Legge regionale 4 maggio 1998, n. 24 - Testo storico

Legge regionale 04 maggio 1998, n. 24

Bollettino Ufficiale regionale 12 05 1998 n. 20

Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 12 (Norme di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche)).

Art. 1

(Modificazioni all'art. 5)

1. L'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 12 (Norme di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche)), è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Circolazione domenicale, prefestiva e festiva)

1. Gli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggi assegnati su mercati domenicali o comunque coincidenti con giornate festive o prefestive hanno facoltà di circolare sul territorio regionale per il percorso necessario allo svolgimento della loro attività anche con automezzi di portata superiore a 75 quintali."

Art. 2

(Tasse di concessione regionale)

1. L'art. 8 della l.r. 12/1995 è abrogato.

2. Per effetto dell'abrogazione prevista al comma 1, le tasse di concessione regionale non sono più applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998.

3. L'eventuale pagamento della tassa di concessione regionale per l'anno 1998 dà diritto al rimborso della medesima, senza applicazione di penali e/o interessi, previa istanza dell'interessato alla struttura regionale competente in materia di commercio.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura delle minori entrate di lire 200.000.000 per il 1998, lire 220.000.000 per il 1999 e lire 240.000.000 per il 2000 sul capitolo 120 (Tasse di concessione regionale per il rilascio ed il rinnovo di autorizzazioni per il commercio su area pubblica) del bilancio della Regione, derivanti dall'applicazione dell'art. 1, si provvede mediante riduzione di corrispondenti importi annuali sul capitolo 64100 (Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche) dei rispettivi bilanci.

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per gli anni 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione in termini di competenza e, per l'anno 1998, anche in termini di cassa:

a) parte entrata:

cap. 120: "Tasse di concessione regionale per il rilascio ed il rinnovo di autorizzazioni per il commercio su area pubblica".

anno 1998 lire 200.000.000

anno 1999 lire 220.000.000

anno 2000 lire 240.000.000;

b) parte spesa:

cap. 64100: "Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche"

anno 1998 lire 200.000.000

anno 1999 lire 220.000.000

anno 2000 lire 240.000.000.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.