Legge regionale 17 giugno 1992, n. 23 - Testo storico

Legge regionale n. 23 del 17 06 1992

Bollettino ufficiale 23 6 1992 n. 27

Rifinanziamento per l’anno 1992 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la costituzione di fondi regionali di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d’Aosta.

Art. 1

1. La legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione di fondi regionali di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d’Aosta, è rifinanziata, per l’anno 1992, con lo stanziamento complessivo di lire 25.000 milioni, da ripartire come segue:

a) per gli interventi di cui al Capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) lire 5.000.000.000

b) per gli interventi di cui al Capo II (Provvidenze per il turismo) lire 20.000.000.000

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. L’onere complessivo di lire 25.000 milioni derivante dall’applicazione della presente legge graverà sui capitoli 63520, per lire 5.000 milioni, e 65200, per lire 20.000 milioni, della parte spesa del bilancio preventivo della regione per l’esercizio finanziario 1992.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1992 a valere sugli appositi accantonamenti previsti all’allegato n. 8 al bilancio stesso, così evidenziati:

a) C. 2.11. Recupero villaggi rurali;

b) D. 4.2.6. Potenziamento strutture ricettive.

3. A decorrere dall’anno 1993 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione Autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 3

(Variazioni al bilancio di previsione)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

a) variazioni in diminuzione:

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 25.000.000.000

b) variazioni in aumento:

Cap. 63520 " Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo delle iniziative economiche in Valle d’Aosta (Capo I - Villaggi rurali). Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni " lire 5.000.000.000

Cap. 65200 " Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche (Capo II - Alberghi) Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni " lire 20.000.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.