Legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 -
Legge regionale 4 novembre 2005, n. 25
Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31.
(B.U. 23 novembre 2005, n. 48)
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Ambito di applicazione
Art. 4 - Competenze
CAPO II
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE E DEI SITI ATTREZZATI
Art. 5 - Progetti regionali di rete
Art. 6 - Approvazione dei progetti di rete
Art. 6bis - Strutture per le radiotelecomunicazioni
Art. 7 - Individuazione dei siti attrezzati, degli interventi di adeguamento e della disciplina urbanistico-edilizia
Art. 8 - Proprietà dei siti attrezzati e delle postazioni
Art. 9 - Realizzazione, gestione e manutenzione dei siti attrezzati e delle postazioni
Art. 10 - Installazione di stazioni radioelettriche al di fuori dei siti attrezzati
CAPO III
AUTORIZZAZIONI
Art. 11 - Autorizzazione all'installazione delle stazioni e delle strutture radioelettriche
Art. 12 - Impianti radioelettrici per uso amatoriale
Art. 13 - Segnalazione certificata di inizio attività per stazioni radioelettriche per telefonia mobile (*)
Art. 14 - Segnalazione certificata di inizio attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera per interventi sulle postazioni e sulle altre strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) (*)
Art. 15 - (OMISSIS)
CAPO IV
CATASTO DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE
Art. 16 - Catasto regionale delle stazioni radioelettriche
CAPO V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 17 - Controlli
Art. 18 - Sanzioni amministrative
Art. 19 - Altri obblighi
CAPO VI
MODIFICAZIONI ALLA L.R. 11/1998
Art. 20 - Modificazioni alla l.r. 11/1998
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE
Art. 21 - Abrogazioni
Art. 22 - Disposizioni finanziarie
Art. 23 - Disposizioni transitorie
Art. 24 - Sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPAR)
ALLEGATO A
ALLEGATO B
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), disciplina l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse.
2. La presente legge definisce inoltre le azioni di risanamento delle stazioni radioelettriche già esistenti, assicurando che l'esercizio delle stazioni radioelettriche, autorizzate ai sensi della presente legge, si svolga nel rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa statale vigente.
3. La presente legge mira a garantire:
a) la tutela della salute della popolazione esposta alle emissioni elettromagnetiche e la limitazione della perturbazione delle condizioni di naturalità dell'ambiente dovuta alle emissioni delle stazioni radioelettriche;
abis) la razionalizzazione e l'ottimizzazione della pianificazione e della realizzazione dei siti attrezzati per radiotelecomunicazioni e delle postazioni, promuovendo l'unitarietà della gestione di quelle di proprietà pubblica (1);
b) la corretta localizzazione e l'ordinato sviluppo delle stazioni radioelettriche, salvaguardando gli interessi di carattere paesaggistico e ambientale, anche attraverso la razionalizzazione e la concentrazione delle stazioni radioelettriche in appositi siti attrezzati;
c) il rispetto dei parametri tecnici riguardanti l'esercizio delle stazioni radioelettriche;
d) l'informazione completa e tempestiva ai cittadini.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) operatore, un'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;
b) stazione radioelettrica, il trasmettitore o ricevitore, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, ad assicurare un servizio di radiocomunicazione o il servizio di radioastronomia. Ogni stazione è classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o temporanea;
c) sito attrezzato per radiotelecomunicazioni, di seguito denominato sito attrezzato, la sottozona di piano regolatore generale (PRG) con specifica destinazione d'uso, caratterizzato da un terreno recintato di adeguata superficie, comprendente una o più postazioni di dimensioni e numero tali da consentire l'ospitalità ai diversi operatori interessati ed eventuali strutture edilizie per l'alloggiamento delle stazioni connesse e funzionali alle diverse reti;
d) postazione, l'area che comprende un singolo traliccio o altro sostegno per il posizionamento di stazioni radioelettriche, ivi compresi i locali tecnici funzionali all'esercizio delle stazioni stesse;
e) reti di comunicazione elettronica, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e le altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, atti a completare la copertura del territorio ove condizioni orografiche particolari lo richiedano, comprese le reti satellitari;
f) schema funzionale, la rappresentazione schematica in cui siano indicati, con blocchi funzionali e linee di connessione, tutti gli elementi che connettono le stazioni radioelettriche di una rete di comunicazione elettronica, nonché il punto di origine del segnale costituito da studi di produzione, collegamenti satellitari o altro, ed ogni altro elemento, compresi i ricevitori passivi, ossia gli specchi e le parabole satellitari connesse alla rete, e gli impianti di uso straordinario per emergenza o di riserva, costituente l'infrastruttura della rete;
g) progetto di rete, l'insieme dello schema funzionale e degli elementi tecnici e topografici, indicati nell'allegato A, di ogni stazione radioelettrica esistente o che si intenda installare e di ogni stazione radioelettrica in esercizio che si intenda modificare;
h) altre strutture, ogni manufatto che impegni il territorio e che sia funzionale all'esercizio delle radiotelecomunicazioni, non rientrante nelle definizioni di cui al presente articolo, quali ricevitori passivi, tralicci, pali, recinzioni, locali di ricovero, cavidotti, cabine elettriche.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle stazioni radioelettriche, alle postazioni e alle altre strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz, ad eccezione delle stazioni radioelettriche per uso amatoriale, diverse da quelle di cui all'articolo 12.
2. La presente legge non si applica alle attività di protezione civile svolte in situazioni di emergenza o forza maggiore.
