Legge regionale 7 novembre 2022, n. 24 - Testo vigente

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 24

Disposizioni in materia di interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico. Modificazioni alle leggi regionali 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), e 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016).

(B.U. del 10 novembre 2022, n. 59)

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), è inserita la seguente:

"bbis) installazione di moduli prefabbricati destinati alla realizzazione di nuovi bivacchi o rimozione di bivacchi obsoleti;".

2. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 4/2004 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi del comma 2, lettera d), nonché per l'installazione di moduli prefabbricati destinati alla realizzazione di nuovi bivacchi o per la rimozione di bivacchi obsoleti, ai sensi del comma 2, lettera bbis)".

Art. 2

(Modificazione alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la concessione dei contributi funzionali alle iniziative di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettere bbis) e d)".

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 120.000,00 per l'anno 2022, in euro 70.000,00 per l'anno 2023 e in annui euro 120.000,00 a decorrere dall'anno 2024.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella missione 7 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) per euro 120.000,00 nel 2022, euro 70.000,00 nel 2023 ed euro 120.000,00 nel 2024.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2022 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nella Missione 7 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) per euro 100.000,00 nel 2022, euro 50.000,00 nel 2023 ed euro 100.000,00 nel 2024;

b) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 02 (Formazione professionale), titolo 1 (Spese correnti) per euro 20.000,00 nel 2022, euro 20.000,00 nel 2023 ed euro 20.000,00 nel 2024.

4. A partire dagli esercizi successivi al 2024 la spesa è rideterminabile con legge di stabilità regionale.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Limitatamente all'anno 2022 le domande per la concessione dei contributi relativi alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 2, lettera bbis), come introdotta dall'articolo 1, comma 1, e lettera d), della l.r. 4/2004 sono presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il termine del 5 dicembre 2022 con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.