Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 25 - Testo vigente

Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 25

Modificazioni alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier). Rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1995, n.15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone).

(B.U. 16 novembre 2004, n. 47)

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15)

1. (1)

2. (2)

3. (3)

Art. 2

(Rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 10, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 1.450.000 per l'esercizio 2004 e di annui euro 400.000 per gli esercizi 2005 e 2006.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è complessivamente determinato in euro 3.900.000 annui per gli anni 2004, 2005 e 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.14. (Interventi nel settore dei trasporti) mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), a valere sugli accantonamenti di cui all'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006, previsti al punto B.2.3 (Nuova normativa di sostegno degli investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone).

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 7 aprile 1992, n. 15.

(2) Inserisce l'art. 6bis alla L.R. 7 aprile 1992, n. 15.

(3) Modifica il comma 2 dell'art. 8 della L.R. 7 aprile 1992, n. 15.