Legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 - Testo storico

Legge regionale 23 luglio 2010, n. 25

Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7.

(B.U. 17 agosto 2010, n.34)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di seguito denominato BUR, è lo strumento di conoscenza legale delle leggi, dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvi gli effetti ricollegati alle forme di conoscenza o pubblicità riconosciute dall'ordinamento vigente.

2. L'Albo notiziario della Regione ha funzioni di mera pubblicità notizia di tutti gli atti in esso pubblicati, salva diversa disposizione di legge.

3. Con le pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione favorisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e nel rispetto di quanto previsto a tutela della riservatezza dei terzi dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 2

(Modalità di pubblicazione del BUR)

1. A far data dal 1° gennaio 2011, il BUR è pubblicato esclusivamente in forma digitale sul sito istituzionale della Regione, con modalità che garantiscono l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati.

Art. 3

(Consultazione e conservazione)

1. La consultazione del BUR sul sito istituzionale della Regione è libera e gratuita.

2. La consultazione gratuita del BUR per via telematica è garantita presso le biblioteche del sistema bibliotecario regionale di cui alla legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 (Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali), e presso gli uffici comunali.

3. Una copia cartacea del fascicolo originale di ogni numero del BUR è conservata dalla struttura regionale che ne cura la produzione, di seguito denominata struttura competente, anche al fine della consultazione da parte degli interessati.

4. Il rilascio di copia, a richiesta degli interessati, è soggetto al pagamento fissato per la riproduzione della documentazione amministrativa, nella misura e con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 (Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. Gli interessati possono inoltre richiedere alla struttura competente l'invio a mezzo posta di una copia del BUR o di parti di esso, dietro pagamento dell'importo fissato ai sensi del comma 4.

Art. 4

(Articolazione)

1. Il BUR è suddiviso in tre parti. La parte prima contiene:

a) le modificazioni alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e le relative norme di attuazione;

b) le leggi regionali e i regolamenti regionali;

c) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali, a leggi statali incidenti sulla normativa regionale, le decisioni riguardanti i conflitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione e i ricorsi di legittimità costituzionale promossi dal Governo contro leggi regionali;

d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa vigente in materia.

2. La parte seconda contiene:

a) le deliberazioni, aventi carattere di generalità, del Consiglio regionale e della Giunta regionale;

b) i decreti o altri atti, aventi carattere di generalità, emanati dai competenti organi dell'Amministrazione regionale;

c) gli atti dei dirigenti dell'Amministrazione regionale o altri atti, anche di altre amministrazioni, la cui pubblicazione è prevista in leggi o regolamenti statali e regionali;

d) gli avvisi e le comunicazioni, aventi carattere di generalità, della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati.

3. La parte terza contiene i bandi di gara e di concorso della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, nonché gli esiti delle gare e le graduatorie dei concorsi.

4. Oltre agli atti da pubblicarsi ai sensi dei commi 1, 2 e 3, sono pubblicati nel BUR gli atti che l'organo adottante ravvisi la necessità di rendere noti al pubblico.

5. Le ulteriori articolazioni interne, l'impostazione e la veste grafica del BUR sono individuate con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il BUR è pubblicato settimanalmente, salvo edizioni straordinarie, e tutti gli atti in esso contenuti sono trascritti in lingua italiana e in lingua francese, in armonia con quanto disposto dall'articolo 38 della l.cost. 4/1948.

2. Il testo ufficiale dell'atto è quello nella cui lingua il medesimo è stato approvato.

3. Le strutture regionali, le altre amministrazioni e i soggetti interessati alla pubblicazione di propri atti nel BUR, presentano la relativa richiesta, corredata degli atti da pubblicare, alla struttura competente, con l'indicazione della normativa che ne prescrive la pubblicazione.

4. Gli atti pubblicati nel BUR devono essere conformi ai testi trasmessi per la pubblicazione.

5. La pubblicazione nel BUR è effettuata per estratto, ovvero con l'omissione della parte narrativa o degli allegati. L'atto deve pervenire alla struttura competente già predisposto in tale forma. La pubblicazione integrale è effettuata esclusivamente su domanda del soggetto richiedente.

6. A far data dal 1° gennaio 2011, la pubblicazione degli atti degli enti locali o di altri soggetti pubblici e privati, obbligatoria per legge o regolamento, è effettuata senza oneri per l'ente o per il soggetto interessato. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il relativo costo è a carico del richiedente. Il costo di pubblicazione degli atti regionali resta a carico della Regione.

7. Gli ulteriori criteri, modalità e condizioni per la pubblicazione, ivi compresa la determinazione dei costi di pubblicazione di cui al comma 6, sono individuati con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 6

(Correzione degli errori)

1. Qualora si rilevino errori in atti non ancora pubblicati, la struttura competente dispone la sospensione della pubblicazione dell'atto, in attesa dell'invio del testo corretto da parte del soggetto richiedente la pubblicazione.

