Legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 - Testo storico

Legge regionale n. 24 del 03 06 1975

Bollettino ufficiale 13 6 1975 n. 7

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l’anno 1975, presso istituti di credito, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell’azienda autonoma "Agraria Regionale Valdostana".

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, per l’anno 1975, presso istituti di credito a favore dell’azienda autonoma " Agraria Regionale Valdostana ", istituita con legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, fino alla concorrenza massima di complessive Lire duecentocinquantamilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell’azienda stessa.

La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all’impegno, da parte dell’azienda autonoma " Agraria Regionale Valdostana ", di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonché all’impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è altresì, subordinata all’impegno, da parte degli istituti di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili dell’azienda.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l’esercizio in corso, con l’assegnazione al capitolo 255 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 204.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.