Legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 - Testo storico

Legge regionale 8 giugno 1994, n. 24

Trasformazione in Azienda regionale dell’Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione.

(B.U. 21 giugno 1994, n. 27)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Trasformazione in Azienda regionale dell’Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta)

l. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, in attesa della disciplina complessiva, con legge regionale, del Servizio sanitario regionale, l’Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta è trasformata in Azienda regionale.

2. L’Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, di seguito denominata USL, ha sede in Aosta e competenza sull'intero territorio regionale, è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, ammini-strativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

3. L'USL si conforma, nello svolgimento della propria azione, al piano sanitario regionale, alle direttive emanate dalla Giunta regionale, ai programmi di attività da allegarsi al bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa.

4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano all'USL le norme statali concernenti le Unità sanitarie locali.

Art. 2

(Organi)

1. Sono organi dell'USL:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio dei revisori dei conti.

CAPO II

Direttore generale

Art. 3

(Nomina)

1. Il Direttore generale dell'USL è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, tra gli iscritti in apposito elenco regionale predisposto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo, da una commissione regionale nominata dal Presidente della Giunta.

Art. 4

(Commissione regionale per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale)

1. Le domande di iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di Direttore generale, sia in fase di costituzione dell'elenco stesso sia per i successivi aggiornamenti, sono esaminate da una commissione regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale e così composta:

a) un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede;

b) il dirigente del Servizio della sanità dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale;

c) altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'ammi-nistrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienza nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari e designati, rispettivamente, uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), uno dal Ministro della sanità e due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

2. Le mansioni di segretario della commissione di cui al comma 1 sono svolte da un dipendente dell'Asses-sorato regionale della sanità ed assistenza sociale di livello funzionale non inferiore al settimo.

3. La commissione regionale procede secondo principi direttivi che rispecchiano i principi e criteri fissati per gli elenchi nazionali. I principi direttivi devono, in ogni caso, essere improntati a criteri di verifica dei requisiti e devono essere resi pubblici mediante pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5

(Requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale)

1. Possono essere inseriti, a domanda, nell'elenco regionale di cui all'art. 3 coloro che presentino i seguenti requisiti:

a) non aver compiuto il sessanta-cinquesimo anno di età;

b) essere in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell’iscrizione;

c) non trovarsi in una delle situazioni indicate all'art. 3, comma 11, del d. lgs. 502/1992.

Art. 6

(Modalità per l'esame delle domande. Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. Il Presidente della Giunta convoca la commissione di cui all'art. 4 per l'esame del possesso dei requisiti previsti dall'art. 5.

2. Gli aspiranti che, a giudizio della commissione, siano in possesso dei requisiti richiesti, prima dell'inseri-mento nell'elenco devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

3. Per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, consistente in una conversazione, la commissione è integrata, in qualità di membro esperto, da un insegnante in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole medie superiori, designato con deliberazione della Giunta regionale.

4. Coloro che non riportano la sufficienza, pari a sei decimi, nella prova di lingua francese non possono venire inseriti nell'elenco regionale.

5. Terminato l'espletamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, la commissione di cui all'art. 4 si riunisce nuovamente per l'approvazione dell'elenco.

Art. 7

(Rapporto di lavoro)

l. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato a termine, di durata quinquennale e rinnovabile. Detto rapporto non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

2. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti, sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 6, del d. lgs. 502/1992, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), del d. lgs. 517/1993.

3. In sede di prima applicazione, qualora al momento della nomina del Direttore generale non sia ancora emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato al comma 2, il contenuto del contratto è stabilito con deliberazione della Giunta regionale. In tal caso, anche qualora si proceda al rinnovo della nomina, dovrà provvedersi alla stipula di un nuovo contratto che tenga conto delle indicazioni contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 8

(Competenze)

1. Spettano al Direttore generale:

a) la legale rappresentanza dell'USL;

b) l'esercizio di tutte le funzioni e l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti alla gestione dell'USL;

c) la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione ammini-strativa. Per tale verifica, che avviene mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, il Direttore generale potrà avvalersi dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Raziona-lizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che sarà istituito e regolato con la legge regionale che fisserà le modalità organizzative e di funzionamento dell'USL.

Art. 9

(Cause di decadenza e sostituzione)

1. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon

andamento e di imparzialità dell'ammi-nistrazione, la Giunta regionale procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del Direttore generale. Il Presidente della Giunta può, quindi, nominare un nuovo Direttore generale con le modalità di cui all'art. 3.

2. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore sanitario su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano d'età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione che avviene con le stesse modalità previste dall'art. 3 per la nomina.

Art. 10

(Ineleggibilità - incompatibilità)

1. Al Direttore generale dell'USL della Valle d'Aosta si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per il Direttore generale dall'art. 3, comma 9, del d. lgs. 502/1992, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. f), del d. lgs. 517/1993.

