907, in data 12 febbraio 2015, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione della Commissione europea C4171 del 14 giugno 2022 e per consentire la prosecuzione degli investimenti nell'ambito del Programma operativo complementare (POC), di cui alla delibera n. 41/2021 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è autorizzata, per il triennio 2024/2026, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 301.272,71, di cui euro 119.086,45 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 182.186,26 quale quota di risorse aggiuntive regionali, interamente iscritte nell'anno 2024.

2. La Regione attua, nel periodo 2021/2027, gli interventi definiti nell'ambito del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FESR 2021-2027 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

3. In relazione all'approvazione, con decisione di esecuzione della Commissione europea C6593, in data 12 settembre 2022, del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FESR 2021/2027, gli investimenti, di cui al comma 2, sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili in applicazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

4. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata, per il triennio 2024/2026, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 13.805.525,30, di cui euro 13.095.525,30 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 710.000 quale quota di risorse aggiuntive regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata, per il triennio 2024/2026, in complessivi euro 13.095.525,30 ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2024 euro 3.548.562,48

b) anno 2025 euro 5.274.276,60

c) anno 2026 euro 4.272.686,22

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2024/2026, in complessivi euro 710.000 ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2024 euro 410.000

b) anno 2025 euro 150.000

c) anno 2026 euro 150.000.

5. Nell'ambito del Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 (FSE), approvato con decisione della Commissione europea C/9921/2014, in data 12 dicembre 2014, modificata, da ultimo, con decisione C/3190/2021, in data 29 aprile 2021, è autorizzata, per il triennio 2024/2026, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 74.000 quale quota di risorse aggiuntive regionali, interamente iscritte nell'anno 2024.

6. Per il Piano giovani Valle d'Aosta 2013/2015, rientrante nel Piano nazionale di azione coesione (PAC), è autorizzata, per il triennio 2024/2026, la spesa complessiva di euro 240.000 quale quota di risorse aggiuntive regionali, interamente iscritte nell'anno 2024.

7. La Regione attua, nel periodo 2021/2027, gli interventi definiti nell'ambito del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al FSE+ e dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 sulle disposizioni comuni.

8. In relazione all'approvazione, con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541, in data 19 ottobre 2022, del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, gli interventi, di cui al comma 7, sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili in applicazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e della l. 183/1987.

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il periodo 2024/2026, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 10.027.478,58 di cui euro 5.827.478,58 quale quota di cofinanziamento regionale prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 4.200.000 quale quota di risorse aggiuntive. La quota di cofinanziamento regionale è determinata, per il triennio 2024/2026, in complessivi euro 5.827.478,58 ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2024 euro 1.949.903,60

b) anno 2025 euro 1.983.517,97

c) anno 2026 euro 1.894.057,01

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2024/2026, in complessivi euro 4.200.000 ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2024 euro 2.700.000

b) anno 2025 euro 750.000

c) anno 2026 euro 750.000.

10. La Regione attua gli investimenti cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, ex FAS - Fondo per le aree sottoutilizzate), nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma (IIP) e degli Accordi di programma quadro (APQ) 2000/2006 e del Programma attuativo regionale (PAR) FAS Valle d'Aosta 2007/2013, confluiti nel Piano Sviluppo e Coesione 2000-2020 a titolarità della Regione, approvato con delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 28, in esecuzione della delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2 (Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione). Nell'ambito del predetto Piano rientrano anche gli investimenti finanziati con risorse FSC a copertura di interventi/linee di azione ex Fondi strutturali e di investimento europei 2014/20 (FESR e FSE), riprogrammati per il finanziamento di misure emergenziali, di cui alla delibera CIPESS 28 luglio 2020, n. 49. Si autorizza, altresì, l'impiego delle risorse con riferimento al periodo di programmazione 2021-2027.

11. Per le finalità di cui al comma 10, è autorizzata, per il periodo 2024/2026, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 400.000, quale quota di risorse aggiuntive regionali, annualmente così suddivisa:

a) anno 2024 euro 200.000

b) anno 2025 euro 100.000

c) anno 2026 euro 100.000.

12. La Regione attua gli investimenti cofinanziati dal FSC 2014/2020 nell'ambito di Piani Sviluppo e Coesione a titolarità dei Ministeri competenti.

13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata, per il periodo 2024/2026, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 11.016.000 quale quota di risorse aggiuntive regionali, annualmente così suddivisa:

a) anno 2024 euro 4.016.000

b) anno 2025 euro 2.500.000

c) anno 2026 euro 4.500.000.

