Legge regionale 30 agosto 1967, n. 24 - Testo storico

Legge regionale n. 24 del 30 08 1967

Bollettino ufficiale 31 8 1967 n. 9

NORME PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI TRIENNALI E DELLE NOMINE A TEMPO INDETERMINATO AL PERSONALE INSEGNANTE ED AL PERSONALE INSEGNANTE TECNICO - PRATICO IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO PROFESSIONALE REGIONALE "EMILE CHANOUX", DI AOSTA.

Art. 1

Sono approvate le seguenti norme per il conferimento degli incarichi triennali e delle nomine a tempo indeterminato al personale insegnante ed al personale insegnante tecnico - pratico in servizio nell’Istituto Professionale Regionale " Emile Chanoux ", di Aosta, istituito con legge regionale 17 novembre 1960 n. 8, modificata con legge regionale 11 novembre 1965 n. 19.

Art. 2

Il personale insegnante che, all’atto della pubblicazione della presente legge, sia in servizio presso il predetto Istituto Professionale Regionale da almeno due anni, con qualifiche non inferiori a " valente " e che sia provvisto di abilitazione corrispondente o affine all’insegnamento impartito, è confermato a tempo indeterminato nell’incarico.

Il personale insegnante sprovvisto di abilitazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio, che, all’atto della pubblicazione della presente legge, sia in servizio nel predetto Istituto Professionale Regionale da almeno tre anni, con qualifiche non inferiori a " valente " è confermato nella nomina per la durata di un triennio, fermi restando i diritti di precedenza degli Insegnanti provvisti di abilitazione specifica o per materia affine.

Il personale tecnico - pratico, anche se sprovvisto del titolo di studio, e che, all’atto della pubblicazione della presente legge, sia in servizio nel predetto Istituto Professionale Regionale da almeno tre anni e abbia dimostrato, nell’attività svolta, competenza e perizia, può conseguire la nomina a tempo indeterminato, da approvare con motivata deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 3

Gli incarichi previsti al precedente articolo 2 cessano di produrre i loro effetti nei casi di decadenza, dimissioni, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento, esclusione dallo insegnamento o per raggiunti limiti di età o per note di qualifica inferiori a " valente ".

Gli effetti degli incarichi cessano, altresì, allorquando il posto occupato sia soppresso o conferito per nomina, trasferimento o assegnazione provvisoria a Professore di ruolo.

L’incaricato abilitato con nomina, ai sensi del primo comma dell’articolo 1, e rimasto privo di posto per una delle cause indicate nel comma precedente, ha diritto ad essere assegnato anche ai posti già conferiti al personale insegnante di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.