2. Le disposizioni regolanti l'ineleggibilità e l'incompatibilità del Direttore generale si applicano anche al Direttore amministrativo ed al Direttore sanitario, con eccezione dell'incompatibilità conseguente alla sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'Unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni, che vale solo per il Direttore generale.

Art. 11

(Pareri degli organi ausiliari e consultivi)

1. Il Direttore generale è coadiuvato dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario, dal Consiglio dei sanitari nonché dal Coordinatore dei servizi sociali nel caso in cui tale figura, in conformità a quanto stabilito dall’art. 18, sia istituita.

2. I pareri che gli organi di cui al comma 1 devono fornire al Direttore generale vanno resi nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta; trascorso tale termine senza che il parere sia intervenuto, il Direttore generale può senz'altro provvedere.

3. I pareri degli organi di cui al comma 1 sono obbligatori, ma non vincolanti: il Direttore generale può provvedere in difformità al parere espressogli. In tal caso è però tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità. Analogo obbligo di motivazione sussiste nel caso in cui il Direttore generale provveda in assenza di parere una volta trascorso il termine di dieci giorni dalla richiesta.

CAPO III

Collegio dei revisori dei conti

Art. 12

(Composizione e funzionamento)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, così designati:

a) due dal Consiglio regionale secondo le procedure previste dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale);

b) due dal Ministro del tesoro, scelti tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato;

c) uno dalla Conferenza dei Sindaci.

2. I membri designati, con eccezione di quelli designati dal Ministro del tesoro, debbono essere cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta, eleggibili a consiglieri comunali e iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

3. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Direttore generale con specifico provvedimento. La durata del Collegio dei revisori dei conti è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati.

4. La prima seduta del collegio viene convocata e presieduta, fino all'insediamento del presidente, dal Direttore generale.

5. Nella prima seduta il collegio procede innanzitutto ad eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente. Ove nessun componente riporti tale maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza è sufficiente la maggioranza semplice.

6. Il presidente dura in carica quanto il collegio che lo ha eletto; i suoi poteri sono prorogati fino all'elezione del nuovo presidente.

7. Con le stesse modalità necessarie all'elezione del presidente è eletto un vice presidente con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza dalla carica.

8. Il collegio si riunisce almeno una volta al mese presso la sede dell'USL.

9. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre componenti. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vice presidente esercita le funzioni di presidente il più anziano d'età dei presenti. In ogni caso le decisioni del collegio devono essere assunte a maggioranza assoluta.

10. I membri del collegio, per l'esercizio delle loro funzioni, possono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso gli uffici e i servizi dell'USL.

11. Ai membri del collegio spetta una indennità mensile di carica nella misura stabilita dalla Giunta regionale tenendo conto del fatto che l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore generale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. Agli stessi compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste per il personale dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario regionale di posizione funzionale apicale.

Art. 13

(Competenze)

1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativo-contabile e sull'osservanza delle leggi da parte dell'USL. In particolare il collegio:

a) controlla i rendiconti di cui all'art. 50, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, li sottoscrive e redige una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'USL da trasmettere alla Giunta regionale, ai Ministri della sanità e del tesoro e al Direttore generale;

b) accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, nonché la regolarità del rendiconto generale annuale e la sua rispondenza alle risultanze dei libri e registri obbligatori;

c) redige una propria relazione da allegare al rendiconto generale annuale;

d) procede, almeno ogni trimestre, alle verifiche di cassa ed effettua, almeno una volta all'anno, riscontri sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

e) riferisce al Direttore generale, alla Giunta regionale ed alla Conferenza dei Sindaci, sui risultati dell'attività di vigilanza, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicità e di efficienza conseguiti nella gestione delle spese;

f) può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'USL;

g) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata da disposizioni di legge statali o regionali.

Art. 14

(Cause di decadenza o sostituzione)

1. Ove, a seguito di decadenza, dimissioni, decessi, sopravvenuta incompatibilità o qualsiasi altra causa di cessazione anticipata dalla carica il Collegio dei revisori dei conti risultasse mancante di uno o più componenti, il Direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio.

2. Qualora il Direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, il Presidente della Giunta, con proprio decreto, provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministro del tesoro.

3. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.

Art. 15

(Incompatibilità)

1. Non possono far parte del Collegio dei revisori dei conti e, se nominati, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovino in uno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità a consigliere comunale;

b) i membri della Conferenza dei Sindaci;

c) il Direttore generale in carica, i suoi parenti ed affini fino al secondo grado;

d) i dipendenti dell'USL, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'USL medesima, nonché i suoi fornitori;

e) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio regionale, nonché chi, a qualsiasi titolo, svolga in modo continuativo attività retribuita presso tali istituzioni;

f) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'USL, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al comma secondo dello stesso articolo.