(Competenze)
1. Spetta alla Regione:
a) (1a)
b) (1a1)
c) l'istituzione del catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 16;
cbis) la predisposizione e l'approvazione dei piani aventi carattere di interesse generale, tenuto conto dei progetti di rete già approvati, con le modalità di cui all'articolo 6bis (1a2);
cter) il censimento dei siti attrezzati e delle postazioni (1b);
cquater) la realizzazione di nuovi siti attrezzati ed eventualmente di nuove postazioni, ai sensi dell'articolo 9 (1c);
cquinquies) la gestione unitaria delle postazioni di proprietà pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera abis) (1d);
d) l'assegnazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 2, lettera c), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni esercitate dagli enti locali ai sensi del comma 2;
e) la determinazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, di procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione dei progetti di rete di cui all'articolo 6 e per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 11.
2. Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di radiotelecomunicazioni e fatte salve le competenze regionali di cui al comma 1, spettano alle Unités des Communes vald6taines e al Comune di Aosta, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), le funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della l.r. 6/2014, nonché (1e):
a) l'approvazione dei progetti di rete e delle loro varianti, ai sensi dell'articolo 6;
b) (1f)
c) (1g)
d) (1h)
e) il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11;
f) l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo di cui al capo V.
CAPO II
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE E DEI SITI ATTREZZATI
(Progetti regionali di rete)
1. Al fine di garantire una corretta pianificazione ed installazione di nuove stazioni radioelettriche, i progetti di rete e le varianti ai progetti di rete già approvati sono presentati dagli operatori ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di prevista realizzazione, corredati dello schema funzionale e della documentazione idonea ad attestare, per ogni stazione radioelettrica, i dati anagrafici, tecnici, topografici e fotografici indicati nell'allegato A.
2. In caso di motivata necessità, gli operatori possono in ogni momento presentare nuovi progetti di rete o varianti ai progetti di rete già approvati.
(Approvazione dei progetti di rete)
1. I progetti e le varianti di cui all'articolo 5 sono approvati, entro tre mesi dalla loro presentazione, previo parere favorevole dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, e previa verifica della coerenza:
a) con i piani di cui all'articolo 6bis; (2)
b) con gli strumenti urbanistici comunali.
2. Su richiesta degli operatori, i progetti di rete e le loro varianti possono essere approvati unitamente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11. In tal caso, la richiesta deve essere corredata della documentazione di cui all'articolo 5, comma 1.
3. L'approvazione dei progetti e delle varianti di cui all'articolo 5 può essere subordinata alla presentazione, da parte degli operatori, di proposte di azioni di risanamento, considerate dall'ente procedente idonee, previo parere favorevole dell'ARPA, a rispondere alle esigenze di riduzione a conformità definite dalla normativa statale vigente.
[4. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a carico degli operatori interessati all'ottenimento dell'approvazione dei progetti e delle varianti, in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA.] (3)
(Strutture per le radiotelecomunicazioni) (4)
1. La realizzazione delle strutture per le radiotelecomunicazioni quali i ricevitori passivi, i tralicci, i pali, le recinzioni, i locali di ricovero, i cavidotti, costituisce trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.
2. L'installazione e la modifica di stazioni radioelettriche all'interno di siti attrezzati o su postazioni esistenti non costituisce trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.
3. Le strutture per le radiotelecomunicazioni sono localizzate in modo da non incidere negativamente:
a) sull'incolumità fisica e sulla salute delle persone;
b) sui siti, sui beni e sulle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico, definiti dal PTP e dai PRG ad esso adeguati;
c) sulle aree naturali protette e sui siti della rete ecologica Natura 2000.
4. La Regione, d'intesa con i Comuni territorialmente interessati e sentiti i soggetti concessionari presenti nel territorio, può formare e approvare piani aventi carattere generale preordinati a (4a):
a) assicurare concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 3 e, comunque, ad evitare o contenere al massimo i possibili pregiudizi ai beni indicati nello stesso comma;
b) evitare la proliferazione delle strutture per le radiotelecomunicazioni sul territorio concentrando le stesse, per quanto possibile, mediante loro associazione sia quanto a localizzazione, sia quanto a postazioni impiegate;
c) dettare la disciplina urbanistico-edilizia per un corretto inserimento ambientale delle strutture per le radiotelecomunicazioni;
d) individuare le modalità e i termini per gli interventi di sistemazione paesaggistica e ambientale, quali i trasferimenti e le dismissioni dei siti, delle postazioni e delle stazioni radioelettriche esistenti non conformi alle disposizioni dei piani medesimi.
5. I piani di cui al comma 4, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di radiotelecomunicazioni, di urbanistica, nonché di beni culturali e di tutela del paesaggio ove incidano su beni tutelati, prevalgono sulle previsioni dei PRG dei Comuni interessati. I Comuni, entro novanta giorni dall'approvazione del piano, provvedono, qualora necessario, ad adeguare i propri piani regolatori con la procedura di cui all'articolo 16 della l.r. 11/1998 (4b).
5bis. Al fine di ottimizzare la pianificazione e la realizzazione delle postazioni di proprietà pubblica sul territorio regionale, la struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni può richiedere agli operatori di telecomunicazioni o agli operatori infrastrutturali di telecomunicazioni informazioni in ordine alla programmazione per la realizzazione di nuove postazioni di stazioni radioelettriche sul territorio regionale (4c).
