Legge regionale 28 aprile 1988, n. 24 - Testo storico
Legge regionale n. 24 del 28 04 1988
Bollettino ufficiale 30 05 1988 n. 008
1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 9912 del 25 05 1988
Ulteriore finanziamento, limitatamente all'anno 1988, della spesa per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, concernente interventi per opere regionali pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate.
1. Per l'attuazione delle finalitą previste dalla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, č autorizzata, per l'anno 1988, la maggiore spesa di lire 595.000.000.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sui capitoli 22832 per lire 530.000.000 e 42560 per lire 65.000.000 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1988.
2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione dell'importo di lire 595.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 del bilancio preventivo regionale per l'anno 1988 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario relativo ai servizi a favore di persone anziane ed inabili; su detto intervento risulta disponibile la minor somma di lire 7.305.000.000.
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione:
Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) "; L. 595.000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 22832 " Contributi agli Enti locali per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio - assistenziali "
L. 530.000.000
Cap. 42560 " Spese per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio - assistenziali ".
Lr 24 aprile 1988, n. 24 L. 65.000.000
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.