Legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 - Testo storico

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 24

Bollettino Ufficiale regionale 11 09 2001 n. 40

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11.

Art. 1

(Integrazione all'articolo 8)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 2000, n. 11, è aggiunto il seguente:

"5bis. I progetti di ricerca possono essere sviluppati parzialmente all'esterno del territorio regionale per un periodo massimo di 18 mesi, a condizione che la tecnologia acquisita sia applicata nell'impresa, nel consorzio o nel centro di ricerca richiedente il contributo per il completamento del progetto.".

Art. 2

(Norma transitoria)

1. La disposizione di cui al comma 5bis dell'articolo 8 della l.r. 84/1993, introdotto dall'articolo 1, si applica anche ai progetti di ricerca presentati dopo l'entrata in vigore della l.r. 11/2000.