(Individuazione dei siti attrezzati, degli interventi di adeguamento e della disciplina urbanistico-edilizia)
1. L'individuazione dei siti attrezzati, della disciplina urbanistico-edilizia applicabile per la localizzazione delle postazioni e di quella relativa all'installazione di stazioni radioelettriche è determinata dai PRG e dai piani di cui all'articolo 6bis. (5)
2. (6)
3. (7)
4. (8)
5. (9)
(Proprietà dei siti attrezzati e delle postazioni)
1. I siti attrezzati, se compresi nei piani di cui all'articolo 6bis, e le postazioni possono essere acquisiti dalla Regione, mediante esproprio. (10)
2. I proprietari dei siti attrezzati e delle postazioni possono mantenerne la proprietà a condizione che stipulino con la Regione, un'apposita convenzione con la quale garantiscano l'uso dei siti agli operatori che vi abbiano interesse. (11)
3. (12)
4. I proprietari dei siti attrezzati e delle postazioni sono tenuti a comunicare alla Regione, le informazioni di cui all'allegato B, necessarie per l'effettuazione del censimento. (13)
(Realizzazione, gestione e manutenzione dei siti attrezzati e delle postazioni)
1. I nuovi siti attrezzati, individuati dai PRG e dai piani di cui all'articolo 6bis, sono realizzati prioritariamente dalla Regione. (14)
2. I proprietari dei siti attrezzati individuati dai PRG e dai piani di cui all'articolo 6bis provvedono: (15)
a) alla gestione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei siti attrezzati e delle stazioni radioelettriche ivi presenti, se di loro proprietà;
b) ad adeguare funzionalmente i siti e le strutture, a propria cura e spese, al fine di ospitare le stazioni radioelettriche degli operatori interessati.
3. Le nuove postazioni possono essere realizzate dalla Regione o dagli operatori che abbiano previamente stipulato con la Regione la convenzione di cui all'articolo 8, comma 2. (15a)
4. (16)
(Installazione di stazioni radioelettriche al di fuori dei siti attrezzati)
1. Ferma restando l'autorizzazione di cui all'articolo 11, la realizzazione di postazioni e l'installazione di stazioni radioelettriche sono consentite anche al di fuori dei siti attrezzati individuati dai PRG e dai piani di cui all'articolo 6bis, qualora funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale o, nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando, con ciò intendendosi le stazioni di trasmissione dati e informazioni che emettono onde elettromagnetiche nello spazio, a specifiche esigenze di localizzazione territoriale. (17)
CAPO III
AUTORIZZAZIONI
(Autorizzazione all'installazione delle stazioni e delle strutture radioelettriche)
1. L'installazione e la modifica di postazioni, stazioni radioelettriche e delle altre strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), sono soggette ad autorizzazione, rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2.
1bis. L'installazione e la modifica di stazioni radioelettriche all'interno di siti attrezzati o su postazioni esistenti sono soggette alle sole verifiche di cui al comma 2, lettere b) e d). (18)
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della conformità dell'installazione o della modifica:
a) ai piani di cui all'articolo 6bis, qualora approvati; (19)
b) ai progetti di rete approvati ai sensi dell'articolo 6;
c) agli strumenti urbanistici comunali;
d) ai vincoli di qualsiasi altra natura gravanti sull'area oggetto di intervento.
3. Il rilascio dell'autorizzazione o l'installazione di nuove stazioni radioelettriche sono comunque subordinati al parere favorevole dell'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità stabiliti, dalla normativa statale vigente, per le seguenti stazioni radioelettriche operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz: (20)
a) impianti fissi per radiodiffusione, ossia stazioni di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica, ivi compresi gli impianti per i quali gli operatori posseggano antenne installate in modo stabile e non provvisorio, ancorché non collegate in permanenza ad un trasmettitore;
b) impianti per telefonia mobile, ossia stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinate al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile su postazione fissa o mobile;
c) impianti con sistemi di comunicazione punto-punto e punto-multipunto fissi con potenza al connettore d'antenna, come definita dalla normativa tecnica di riferimento, maggiore a 10 Watt; (21)
d) (22)
e) (22a)
f) impianti radioelettrici per uso amatoriale con potenza maggiore di 100 Watt o che utilizzano antenne con guadagno maggiore di 2,14 dBi.
3bis. Non sono soggetti al parere di cui al comma 3:
a) gli impianti non emissivi e gli impianti con EIRP minore di 2W, diversi da quelli di cui al comma 3, lettere a) e b);
b) gli impianti provvisori di uso straordinario e stazioni di sperimentazione. (22a1)
4. Il parere di cui al comma 3 è valido per dodici mesi, decorrenti dalla data di rilascio. Decorso tale termine senza che l'operatore abbia attivato la stazione radioelettrica il parere deve essere rinnovato, al fine di confermarne la validità in relazione alle eventuali variazioni delle condizioni dell'edificato e della destinazione d'uso del territorio nello spazio circostante. Il rinnovo è valido per dodici mesi e non è soggetto al pagamento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 15. (22b)
5. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera c), nelle more dell'adeguamento dei PRG al piano territoriale paesistico (PTP), di cui all'articolo 2 della l.r. 11/1998, e dell'approvazione dei piani di cui all'articolo 6bis, l'autorizzazione può essere rilasciata, previo parere favorevole dell'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente e previo assenso del Comune territorialmente competente, anche per interventi non coerenti con le destinazioni di zona dei PRG, qualora le opere di cui al comma 1 siano considerate, in ordine di priorità: (23)
a) tecnicamente non localizzabili all'interno dei siti individuati dai piani di cui all'articolo 6bis; (24)
b) tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti;
c) realizzabili prioritariamente su strutture e edifici di proprietà pubblica già esistenti;
d) necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale, esplicitate in apposita documentazione tecnica allegata alla domanda.
6. L'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e degli assensi preventivamente dovuti al fine del rilascio dell'autorizzazione può essere effettuata mediante conferenza di servizi. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve concludersi in ogni caso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda; decorso tale termine senza che sia stato comunicato un provvedimento motivato di diniego, la domanda di autorizzazione si intende accolta.
7. Ferma restando la concessione ministeriale, l'autorizzazione costituisce condizione per l'esercizio delle relative attività di installazione o modifica e titolo abilitativo edilizio; nel provvedimento di autorizzazione sono, inoltre, specificate le eventuali prescrizioni cui sono subordinati l'esercizio della stazione radioelettrica, l'installazione e la modifica delle postazioni e delle altre strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), e sono individuate le azioni di risanamento da attuare.
8. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabiliti i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di installazione o modifica. Il termine per l'inizio dei lavori, che decorre dalla data di comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio del provvedimento, non può essere superiore a due anni. Le opere devono essere concluse, dalla data di inizio dei lavori, nei termini articolati in relazione all'altitudine, stabiliti dall'articolo 60, comma 5, della l.r. 11/1998.(25)
9. Il termine di ultimazione dei lavori di installazione o modifica può essere prorogato, con provvedimento motivato, qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia dovuto a cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione.
10. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione deve richiederne una nuova, per la parte di intervento non ultimata. Il procedimento per il rilascio della nuova autorizzazione deve concludersi nel termine di cui al comma 6. Nei casi di cui al comma 3, il completamento dei lavori è inoltre subordinato al rilascio da parte dell'ARPA di un nuovo parere, richiesto dall'operatore contestualmente alla domanda di nuova autorizzazione, in relazione alle eventuali variazioni sopravvenute delle condizioni dell'edificato e della destinazione d'uso del territorio nello spazio circostante.
11. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limiti di durata. (26)
12. Ferma restando la concessione ministeriale, l'installazione e l'attivazione delle stazioni di cui al comma 3bis, lettera b), sono subordinate alla comunicazione dell'intenzione di attivare tali stazioni, da presentarsi, da parte dell'operatore interessato, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, almeno quindici giorni prima dell'installazione o dell'attivazione, con espressa indicazione: (27)
a) delle ragioni dell'evento;
b) della durata dell'evento, che non può in ogni caso superare i sei mesi;
c) dei dati tecnici degli impianti.
13. L'esercizio delle stazioni di cui al comma 12 è subordinato al rispetto delle prescrizioni recate dagli strumenti urbanistici e dei limiti fissati in materia di tutela dagli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
(Impianti radioelettrici per uso amatoriale)
1. L'installazione e l'esercizio delle stazioni radioelettriche per uso amatoriale con potenza maggiore di 100 Watt o che utilizzano antenne con guadagno maggiore di 2,14 dBi sono subordinati all'acquisizione, da parte degli operatori interessati, del titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune territorialmente competente, previo parere favorevole dell'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente.
2. Ai fini dell'ottenimento del parere di cui al comma 1, gli operatori interessati forniscono all'ARPA i dati tecnici indicati nell'allegato A.
3. Il parere di cui al comma 1 è valido per cinque anni, decorrenti dalla data di rilascio, e l'eventuale rinnovo è disposto con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
4. Per gli impianti radioelettrici di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il parere, necessario per la prosecuzione dell'attività, deve essere richiesto all'ARPA entro il 30 giugno 2006, indicando, contestualmente, i dati tecnici di cui all'allegato A. Il parere negativo dell'ARPA comporta l'obbligo per l'operatore di adeguarsi, nel termine indicato, alle disposizioni statali vigenti, relativamente al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità. Il parere favorevole dell'ARPA e la dichiarazione di esercizio dell'impianto devono essere trasmessi al Comune territorialmente competente.
(Segnalazione certificata di inizio attività per stazioni radioelettriche per telefonia mobile) (*)
1. Ferma restando l'autorizzazione di cui all'articolo 11 per le postazioni e le altre strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), e salvo il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, l'installazione di stazioni radioelettriche per telefonia mobile, ossia di stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile su postazione fissa o mobile con potenza in singola antenna uguale od inferiore a 20 Watt, è subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (*), conforme ai modelli predisposti dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2. Ai medesimi soggetti deve essere tempestivamente comunicata la cessazione dell'utilizzo delle predette stazioni.
2. La segnalazione certificata di inizio attività (*) di cui al comma 1 deve essere corredata:
a) delle autorizzazioni, degli assensi o dei pareri dovuti qualora gli immobili interessati siano assoggettati alle disposizioni vigenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;
b) della dichiarazione di conformità degli interventi oggetto della segnalazione certificata di inizio attività (*) alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e dei progetti e programmi attuativi del PTP e a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;
c) della dichiarazione di conformità degli interventi oggetto della segnalazione certificata di inizio attività (*) alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
d) del preventivo parere favorevole dell'ARPA, qualora l'intervento abbia ad oggetto le stazioni radioelettriche di cui all'articolo 11, comma 3.
3. I lavori oggetto della segnalazione certificata di inizio attività devono essere ultimati entro tre anni dalla presentazione della segnalazione; decorso inutilmente tale termine, la segnalazione cessa di avere efficacia. (27a)
4. La segnalazione certificata di inizio attività (*) non esonera i soggetti interessati dall'obbligo di acquisire, ove necessari, le autorizzazioni o gli assensi prescritti dalle disposizioni vigenti in materia di rischio idrogeologico, di opere di conglomerato cementizio e di contenimento dei consumi energetici.
(Segnalazione certificata di inizio attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera per interventi sulle postazioni e sulle altre strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)) (*)
1. Sono soggetti a mera segnalazione certificata di inizio attività (*) i seguenti interventi sulle postazioni e sulle altre strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h):
a) opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d'uso;
b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non mutino la destinazione d'uso;
e) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di strutture esistenti;
f) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità;
g) intonacatura e tinteggiatura esterna delle strutture ove conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie vigenti in materia di colore e arredo urbano;
h) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).
2. La segnalazione certificata di inizio attività (*) deve essere presentata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, corredata della documentazione di cui all'articolo 13, comma 2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4.
(Diritti di istruttoria)
1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a carico degli operatori interessati, in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.] (28)
CAPO IV
CATASTO DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE
(Catasto regionale delle stazioni radioelettriche)
1. Il catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni è istituito dalla Regione presso l'ARPA e contiene la mappa delle stazioni radioelettriche presenti sul territorio regionale ed il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici delle stesse e di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie. (29)
2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, trasmettono all'ARPA i dati necessari all'istituzione e all'aggiornamento del catasto di cui al comma 1.