14. Le quote di risorse aggiuntive a carico della Regione per la gestione e l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea 2021-2027 (Interreg VI-A "Italia- Francia-Alcotra" e "Italia-Svizzera", Interreg VI-B "Spazio alpino"), previsti dai regolamenti (UE) nn. 2021/1058, 2021/1059 e 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio e cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinate, per il periodo 2024/2026, in complessivi euro 343.000 annualmente così suddivise:

a) anno 2024 euro 125.000

b) anno 2025 euro 107.000

c) anno 2026 euro 111.000.

15. Le quote di risorse aggiuntive a carico della Regione per le iniziative di promozione e valorizzazione della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP) e per la partecipazione alla governance della Strategia nonché per il finanziamento di iniziative nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta dell'Unione europea sono determinate, per il periodo 2024/2026, in complessivi euro 99.000 annualmente così suddivise:

a) anno 2024 euro 33.000

b) anno 2025 euro 33.000

c) anno 2026 euro 33.000.

16. Per le attività di supporto alla politica regionale di sviluppo 2021/2027 è autorizzata la spesa di annui euro 25.000 per ciascun anno del triennio 2024/2026 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti).

17. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Anche per il ciclo 2021-2027, in continuità con le precedenti programmazioni, per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento statale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Art. 43

(Politiche in favore delle aree montane)

1. La Regione, nell'attuazione delle politiche della montagna, promuove azioni di sensibilizzazione e garantisce la predisposizione di documenti propedeutici all'elaborazione e all'attuazione di strategie comuni per la valorizzazione delle zone montane, anche mediante il ricorso a supporti tecnici specialistici.

2. La Regione, nel ruolo di Coordinatore della Commissione Politiche della montagna istituita in seno alla Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, favorisce il raccordo delle decisioni con le autonomie locali a livello statale e definisce e promuove posizioni comuni; a tal fine, elabora documenti e proposte da rappresentare in seno alla Conferenza stessa.

3. La Regione nel rispetto delle disposizioni previste dai decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) gestisce, tramite l'adozione di apposite deliberazioni di Giunta, le procedure connesse all'impiego delle risorse previste dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) istituito ai sensi del comma 593 del medesimo articolo 1 della l. 234/2021.

4. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è determinata, per il triennio 2024/2026, in euro 150.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo 1 (Spese correnti), annualmente così suddivisa:

a) anno 2024 euro 50.000

b) anno 2025 euro 50.000

c) anno 2026 euro 50.000.

Art. 44

(Minoranze linguistiche)

1. La Regione, nell'attuazione delle politiche di valorizzazione e difesa delle minoranze linguistiche, dispone di un rappresentante in seno al Comitato tecnico consultivo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche), è consultato periodicamente dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

2. Nell'ambito di tale ruolo, la Regione espleta l'esame dei decreti triennali di determinazione dei criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

3. La Regione è coinvolta nel processo di revisione della normativa di riferimento di cui al comma 1, nonché di specifiche norme di attuazione che possano meglio definire alcuni aspetti della salvaguardia delle specificità linguistiche e del loro uso, mediante costanti contatti con gli organi delle amministrazioni centrali, quali il Ministero per gli affari regionali e le autonomie, nonché di coordinamento delle Regioni in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

4. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo è determinata, per il triennio 2024/2026, in euro 75.000 a valere sulla Missione 19 (Relazioni internazionali), Programma 01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo), Titolo 1 (Spese correnti), annualmente così suddivisa:

a) anno 2024 euro 25.000

b) anno 2025 euro 25.000

c) anno 2026 euro 25.000.

Art. 45

(Rimborso di spese a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure s.r.l.)

1. Per l'anno 2024, la Regione è autorizzata a rimborsare a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure s.r.l. le spese per la demolizione di alcune opere accessorie al dismesso canale demaniale prospiciente il compendio industriale ex ILSSA-VIOLA di Pont-Saint- Martin, per il riciclo dei relativi materiali di demolizione, nonché per il recupero ambientale delle zone interessate da tali interventi, ai fini del loro conferimento alla suddetta società, previa riclassificazione delle aree a patrimonio regionale.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti mediante convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1553 del 29 novembre 2021.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 30.000, per l'anno 2024, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni patrimoniali e demaniali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 46

(Finanziamento del Fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia)

1. Per gli interventi per la ripresa dell'industria edilizia previsti dal titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è autorizzato un trasferimento al Fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. di euro 1.300.000 per l'anno 2024.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico per l'anno 2024 sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie).

