Legge regionale 7 novembre 2022, n. 24 - Testo vigente
Legge regionale 7 novembre 2022, n. 24
Disposizioni in materia di interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico. Modificazioni alle leggi regionali 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), e 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016).
(B.U. del 10 novembre 2022, n. 59)
(Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4)
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), è inserita la seguente:
"bbis) installazione di moduli prefabbricati destinati alla realizzazione di nuovi bivacchi o rimozione di bivacchi obsoleti;".
2. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 4/2004 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi del comma 2, lettera d), nonché per l'installazione di moduli prefabbricati destinati alla realizzazione di nuovi bivacchi o per la rimozione di bivacchi obsoleti, ai sensi del comma 2, lettera bbis)".
(Modificazione alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18)
1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la concessione dei contributi funzionali alle iniziative di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettere bbis) e d)".
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 120.000,00 per l'anno 2022, in euro 70.000,00 per l'anno 2023 e in annui euro 120.000,00 a decorrere dall'anno 2024.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella missione 7 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) per euro 120.000,00 nel 2022, euro 70.000,00 nel 2023 ed euro 120.000,00 nel 2024.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2022 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:
a) nella Missione 7 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) per euro 100.000,00 nel 2022, euro 50.000,00 nel 2023 ed euro 100.000,00 nel 2024;
b) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 02 (Formazione professionale), titolo 1 (Spese correnti) per euro 20.000,00 nel 2022, euro 20.000,00 nel 2023 ed euro 20.000,00 nel 2024.
4. A partire dagli esercizi successivi al 2024 la spesa è rideterminabile con legge di stabilità regionale.
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.
(Disposizioni transitorie)
1. Limitatamente all'anno 2022 le domande per la concessione dei contributi relativi alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 2, lettera bbis), come introdotta dall'articolo 1, comma 1, e lettera d), della l.r. 4/2004 sono presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il termine del 5 dicembre 2022 con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.