3. Sulla base dei dati contenuti nel catasto, l'ARPA redige, nell'ambito della relazione biennale sullo stato dell'ambiente regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), un rapporto contenente la stima dei livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.
4. Le funzioni inerenti alla tenuta e all'aggiornamento del catasto di cui al comma 1 sono esercitate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, dalla Regione e dall'ARPA. (30)
CAPO V
VIGILANZA E SANZIONI
(Controlli)
1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, svolgono, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA, attività di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente legge, ed in particolare in merito:
a) al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità;
b) all'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 6, comma 3;
c) al mantenimento dei parametri tecnici e delle condizioni di funzionamento stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 11;
d) al rispetto delle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Il personale incaricato delle attività di vigilanza e di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni, può accedere ai siti, alle postazioni, alle stazioni radioelettriche e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle predette attività.
(Sanzioni amministrative)
1. L'inosservanza dei termini di cui all'articolo 8, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 10.000.
2. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 10.000.
3. L'installazione e l'esercizio delle stazioni radioelettriche, delle postazioni, delle reti di comunicazione elettronica e delle altre strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 o in difformità dalla stessa, comportano, per ogni stazione, postazione, rete o struttura, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20.000 a euro 100.000.
4. In caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela dagli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si applica l'articolo 15 della l. 36/2001. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, degli enti competenti. (31)
5. Salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque ostacoli o impedisca l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 17 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 2.500.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
(Altri obblighi)
1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, ordinano la rimozione, a cura e spese degli operatori, delle stazioni radioelettriche, delle postazioni, delle reti di comunicazione elettronica e delle altre strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), realizzate in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 o in difformità dalla stessa.
2. La rimozione deve avvenire entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento che la dispone. Entro i successivi sessanta giorni, gli operatori devono anche provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, previa diffida, possono procedere d'ufficio a spese degli operatori inadempienti. La nota delle spese è resa esecutiva ed è riscossa dai medesimi soggetti secondo le disposizioni vigenti in materia di esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo VIII della l.r. 11/1998.
CAPO VI
MODIFICAZIONI ALLA L.R. 11/1998
(Modificazioni alla l.r. 11/1998)
1. (32)
2. (33)
3. (34)
4. Nella l.r. 11/1998, l'espressione "impianti per le telecomunicazioni", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "strutture per radiotelecomunicazioni".
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 21 agosto 2000, n. 31;
b) l'articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), è determinato complessivamente in euro 320.000 per l'anno 2005 e in annui euro 350.000 a decorrere dall'anno 2006.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura per annui euro 200.000 per gli anni 2005, 2006 e 2007 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02. (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e per euro 120.000 per l'anno 2005 e per annui euro 150.000 per gli anni 2006 e 2007 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, e al relativo finanziamento si provvede:
a) per annui euro 200.000 per gli anni 2005, 2006 e 2007 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 67368 (Contributi agli enti locali per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni) dell'obiettivo programmatico 2.1.1.02.;
b) per euro 120.000 per l'anno 2005 e per annui euro 150.000 per gli anni 2006 e 2007, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 67365 (Contributi per interventi di demolizione di impianti per radiodiffusione televisiva e sonora e per telecomunicazioni e conseguente sistemazione paesaggistica) dell'obiettivo programmatico 2.2.1.09..
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 18 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Disposizioni transitorie)
1. La presente legge si applica anche ai procedimenti avviati sotto la vigenza della l.r. 31/2000, ma non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore.
(Sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPAR))
1. Ferma restando la concessione ministeriale ove prevista, la realizzazione e/o l'attivazione di stazioni radioelettriche, ponti radio, reti di comunicazione elettronica, nonché delle relative attrezzature accessorie, quali sostegni, ad esclusione delle torri e dei tralicci, cavidotti, apparati, finalizzati alla sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPAR), è subordinata alla comunicazione, da parte dell'operatore interessato, dell'intenzione di realizzare e/o attivare tali strutture. La comunicazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2008* ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 (35).
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane e il Comune di Aosta predispongono appositi modelli per la comunicazione di cui al comma 1.
3. La realizzazione e/o l'attivazione delle strutture di cui al comma 1 è subordinata al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente.
4. In via transitoria e fino alla regolarizzazione ai sensi del comma 5, le strutture di cui al comma 1 si considerano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e non necessitano di concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta, assenso comunque denominato di carattere urbanistico, edilizio, ambientale richiesti dalla vigente normativa.
5. Le strutture di cui al comma 1 sono soggette, entro un anno dalla loro realizzazione e/o attivazione, alla verifica di conformità, di cui all'articolo 11, da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, oltre che al parere dell'ARPA.
6. L'esito della verifica di conformità di cui al comma 5 può essere positivo, positivo condizionato o negativo. Nel caso di esito positivo condizionato, la verifica di conformità deve indicare le prescrizioni da osservare ai fini della regolarizzazione. Nel caso di esito negativo, le strutture di cui al comma 1 devono essere rilocalizzate in posizione e condizioni di esercizio idonee.
7. La mancata osservanza delle prescrizioni da osservare ai fini della regolarizzazione, ai sensi del comma 6, equivale a realizzazione di opere in assenza o difformità di titolo abilitativo, di cui al titolo VIII della l.r. 11/1998.
ALLEGATI (omissis)
* Termine differito al 31 dicembre 2009 dall'art. 9, comma 3, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.
