Legge regionale 3 maggio 1993, n. 23 - Testo storico

Legge regionale n. 23 del 03 05 1993

Bollettino ufficiale 11 5 1993 n. 21

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, concernente: "Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione delle piste per lo sci di fondo".

Art. 1

1. L’articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1986, n 17, concernente: " Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione delle piste per lo sci di fondo ", è sostituita dal seguente:

" Articolo 2

1. I contributi di cui all’articolo 1 possono essere concessi ad aziende o enti che assolvono alla funzione di gestore delle piste, ai sensi della legge regionale 13 marzo 1992, n 9, concernente " Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci ".

2. I contributi vengono concessi separatamente per:

a) l’acquisto di mezzi battipista;

b) il sostenimento di tutte le restanti spese di gestione e manutenzione delle piste ".

Art. 2

1. L’articolo 3 della lr 17/1986 è sostituito dal seguente:

" Articolo 3

1. Le domande per l’ottenimento dei contributi di cui all’articolo 2 devono essere presentate all’Assessore del turismo, sport e beni culturali entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate di un elenco delle piste di sci di fondo gestite dal richiedente e di cui quest’ultimo prevede, in presenza di sufficienti condizioni d’innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, il funzionamento per almeno settantacinque giorni durante la successiva stagione invernale.

2. Per le piste di cui venga denunciato o accertato un funzionamento inferiore a settantacinque giorni, si procede ad una riduzione della relativa quota di contributo in misura proporzionale al minor numero di giorni di funzionamento.

3. Di ogni pista, o complesso di piste, per la cui gestione è richiesto il contributo, deve essere fornita l’analisi tecnica redatta su appositi moduli predisposti dall’Assessorato del turismo, sport e beni culturali.

4. Per ottenere i contributi previsti ogni pista deve in ogni caso possedere i seguenti requisiti:

a) lunghezza minima di chilometri 3;

b) larghezza minima della pista di metri 2,50;

c) avere, salvo tratti opportunamente segnalati, almeno una traccia per il passo pattinato e una per il passo alternato;

d) essere omologata almeno per gare zonali.

5. I requisiti di cui al comma 4, lettere b), c) e d), non sono richiesti per le piste che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della lr 9/1992.

6. In sede di richiesta di contributo, di ogni pista, o complesso di piste, per il cui utilizzo è richiesto il pagamento di compenso, devono altresì essere comunicate le relative tariffe ".

Art. 3

1. L’articolo 5 della lr 17/1986 è sostituito dal seguente:

" Articolo 5

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, decide sull’assegnazione dei contributi e, nel caso di finanziamenti per l’acquisto di mezzi battipista, anche sulla percentuale d’intervento, fatto salvo il limite di cui all’articolo 4, comma 1 ".

Art. 4

1. Il comma 4 dell’articolo 6 della lr 17/1986 è abrogato.

Art. 5

1. Con decorrenza dalla stagione invernale 1992/1993, il valore convenzionale di cui all’articolo 4, comma 2, della lr 17/1986 è rideterminato in lire 850.000.

Art. 6

1. Il termine indicato all’articolo 3, comma 1, della lr 17/1986, come modificato dall’articolo 2, si applica anche alle istanze di finanziamento per la stagione invernale 1992/1993.

Art. 7

1. Alla maggiore spesa per l’anno 1993 derivante dall’applicazione della presente legge, valutata in lire 50 milioni, si fa fronte con le disponibilità già iscritte ai capitoli 64600 e 64640 del bilancio della Regione per il medesimo anno.

Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.