Legge regionale 30 agosto 1970, n. 24 - Testo storico

Legge regionale n. 24 del 30 08 1970

Bollettino ufficiale 31 8 1970 n. 8

AUMENTO DELLA SPESA ANNUA PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1962 N. 13, RECANTE NORME PER IL RISANAMENTO DEL BESTIAME IN VALLE D’AOSTA NEI RIGUARDI DELLA BRUCELLOSI, TUBERCOLOSI E MASTITI.

Art. 1

È autorizzata, a decorrere dall’anno 1970, la spesa annua complessiva di Lire quattrocentoventi milioni per l’applicazione delle norme della legge regionale 28 giugno 1962 n. 13, sul risanamento del bestiame in Valle d’Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.

A tal fine è approvata la maggiore spesa annua di Lire duecentonovantacinque milioni, da finanziare sull’apposito capitolo n. 362 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1970 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Per la copertura della maggiore spesa annua di Lire duecentonovantacinque milioni, è approvato l’aumento da Lire centoventicinque milioni a Lire quattrocentoventi milioni dello stanziamento annuo del precitato capitolo n. 362 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1970, mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 271 del bilancio stesso: " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento " (spese in conto capitale, allegato F).

Art. 2

All’approvazione e liquidazione delle spese per l’applicazione della legge regionale 28 giugno 1962 n. 13, si provvederà con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Agricoltura e alle Foreste.

Art. 3

La presente legge entrerà in vigoreil quindicesimo giorno successivo aquello della sua pubblicazione nelBollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.