_______________________
(*) L'art. 11, comma 4, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16, ha disposto che le parole: "denuncia di inizio attività", ovunque ricorrano nella legge, siano sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività"
(1) Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
(1a) Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera a), della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 recitava:
"a) la concessione di contributi per interventi di sistemazione paesaggistica e ambientale delle postazioni e delle stazioni radioelettriche esistenti non conformi alle disposizioni dei piani di interesse regionale, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5;"
(1a1) Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera a), della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 recitava:
"b) la determinazione dei criteri relativi alla gestione e alla manutenzione dei siti attrezzati e la predisposizione del relativo schema-tipo di convenzione ai sensi dell'articolo 9, comma 4;"
(1a2) Lettera inserita dall'art. 3, comma 1, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
(1b) Lettera inserita dall'art. 3, comma 2, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
(1c) Lettera inserita dall'art. 3, comma 3, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
(1d) Lettera inserita dall'art. 3, comma 4, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
(1e) Alinea così sostituito dall'art. 3, comma 5, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 2 dell'articolo 4 recitava:
"2. Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di radiotelecomunicazioni e fatte salve le competenze regionali di cui al comma 1, spetta al Comune di Aosta e agli altri Comuni, in forma associata attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della l.r. 54/1998:"
(1f) Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera b), della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
La lettera era stata così sostituita dall'art. 8, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6:
"b) la predisposizione dei piani aventi carattere di interesse generale, tenuto conto dei progetti di rete già approvati, con le modalità di cui all'articolo 6bis;"
Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 recitava:
"b) la predisposizione, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e tenuto conto dei progetti di rete già approvati, dei piani di interesse generale, con le modalità di cui all'articolo 7;".
(1g) Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera b), della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Nella formulazione originaria, il testo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 recitava:
"c) il censimento dei siti attrezzati e delle postazioni;"
(1h) Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera b), della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 recitava:
"d) la realizzazione di nuovi siti attrezzati ed eventualmente di nuove postazioni, ai sensi dell'articolo 9;"
(2) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 6 recitava:
"a) piani di cui all'articolo 7, comma 1;".
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 dicembre 2006, n. 450 (G.U. n. 1 del 3 gennaio 2006, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(4) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
(4a) Alinea così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 4 dell'articolo 6bis recitava:
"4. Le Comunità montane e il Comune di Aosta, d'intesa con la Regione e i Comuni interessati e sentiti i soggetti concessionari presenti sul territorio, possono formare piani aventi carattere di interesse generale preordinati a:"
(4b) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 5 dell'articolo 6bis recitava:
"5. I piani di cui al comma 4, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di radiotelecomunicazioni, di urbanistica, nonché di beni culturali e di tutela del paesaggio ove incidano su beni tutelati, prevalgono sulle previsioni dei PRG dei Comuni interessati e sono approvati dal Comune di Aosta o dalle Comunità montane con propria deliberazione. I Comuni, entro novanta giorni dall'approvazione del piano, provvedono, qualora necessario, ad adeguare i propri piani regolatori con la procedura di cui all'articolo 16 della l.r. 11/1998."
(4c) Comma inserito dall'art. 4, comma 3, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
(5) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 1, dell'articolo 7 recitava:
"1. L'individuazione dei siti attrezzati, della disciplina urbanistico-edilizia applicabile per la localizzazione delle postazioni e di quella relativa all'installazione di stazioni radioelettriche è determinata dai piani di interesse generale predisposti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della l.r. 11/1998, dalle Comunità montane, d'intesa con i Comuni interessati, e dal Comune di Aosta, per il territorio di competenza.".
(6) Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 2, dell'articolo 7 recitava:
"2. Nell'individuazione dei siti attrezzati deve tenersi conto delle esigenze di tutela delle componenti strutturali del paesaggio e delle aree sensibili, e cioè delle aree di particolare densità infrastrutturale o di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale, documentario o archeologico, in presenza delle quali sono previste localizzazioni alternative.".
(7) Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 3, dell'articolo 7 recitava:
"3. I piani indicano, inoltre, le modalità e i termini per gli interventi di sistemazione paesaggistica ed ambientale, quali i trasferimenti e le dismissioni dei siti, delle postazioni e delle stazioni radioelettriche esistenti, non conformi alle disposizioni dei piani medesimi.".
(8) Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 4, dell'articolo 7 recitava:
"4. I piani possono essere predisposti ed approvati per fasi successive, via via che siano individuati i siti attrezzati e la relativa disciplina urbanistico-edilizia.".
(9) Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 5, dell'articolo 7 recitava:
"5. Ai soggetti che effettuano gli interventi di cui al comma 3, in possesso di ogni altra autorizzazione o concessione richiesta, la Regione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile. I criteri e le modalità di concessione dei predetti contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. I contributi di cui al presente comma sono erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").".
(10) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Il comma era già stato modificato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6, nel modo seguente:
"1. I siti attrezzati, se compresi nei piani di cui all'articolo 6bis, e le postazioni possono essere acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, mediante esproprio."
Nella formulazione originaria, il testo del comma 1, dell'articolo 8 recitava:
"1. I siti attrezzati, se compresi nei piani di cui all'articolo 7, comma 1, e le postazioni possono essere acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, mediante esproprio.".
(11) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Il comma era già stato modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6, nel modo seguente:
"2. I proprietari dei siti attrezzati e delle postazioni possono mantenerne la proprietà a condizione che stipulino con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, un'apposita convenzione con la quale garantiscano l'uso dei siti agli operatori che vi abbiano interesse."
Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 8 recitava:
"2. I proprietari dei siti attrezzati e delle postazioni possono mantenerne la proprietà a condizione che stipulino con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, un'apposita convenzione, conforme allo schema-tipo di cui all'articolo 9, comma 4, con la quale garantiscano l'uso dei siti agli operatori che vi abbiano interesse.".
