Legge regionale 24 ottobre 2011, n. 25 -
Legge regionale 24 ottobre 2011, n. 25
Modificazioni alle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), e 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose).
(B.U. dell'8 novembre 2011, n. 46)
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2008, N. 18
(Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), le parole: "in conto capitale" sono soppresse.
(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 18/2008)
1. (1)
(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 18/2008)
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2008 č sostituito dal seguente: "I contributi sono concessi per gli interventi di seguito elencati per ordine di prioritą:".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di pannelli informativi".
3. (2)
4. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 18/2008, prima delle parole: "Sono ammesse a contributo", sono inserite le seguenti: "Fatto salvo quanto previsto al comma 3bis,".
5. (3)
(Modificazione all'articolo 4 della l.r. 18/2008)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2008, le parole: ", nel rispetto della regola degli aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente" sono sostituite dalle seguenti: ", nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio".
(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 18/2008)
1. (4)
(Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 18/2008)
1. (5)
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 18/2008 č abrogato.
(Modificazione all'articolo 7 della l.r. 18/2008)
1. (6)
(Modificazione all'articolo 9 della l.r. 18/2008)
1. (7)
CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2008, N. 20
(Modificazione all'articolo 29 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20)
1. (8)
(Sostituzione dell'articolo 32 della l.r. 20/2008)
1. L'articolo 32 della l.r. 20/2008 č sostituito dal seguente:
Art. 11
(Disposizione transitoria)
1. Le indennitą di cui all'articolo 32, comma 2, della l.r. 20/2008, come sostituito dall'articolo 10, sono liquidate ai dipendenti della Regione nominati nelle commissioni di collaudo a far data dall'entrata in vigore della l.r. 20/2008.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge č determinato in euro 138.300 per l'anno 2011, in euro 34.200 per l'anno 2012, in euro 34.200 per l'anno 2013 e in annui euro 25.000 a decorrere dall'anno 2014.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unitą previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
a) mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nell'UPB 1.13.3.10 (Gestione e sviluppo del trasporto ferroviario), per annui euro 30.000 per il triennio 2011/2013;
b) mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di euro 108.300 per l'anno 2011, di euro 8.400 per l'anno 2012 e di euro 4.200 per l'anno 2013 nell'ambito dell'UPB 1.3.1.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 derivante dall'introito degli oneri di cui all'articolo 32, comma 1, della l.r. 20/2008, come sostituito dall'articolo 10.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(1) Sostituisce l'art. 2 della L.R. 18 aprile 2008, n. 18.
(2) Aggiunge la lettera dbis) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 18 aprile 2008, n. 18.
(3) Aggiunge il comma 3bis del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 18 aprile 2008, n. 18.
(4) Sostituisce l'art. 5 della L.R. 18 aprile 2008, n. 18.
(5) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 18 aprile 2008, n. 18.
(6) Sostituisce il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 18 aprile 2008, n. 18.
(7) Modifica il comma 4 dell'art. 9 della L.R. 18 aprile 2008, n. 18.
(8) Modifica il comma 2 dell'art. 29 della L.R. 18 aprile 2008, n. 20.