Legge regionale 28 aprile 1988, n. 23 - Testo storico

Legge regionale n. 23 del 28 04 1988

Bollettino ufficiale 25 05 1988 n. 0012 SUPPLEMENTO STRAORDINARIO 30 05 1988 N. 0001

Aumento della spesa, limitatamente all’anno 1988, per l’applicazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni concernenti interventi per gli asili nido.

Art. 1

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni recante norme sugli asili nido, č autorizzata per l’anno 1988 l’ulteriore spesa di lire 300.000.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 22822 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1988.

3. Alla copertura della spesa di lire 300.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 300.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 22822 " Contributi ai Comuni nelle spese di investimento per gli asili nido "

LR 20 dicembre 1973, n. 39 articolo 29

LR 15 dicembre 1982, n. 90

LR 9 gennaio 1986, n. 3 articolo 34 L. 300.000.000

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.