CAPO IV

Organi ausiliari e consultivi

Art. 16

(Direttore amministrativo)

1. Il Direttore amministrativo è assunto con provvedimento motivato del Direttore generale fra laureati in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Al rapporto di lavoro si applica la disciplina prevista dall'art. 7 per il rapporto di lavoro del Direttore generale.

3. Il Direttore amministrativo cessa dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e può essere riconfermato. Per gravi motivi il Direttore amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore generale con provvedimento motivato.

4. La nomina a Direttore amministrativo non può comunque essere conferita a soggetti che si trovino in una delle situazioni indicate all'art. 3, comma 11, del d. lgs. 502/1992.

5. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'USL e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 17

(Direttore sanitario)

1. Il Direttore sanitario è assunto con provvedimento motivato del Direttore generale fra i laureati in medicina in possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio di funzioni di direzione prevista dall’art. 17 del d. lgs. 502/1992 che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

2. Ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore sanitario, fino all'espleta-mento degli esami nazionali svolti secondo le procedure previste dal bando nazionale di cui all'art. 17, comma 6, del d. lgs. 502/1992, sono valide le idoneità conseguite in "Igiene, epidemiologia e sanità pubblica", in "Organizzazione dei servizi sanitari di base" e in "Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri".

3. Al Direttore sanitario si applica quanto previsto per il Direttore amministra-tivo dall'art. 16, commi 2, 3 e 4.

4. Il Direttore sanitario dirige i servizi sanitari e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 18

(Coordinatore dei servizi sociali)

1. Nel caso in cui i singoli enti locali decidano di delegare all'USL la gestione di attività o servizi socio-assistenziali, a tale gestione sovraintende il Coordinatore dei servizi sociali.

2. Il Coordinatore dei servizi sociali è eventualmente assunto, con provvedi-mento motivato del Direttore generale, fra i laureati in discipline giuridiche o sociali che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione in enti o strutture pubbliche o private, di media o grande dimensione.

3. Al Coordinatore dei servizi sociali si applica quanto previsto per il Direttore amministrativo dall'art. 16, commi 2, 3 e 4, con l'avvertenza che gli oneri conseguenti al pagamento degli emolumenti al Coordinatore dei servizi sociali sono a totale carico, in concorso fra di loro , degli enti locali che abbiano deciso di delegare all'USL la gestione di attività o servizi socio-assistenziali.

Art. 19

(Accertamento della conoscenza della lingua francese del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Coordinatore dei servizi sociali -

Costituzione di commissione)

1. Prima dell'adozione del provvedimento di assunzione, il Direttore amministra-tivo, il Direttore sanitario ed il Coordinatore dei servizi sociali devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

2. Per l'accertamento della conoscenza della lingua francese del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Coordinatore dei servizi sociali è costituita una commissione, unica per le tre figure, composta da:

a) il Direttore generale, che la presiede;

b) il Dirigente del Servizio della sanità dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale;

c) un insegnante in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole medie superiori, designato con deliberazione della Giunta regionale, quale membro esperto.

3. La prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, in analogia a quanto previsto dall'art. 6 per il Direttore generale, consiste in una conversazione. Chi non riporta la sufficienza, pari a sei decimi, in tale prova non può essere nominato Direttore amministrativo, Direttore sanitario o Coordinatore dei servizi sociali.

Art. 20

(Consiglio dei sanitari)

1. E' istituito il Consiglio dei sanitari, organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria presieduto dal Direttore sanitario. Esso è composto di altri dieci membri tratti dalle seguenti componenti:

a) sei eletti tra i medici dipendenti dall'USL in modo che quattro siano espressione della componente medica ospedaliera e di questi almeno due siano eletti fra il personale inquadrato nel secondo livello dirigenziale; è comunque assicurata la presenza di un medico veterinario;

b) due eletti fra gli operatori sanitari laureati;

c) uno eletto in rappresentanza del personale infermieristico;

d) uno eletto in rappresentanza del personale tecnico-sanitario.

2. Il Consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni.

3. Le modalità di elezione e di funziona-mento del Consiglio dei sanitari sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) sono elettori ed eleggibili i dipen-denti di ruolo appartenenti alle rispettive componenti di personale di cui al comma 1;

b) la votazione avviene mediante l’espressione di una unica preferenza separatamente per ciascuna delle seguenti componenti:

1) medici ospedalieri;

2) medici non ospedalieri;

3) veterinari;

4) laureati non medici;

5) personale infermieristico;

6) tecnici sanitari.

4. Il Consiglio dei sanitari esprime i pareri previsti dall’art. 3, comma 12, del d. lgs. 502/1992, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. h), del d. lgs. 517/1993.