(12) Comma abrogato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 3, dell'articolo 8 recitava:
"3. Al fine di poter adottare le necessarie determinazioni in merito all'esproprio di cui al comma 1 o alla stipulazione della convenzione di cui al comma 2, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, provvedono ad effettuare il censimento dei siti attrezzati e delle postazioni ubicati nel territorio di loro competenza.".
(13) Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Il comma era già stato così sostituito dall'art. 11, comma 3, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6:
"4. I proprietari dei siti attrezzati e delle postazioni sono tenuti a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, le informazioni di cui all'allegato B, necessarie per l'effettuazione del censimento."
Nella formulazione originaria, il testo del comma 4, dell'articolo 8 recitava:
"4. I proprietari dei siti attrezzati e delle postazioni sono tenuti a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni, indicate nell'allegato B, necessarie per l'effettuazione del censimento di cui al comma 3.".
(14) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Il comma era già stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6:
"1. I nuovi siti attrezzati, individuati dai PRG e dai piani di cui all'articolo 6bis, sono realizzati prioritariamente dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2."
Nella formulazione originaria, il testo del comma 1, dell'articolo 9 recitava:
"1. I nuovi siti attrezzati, individuati dai piani di cui all'articolo 7, comma 1, sono realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2.".
(15) Alinea così sostituito dall'art. 12, comma 2, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 2, dell'articolo 9 recitava:
"2. I proprietari dei siti attrezzati individuati dai piani di cui all'articolo 7, comma 1, provvedono:"
(15a) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 9 recitava:
"3. Le nuove postazioni possono essere realizzate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, o dagli operatori che abbiano previamente stipulato con i predetti soggetti la convenzione di cui all'articolo 8, comma 2."
(16) Comma abrogato dall'art. 12, comma 3, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 4, dell'articolo 9 recitava:
"4. Con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentite le rappresentanze degli operatori e dei proprietari dei siti attrezzati e delle postazioni, è approvato lo schema-tipo della convenzione di cui all'articolo 8, comma 2, concernente in particolare:
a) la disciplina dell'accesso da parte dei singoli operatori ai siti attrezzati e alle postazioni per le operazioni di installazione, manutenzione ed esercizio delle stazioni radioelettriche;
b) i criteri, compresi quelli relativi alla determinazione dei corrispettivi da corrispondere, con i quali i proprietari privati dei siti e delle postazioni ne consentono l'uso ai diversi operatori, al fine di razionalizzare la localizzazione delle stazioni radioelettriche.".
(17) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 1, dell'articolo 10 recitava:
"1. Ferma restando l'autorizzazione di cui all'articolo 11, la realizzazione di postazioni e l'installazione di stazioni radioelettriche sono consentite anche al di fuori dei siti attrezzati individuati dai piani di cui all'articolo 7, comma 1, qualora funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale o, nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando, con ciò intendendosi le stazioni di trasmissione dati e informazioni che emettono onde elettromagnetiche nello spazio, a specifiche esigenze di localizzazione territoriale.".
(18) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Il comma era stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6, e recitava:
"1bis. L'installazione e la modifica di stazioni radioelettriche all'interno di siti attrezzati o su postazioni esistenti sono soggette alla sola verifica di cui al comma 2, lettera b)."
(19) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 11 recitava:
"a) ai piani di cui all'articolo 7, comma 1, qualora approvati;".
(20) Alinea così sostituito dall'art. 14, comma 2, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 3, dell'articolo 11 recitava:
"3. Il rilascio dell'autorizzazione è, inoltre, subordinato, al parere favorevole dell'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità stabiliti, dalla normativa statale vigente, per le seguenti stazioni radioelettriche operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz:".
(21) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 2, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
La lettera era già stata sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5, nel modo seguente:
"c) impianti con sistemi di comunicazione puntomultipunto fissi con potenza al connettore d'antenna, come definita dalla normativa tecnica di riferimento, maggiore a 10 Watt;"
e precedentemente modificata dall'art. 14, comma 3, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6, nel modo seguente:
"c) impianti di telecontrollo e comando, con EIRP maggiore a 10 Watt;".
Nella formulazione originaria, il testo della lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 recitava:
"c) impianti di telecontrollo e comando, con EIRP maggiore a 2 Watt;".
(22) Lettera abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.
La lettera d) del comma 3 dell'art. 11 era già stata modificata dall'art. 14, comma 4, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6, nel modo seguente:
"d) ponti radio asserviti agli impianti di cui alle lettere a), b) e c), ossia sistemi di comunicazione punto-punto o punto-multipunto con numero definito di stazioni, ripetitori circolari e collegamenti satellitari emittenti, aventi EIRP maggiore a 10 Watt;".
Nella formulazione originaria, il testo della lettera d), del comma 3, dell'articolo 11 recitava:
"d) ponti radio asserviti agli impianti di cui alle lettere a), b) e c), ossia sistemi di comunicazione punto-punto o punto-multipunto con numero definito di stazioni, ripetitori circolari e collegamenti satellitari emittenti, aventi EIRP maggiore a 2 Watt;".
(22a) Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera c), della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Nella formulazione originaria, il testo della lettera e) del comma 3 dell'articolo 11 recitava:
"e) impianti provvisori di uso straordinario, ossia antenne di emergenza e stazioni di sperimentazione;"
(22a1) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 3, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Il comma era stato inserito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5, e recitava:
"3bis. Non sono soggetti al parere di cui al comma 3 gli impianti non emissivi e gli impianti con EIRP minore di 2W diversi da quelli di cui al comma 3, lettere a) e b)."
(22b) Comma così modificato dall'art. 7, comma 4, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 11 recitava:
"4. Il parere di cui al comma 3 è valido per dodici mesi, decorrenti dalla data di rilascio. Decorso tale termine senza che l'operatore abbia attivato la stazione radioelettrica o ultimato i lavori nei termini di cui al comma 8, il parere deve essere rinnovato, al fine di confermarne la validità in relazione alle eventuali variazioni delle condizioni dell'edificato e della destinazione d'uso del territorio nello spazio circostante. Il rinnovo è valido per dodici mesi e non è soggetto al pagamento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 15."
