Legge regionale 19 novembre 2008, n. 24 - Testo storico

Legge regionale 19 novembre 2008, n. 24

Proroga degli organi delle Aziende di informazione e accoglienza turistica, istituite con legge regionale 15 marzo 2001, n. 6.

(B.U. 25 novembre 2008 n. 48)

Art. 1

(Proroga degli organi delle Aziende di informazione e accoglienza turistica)

1. Nelle more della revisione organica della disciplina relativa all'organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica e al fine di garantire continuitą all'azione amministrativa delle Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT), istituite ai sensi della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attivitą commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35), i relativi organi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati, al massimo, fino al 31 dicembre 2009.

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.