Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 24 - Testo storico

Legge regionale n. 24 del 30 12 1971

Bollettino ufficiale 30 12 1971 n. 10

AUMENTO DELLA SPESA ANNUA PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 1964 N. 14, CONCERNENTE L’ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA OBBLIGATORIA.

Art. 1

È autorizzato, a decorrere dall’anno 1971, l’aumento da Lire cinquantacinque milioni a Lire sessantacinque milioni della spesa annua per l’applicazione delle norme della legge regionale 20 luglio 1964 n. 14, sull’assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Media obbligatoria.

A tal fine è approvata la maggiore spesa di Lire 10 milioni da finanziare sull’apposito capitolo 654 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1971 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Per la copertura della maggiore spesa annua di Lire 10.000.000, è approvato l’aumento da Lire 155.000.000 (centocinquantacinquemilioni) a Lire 165.000.000 (centosessantacinquemilioni) dello stanziamento annuo del precitato capitolo 654 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1971, mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 206 del bilancio stesso: "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento" (Spese correnti, Allegato E).

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.