2. Qualora si rilevino errori in atti già pubblicati, la struttura competente provvede sollecitamente alla pubblicazione di un avviso di rettifica recante la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto provvedendo, se del caso, alla ripubblicazione dell'intero atto.

Art. 7

(Termini per la pubblicazione)

1. La pubblicazione nel BUR è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Entro il predetto termine la struttura regionale competente in materia di promozione della lingua francese provvede alla traduzione dei testi ufficiali in lingua diversa da quella in cui l'atto è stato approvato.

2. Qualora, per la particolare complessità dell'atto, i tempi per la traduzione determinino il superamento del termine di cui al comma 1, il dirigente della struttura competente può disporre la pubblicazione del medesimo nella lingua in cui è stato approvato, rinviando la pubblicazione della relativa traduzione. In tale ultimo caso, l'atto è ripubblicato nella versione italiana o francese, fermi restando gli effetti legali prodottisi in conseguenza della prima pubblicazione.

Art. 8

(Formule di promulgazione delle leggi)

1. L'atto di promulgazione delle leggi regionali si compone, nell'ordine, delle seguenti formule:

a) attestazione del procedimento seguito;

b) intestazione;

c) pubblicazione;

d) clausola esecutiva.

2. La formula dell'attestazione del procedimento seguito è la seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato".

3. La formula dell'intestazione, che precede il testo della legge, è la seguente: "Il Presidente della Regione promulga la seguente legge".

4. La formula dell'ordine di pubblicazione, salvo che sia prevista l'approvazione con urgenza, che segue il testo della legge, è la seguente: "La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione".

5. La formula dell'ordine di pubblicazione, qualora sia prevista l'approvazione con urgenza, che segue il testo della legge, è la seguente: "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione".

6. La formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione della legge, è la seguente: "E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".

7. La clausola esecutiva è seguita dalla data di promulgazione e dalla sottoscrizione del Presidente della Regione.

8. Per la pubblicazione nel BUR, dopo la data di promulgazione e la sottoscrizione di cui al comma 7, è riportato sinteticamente, a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale, il procedimento di approvazione delle leggi, con l'indicazione degli organi che vi hanno preso parte, della data e del numero eventuale di adozione degli atti del procedimento stesso.

Art. 9

(Formule di promulgazione dei regolamenti)

1. L'atto di promulgazione dei regolamenti regionali si compone, nell'ordine, delle seguenti formule:

a) attestazione del procedimento seguito;

b) intestazione;

c) pubblicazione;

d) clausola esecutiva.

2. La formula dell'attestazione del procedimento seguito è la seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato".

3. La formula dell'intestazione, che precede il testo del regolamento, è la seguente: "Il Presidente della Regione promulga il seguente regolamento".

4. La formula dell'ordine di pubblicazione che segue il testo del regolamento, è la seguente: "Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione".

5. La formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione del regolamento, è la seguente: "E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".

6. La clausola esecutiva è seguita dalla data di promulgazione e dalla sottoscrizione del Presidente della Regione.

7. Per la pubblicazione nel BUR, dopo la data di promulgazione e la sottoscrizione di cui al comma 6, è riportato sinteticamente, a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale, il procedimento di approvazione dei regolamenti, con l'indicazione degli organi che vi hanno preso parte, della data e del numero eventuale di adozione degli atti del procedimento stesso.

Art. 10

(Direttore responsabile del BUR)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), il BUR ha un direttore responsabile nominato con decreto del Presidente della Regione.

Art. 11

(Albo notiziario della Regione)

1. Nell'Albo notiziario della Regione sono pubblicati tutti gli atti che non devono essere pubblicati nel BUR, salva diversa disposizione di legge. Resta fermo, in particolare, quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta).

2. Gli atti sono pubblicati nell'Albo notiziario della Regione per quindici giorni consecutivi affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione, salva diversa disposizione di legge.

3. Le ulteriori modalità per la pubblicazione degli atti nell'Albo notiziario della Regione sono individuate con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 12

(Modalità di pubblicazione degli atti amministrativi della Regione e degli enti locali)

1. Gli obblighi di pubblicazione degli atti amministrativi della Regione e degli enti locali aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con le modalità di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), e con la decorrenza indicata nel comma 5 del medesimo articolo.

Art. 13

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 3 marzo 1994, n. 7;

b) l'articolo 24 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.3.1.10 (Oneri per servizi e spese generali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.3.1.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche).

4. I proventi derivanti dagli articoli 3, commi 4 e 5, e 5, comma 6, sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.