Legge regionale 19 giugno 1984, n. 24 - Testo storico

Legge regionale n. 24 del 19 06 1984

Bollettino ufficiale 13 7 1984 n. 7

Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982 n. 16, concernente la costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta.

Art. 1

L’articolo 2, primo comma, della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è sostituito dal seguente: "La Società ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere tutte quelle attività che, direttamente ed indirettamente, favoriranno lo sviluppo socio - economico della Regione, con la sola esclusione del commercio al dettaglio e delle assicurazioni, in armonia con le direttive della Regione".

L’articolo 2, terzo comma della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è sostituito dal seguente: "Ai fini della presente legge l’attività di un’impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l’occupazione e, ove richiesto, la direzione tecnica e quella amministrativa".

Art. 2

L’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è sostituito dal seguente:

"La FINAOSTA SpA opera con mezzi finanziari propri, nelle forme di cui al successivo articolo 4, ovvero per conto della Regione Valle d’Aosta o di altri enti pubblici, con fondi specifici forniti dalla Regione stessa o dagli altri enti.

Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la Società pone in essere con mezzi finanziari propri; la gestione relativa a interventi effettuati per conto della Regione Valle d'Aosta, ai sensi del successivo articolo 5, o di altri enti si definisce speciale. La FINAOSTA può gestire, infine, Fondi di rotazione regionali o di altri enti pubblici ".

Art. 3

All’articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

" Ai fini dell’applicazione dei precedenti divieti, nella determinazione dell’entità degli interventi diversi dalla assunzione di partecipazioni, non si terrà conto delle somme impegnate a carico dello speciale fondo previsto nel precedente articolo 5 ".

Art. 4

L’articolo 12, primo e secondo comma, della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è sostituito dal seguente:

" La FINAOSTA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri elevati a 11 a decorrere dall’esercizio sociale 1984 - 1985.

Alla Regione Valle d’Aosta spetta la nomina, ai sensi dell’articolo 2458 del Codice Civile, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di uno dei Consiglieri da scegliersi tra uno dei Dirigenti dell’Amministrazione regionale con funzioni di coordinamento tra la Regione e la FINAOSTA.

La nomina degli altri membri del Consiglio verrà effettuata dall’assemblea su designazione, da parte della Regione, di un numero di consiglieri, per i quali è autorizzata a prestare cauzione, proporzionato per eccesso, alla sua quota di capitale, e su designazione da parte degli altri azionisti dei rimanenti consiglieri; ai predetti altri azionisti spetta, comunque, complessivamente e indipendentemente dall’entità della loro partecipazione al capitale sociale, la designazione di almeno un consigliere ".

Art. 5

Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 8 della LR 28 giugno 1982, n. 16, è autorizzato l’aumento di capitale sociale della FINAOSTA da Lire 12.500.000.000 fino a Lire 20.000.000.000 suddivisi in 20.000 azioni di valore nominale unitario di Lire 1.000.000.

La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, in una o più soluzioni, una quota dell’aumento del capitale sociale di cui al precedente comma pari a Lire 5.625.000.000 (cinquemiliardi seicentoventicinque milioni) corrispondenti a 5.625 azioni.

Art. 6

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul cap. 36350 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- quanto a Lire 625.000.000 mediante utilizzo della disponibilità residua derivante dall’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, articolo 8;

- quanto a Lire 5.000.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo

- Spese di investimento " - Allegato n. 8 - Settore secondo - Sviluppo Economico del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo - Spesa di investimento "

L. 5.000.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 36350 Spese per la sottoscrizione di capitale sociale della FINAOSTA SpA - LR 28 giugno 1982, n. 16, artt. 4 e 8

L. 5.000.000.000

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.