Legge regionale 6 giugno 1980, n. 24 - Testo storico

Legge regionale 6 giugno 1980, n. 24

Integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino.

(B.U. 3 luglio 1980, n. 6 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

L'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, modificato dalla legge 9 maggio 1963, n. 11, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino, è completato dai nuovi seguenti commi (quarto, quinto e sesto comma):

" La concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) è subordinato all'impegno da parte dei richiedenti di affidare la gestione dei rifugi e delle altre opere alpine, a parità di titoli, a persone residenti in Valle d'Aosta e, per l'esecuzione delle opere di costruzione e di ristrutturazione, di affidarsi per quanto possibile, ai servizi delle imprese locali.

I proprietari che affidano la gestione dei loro rifugi hanno l'obbligo di diffondere il più possibile l'avviso d'appalto attraverso l'Assessorato regionale al turismo, il comune, l'azienda di soggiorno, la Società delle guide locali, ecc.

I postulanti per la gestione dovranno sostenere un esame preliminare d'idoneità; l'Assessore regionale al turismo, dopo aver sentito l'Unione guide di alta montagna, il Corpo di soccorso di alta montagna valdostano e la sezione del CAI di Aosta, deciderà sulla composizione della Commissione ".

Art. 2

Al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale suddetta è aggiunta la frase seguente:

" e in conformità alle condizioni poste al quarto e quinto comma dell'articolo 2 ".

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.