(23) Alinea così modificato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 5 dell'articolo 11 recitava:
"5. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera c), nelle more dell'adeguamento dei PRG al piano territoriale paesistico (PTP), di cui all'articolo 2 della l.r. 11/1998, e dell'approvazione dei piani di cui all'articolo 7, comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata, previo parere favorevole dell'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente e previo assenso del Comune territorialmente competente, anche per interventi non coerenti con le destinazioni di zona dei PRG, qualora le opere di cui al comma 1 siano considerate, in ordine di priorità:".
(24) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 5, dell'articolo 11 recitava:
"a) tecnicamente non localizzabili all'interno dei siti individuati dai piani di cui all'articolo 7, comma 1;".
(25) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 5, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Il comma era già stato modificato dall'art. 14, comma 5, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6, nel modo seguente:
"8. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabiliti i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di installazione o modifica. Il termine di inizio non può essere superiore a due anni per i lavori pubblici ed assimilati e ad un anno in ogni altro caso. Il termine per l'ultimazione delle strutture portanti verticali ed orizzontali, ivi comprese quelle attinenti alla copertura, non può essere superiore a tre anni. La struttura deve essere utilizzabile nei termini, articolati in relazione all'altitudine, stabiliti dall'articolo 60, comma 5, della l.r. 11/1998."
Nella formulazione originaria, il testo del comma 8, dell'articolo 11 recitava:
"8. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabiliti i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di installazione o modifica. Il termine di inizio non può essere superiore a due anni per i lavori pubblici ed assimilati e ad un anno in ogni altro caso. Il termine per l'ultimazione delle strutture portanti verticali ed orizzontali, ivi comprese quelle attinenti alla copertura, non può essere superiore a tre anni. La struttura deve essere utilizzabile nei termini, articolati in relazione all'altitudine, stabiliti dall'articolo 60, comma 7, lettere a), b), c) e d), della l.r. 11/1998.".
(26) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 6, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 11, dell'articolo 11 recitava:
"11. La durata dell'autorizzazione è di sei anni. Il rinnovo è concesso con le modalità semplificate definite ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e).".
(27) Alinea così modificato dall'art. 7, comma 6, della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
L'alinea era già stato così sostituito dall'art. 14, comma 7, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6:
"12. Ferma restando la concessione ministeriale, l'installazione e l'attivazione delle stazioni di cui al comma 3, lettera e), destinate alla sperimentazione e di quelle destinate ad eventi speciali sono subordinate alla comunicazione dell'intenzione di attivare tali stazioni, da presentarsi, da parte dell'operatore interessato, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, almeno quindici giorni prima dell'installazione o dell'attivazione, con espressa indicazione:"
Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 12 dell'articolo 11 recitava:
"12. Ferma restando la concessione ministeriale, l'attivazione delle stazioni di cui al comma 3, lettera e), destinate alla sperimentazione e di quelle destinate ad eventi speciali è subordinata alla comunicazione dell'intenzione di attivare tali stazioni, da presentarsi, da parte dell'operatore interessato, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, almeno quindici giorni prima dell'attivazione, con espressa indicazione:".
(27a) Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 luglio 2024, n. 16.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 13 recitava:
"3. I lavori oggetto della denuncia di inizio attività devono essere ultimati entro un anno dalla presentazione della denuncia; decorso inutilmente tale termine, la denuncia cessa di efficacia."
(28) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 dicembre 2006, n. 450 (G.U. n. 1 del 3 gennaio 2006, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
(29) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 1, dell'articolo 16 recitava:
"1. Il catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni è istituito presso l'ARPA e contiene la mappa delle stazioni radioelettriche presenti sul territorio regionale ed il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici delle stesse e di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie.".
(30) Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 4, dell'articolo 16 recitava:
"4. Le funzioni inerenti alla tenuta e all'aggiornamento del catasto di cui al comma 1 sono esercitate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, dalla Regione e dall'ARPA, in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), sulla base di apposite intese regolanti i reciproci rapporti.".
(31) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 4, dell'articolo 18 recitava:
"4. In caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela dagli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si applica l'articolo 15 della l. 36/2001. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, l'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, degli enti competenti.".
(32) Sostituisce l'art. 32 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
(33) Aggiunge la lettera bbis) al comma 1 dell'art. 59 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
(34) Inserisce il comma 2bis all'art. 64 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
(35) Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 marzo 2007. n. 4.
Il comma 1 dell'articolo 24 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 10, comma 1, della L.R. 4 agosto 2006, n. 21:
"1. Ferma restando la concessione ministeriale ove prevista, la realizzazione e/o l'attivazione di stazioni radioelettriche, ponti radio, reti di comunicazione elettronica, nonché delle relative attrezzature accessorie, quali sostegni, ad esclusione delle torri e dei tralicci, cavidotti, apparati, finalizzati alla sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPAR), è subordinata alla comunicazione, da parte dell'operatore interessato, dell'intenzione di realizzare e/o attivare tali strutture. La comunicazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2007 ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2.".
Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 24 recitava:
"1. Ferma restando la concessione ministeriale ove prevista, la realizzazione e/o l'attivazione di stazioni radioelettriche, ponti radio, reti di comunicazione elettronica, nonché delle relative attrezzature accessorie, quali sostegni, ad esclusione delle torri e dei tralicci, cavidotti, apparati, finalizzati alla sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPAR), è subordinata alla comunicazione, da parte dell'operatore interessato, dell'intenzione di realizzare e/o attivare tali strutture. La comunicazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2006 ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2.".