Art. 47

(Fondo rischi presso i Confidi per favorire l'accesso al credito delle PMI e ai liberi professionisti)

1. Per sostenere il rilancio del sistema produttivo regionale, con riferimento alle piccole e medie imprese (PMI) con sede o unità locale ubicate nel territorio regionale, favorendone l'accesso al credito, le risorse, già contabilizzate nei fondi rischi costituiti presso i Consorzi di garanzia fidi (Confidi) con sede o unità locale nel territorio regionale per la concessione di garanzie fideiussorie a favore delle PMI e ai liberi professionisti, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), possono continuare ad essere utilizzate per le medesime finalità per ulteriori ventiquattro mesi.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le somme presenti sui fondi rischi e non utilizzate devono essere restituite alla Regione con le modalità previste dal dall'articolo 3, comma 12, della l.r. 4/2020.

CAPO X

INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 48

(Complemento di sviluppo rurale regionale)

1. La Regione attua nel triennio 2024/2026 gli interventi previsti nel Complemento di sviluppo rurale 2023/2027, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2184/XVI del 22 marzo 2023, in applicazione del Piano strategico della PAC 2023/27 ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa è rideterminata, per il triennio 2024/2026, in euro 3.500.000 per ciascun anno del triennio a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Per le attività di assistenza tecnica definite dalla Misura 20 del Programma di sviluppo rurale 2014/2022, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, e dal Capitolo 11 del Complemento di sviluppo rurale 2023/2027, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2184/XVI del 22 marzo 2023, l'autorizzazione di spesa è rideterminata, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) con la seguente suddivisione annuale:

a) anno 2024 euro 277.995,60

b) anno 2025 euro 250.000

c) anno 2026 euro 250.000.

Art. 49

(Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è inserito il seguente:

"3bis. Le attività di cui al comma 3, lettera c), possono essere realizzate anche mediante l'assunzione di personale a tempo determinato, attingendo dalle graduatorie pubbliche in corso di validità per l'esecuzione degli interventi di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico - forestali e difesa del suolo). La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, un programma delle attività da realizzare con il suddetto personale.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 335.314,15 per l'anno 2024 e in annui euro 343.000 per gli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) ed è ricompreso nell'autorizzazione complessiva della l.r. 17/2016, come indicato nell'Allegato 1.

Art. 50

(Aiuti integrativi regionali per danni causati alle produzioni agricole dalle gelate primaverili del 2021 e dalla siccità del 2022)

1. Alle imprese agricole danneggiate dalle gelate verificatesi nel mese di aprile 2021 e dalla siccità del 2022, già beneficiarie degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), sono concessi, alle medesime condizioni e nel rispetto dei medesimi limiti massimi, aiuti regionali integrativi per un valore complessivo massimo di euro 60.696,14 nell'anno 2024.

2. L'aiuto regionale integrativo è determinato nella misura data dalla differenza fra il contributo spettante ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 102/2004 e il contributo effettivamente percepito.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 51

(Rifinanziamento degli aiuti al settore zootecnico per il pascolamento)

1. Ai fini del rifinanziamento degli aiuti al settore zootecnico per il pascolamento del bestiame, di cui all'articolo 65 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024), è autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 160.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 52

(Disposizioni in materia di foreste. Modificazione alla legge regionale 1° agosto 2022, n. 19)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 19 (Norme in materia di consorterie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14), è aggiunto il seguente:

"1bis. Stante l'interesse pubblico del patrimonio forestale e fatti salvi i diritti di proprietà e di godimento dei consortisti, la Regione promuove la gestione forestale sostenibile dei boschi di proprietà delle Consorterie e, in accordo con queste ultime, può effettuare interventi selvicolturali volti a garantirne la multifunzionalità attraverso i cantieri di lavoro di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), o mediante affidi a imprese forestali nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste).".

2. Gli interventi di cui al comma 1 trovano finanziamento nell'ambito dell'autorizzazione complessiva della l.r. 44/1989 e della l.r. 3/2010, come indicato nell'Allegato 1.

CAPO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E FINALI

Art. 53

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni massime di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'Allegato 1 sono determinate nelle misure indicate nel medesimo Allegato.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2024/2026.

Art. 54

(Priorità nell'attribuzione della quota libera del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023)

1. Al fine di migliorare la programmazione finanziaria, le disponibilità finanziarie risultanti dall'eventuale quota libera del risultato di amministrazione, accertato dal rendiconto per l'esercizio 2023, sono prioritariamente destinate agli investimenti relativi:

a) agli interventi in materia di sanità e politiche sociali, di cui alla Missione 13 (Tutela della salute) e alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia);

b) agli interventi in materia di edilizia scolastica di cui alla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio);

c) agli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di cui alle leggi regionali 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio)), e 18 giugno 2004, n. 8.

Art. 55

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1°gennaio 2024.