Legge regionale 15 aprile 1987, n. 23 - Testo storico

Legge regionale n. 23 del 15 04 1987

Rifinanziamento della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 e successive modificazioni concernente: protezione della flora alpina.

(B.U. 4 maggio 1987, n. 9, 3° S.S. al n. 8 del 24 aprile 1987)

Art. 1

Per l'applicazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 e successive modificazioni č autorizzata l'ulteriore spesa di L. 130.000.000 per l'anno 1987, il cui onere graverą sul capitolo 29350 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987.

Art. 2

1. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti)" a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

2. A decorrere dal 1988 gli oneri necessari saranno determinati con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 3

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti) " L. 130.000.000

In aumento:

Cap. 29350 " Spesa per la propaganda ed interventi per la protezione della natura "

LR 31 marzo 1977, n. 17

LR 25 maggio 1985, n. 36

LR 15 aprile 1987, n. 23

L. 130.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.