Art. 21

(Conferenza dei Sindaci)

1. Entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle elezioni amministra-tive in cui si procede al rinnovo della maggior parte delle amministrazioni comunali della Valle d'Aosta, l'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale convoca la Conferenza dei Sindaci che è composta da tutti i Sindaci della Valle d'Aosta.

2. In sede di prima applicazione, la Conferenza dei Sindaci è convocata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La prima seduta del collegio viene convocata e presieduta, fino all'insediamento del presidente, dall'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale che procede innanzitutto, con l'ausilio del Sindaco più giovane di età che funge da segretario, all'appello nominale. Perché la Conferenza possa validamente deliberare è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Ove non si raggiunga tale maggioranza nelle prime due riunioni, a partire dalla terza è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

4. Nella prima riunione valida, la Conferenza dei Sindaci procede innanzitutto ad eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei presenti, il presidente. Qualora nessuno raggiunga tale maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza è sufficiente la maggioranza semplice.

5. Con le stesse modalità necessarie all'elezione del presidente è quindi eletto un vice presidente destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza dalla carica.

6. Sempre nella prima riunione valida la Conferenza dei Sindaci procede quindi alla designazione del componente del collegio dei revisori dei conti di sua spettanza ed all'elezione di cinque rappresentanti della Conferenza nell'organismo esecutivo della stessa, che assume la denominazione di Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci.

7. Tutte le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto mediante schede.

8. Per quanto riguarda le modalità di elezione dei rappresentanti della Conferenza nella Giunta esecutiva, ogni Sindaco può indicare fino ad un massimo di tre nominativi scelti tra i Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta regolarmente in carica. Qualora in una scheda sia indicato il nominativo di una persona che non svolge le funzioni di Sindaco, tale preferenza viene annullata senza tuttavia annullare la scheda nel suo complesso. Risultano eletti nella Giunta esecutiva i cinque Sindaci che hanno riportato il maggior numero di voti.

9. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vice presidente le funzioni di presidente sono svolte dal più anziano d'età fra i presenti.

10. La Conferenza e la Giunta esecutiva intrattengono rapporti con l'USL tramite il Direttore generale. Il Direttore generale è tenuto a partecipare alle sedute della Conferenza e della Giunta esecutiva su invito, rispettivamente, del Presidente della Conferenza o della Giunta esecutiva.

11. La Conferenza dei Sindaci resta in carica quattro anni.

12. La Conferenza dei Sindaci, convocata dal presidente o da chi ne fa le veci, salvo il caso di cui al comma 3, si riunisce su richiesta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale o della Giunta esecutiva della Conferenza o di un terzo dei membri della Conferenza.

13. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI), adotta un apposito regolamento regionale, da presentare

in Consiglio regionale per l'appro-vazione, volto a disciplinare le modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e della sua Giunta esecutiva. Nelle more dell'adozione di tale regolamento, per quanto non previsto dalla presente legge, si applica il regolamento comunale di Aosta.

Art. 22

(Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci)

1. La Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci è costituita dai cinque componenti eletti dalla Conferenza dei Sindaci secondo le modalità indicate all'art. 21.

2. La Giunta esecutiva è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha lo stesso periodo di durata in carica della Conferenza dei Sindaci di cui è espressione. I suoi poteri sono prorogati fino all'insedia-mento della nuova Conferenza.

3. Ove un posto di componente della Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci si renda vacante, per qualsiasi motivo, prima della scadenza dell'intera Giunta esecutiva, si procede ad una nuova elezione con le modalità di cui all'art. 21, con l'avvertenza, tuttavia, che le preferenze non potranno essere superiori al numero dei Sindaci da eleggere. Qualora una scheda presenti un numero di preferenze superiori a quello dei posti vacanti, le preferenze eccedenti sono annullate senza annullare la scheda nel suo complesso.

4. Alla Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci spetta:

a) provvedere alla definizione, nell'am-bito della programmazione regio-nale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica del-l'attività;

b) esaminare il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio e rimettere alla Regione le relative osservazioni;

c) verificare l'andamento generale dell'attività e contribuire alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore generale e alla Regione.

5. L'esame del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio e la rimessione alla Regione delle osservazioni relative nonché la trasmissione al Direttore generale e alla Regione delle proprie valutazioni sui piani programmatici deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione degli atti suddetti da parte dei competenti uffici dell'USL. Trascorso tale termine i competenti uffici possono senz'altro promuovere la prosecuzione degli atti suddetti.

CAPO V

Norme finali

Art. 23

(Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) art. da 1 a 25 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 (Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario regionale), così come modificati dagli articoli da 1 a 10 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 14;

b) art. da 31 a 47 della l.r. 2/1980;

c) legge regionale 15 dicembre 1982, n. 91 (Norme concernenti il collegio dei revisori dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta), così come modificata dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 18;

d) art. 11 della l.r. 14/1986.

Art. 24

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.