Legge regionale 12 maggio 1986, n. 23 - Testo storico

Legge regionale n. 23 del 12 05 1986

Bollettino ufficiale 20 06 1986 n. 7, 2° S.S. al n. 14 del 10 06 1986

Modificazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 148 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:

"I Capi Servizio hanno l'obbligo di dare comunicazione delle infrazioni disciplinari del personale dipendente all'Assessore e al Dirigente competente, il quale ne informa il Presidente della Giunta regionale e procede, in via riservata, in quanto occorra, agli accertamenti del caso ed ai conseguenti atti istruttori".

Art. 2

L'articolo 149 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:

"Articolo 149 - Sanzioni disciplinari

Le mancanze e le infrazioni agli obblighi e doveri di ufficio da parte del personale sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari, indipendentemente da eventuali azioni penali o civili:

a) censura;

b) riduzione temporanea dello stipendio;

c) sospensione temporanea dalla qualifica con privazione dello stipendio;

d) destituzione".

Art. 3

L'articolo 150 delle norme indicate all'articolo 1

è così modificato:

" Articolo 150 - Applicazione delle sanzioni disciplinari - Competenze - Modalità.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze di nomina, ad eccezione della censura, che è inflitta dal Presidente della Giunta o dal Dirigente competente, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma.

Le sanzioni disciplinari sono iscritte sul foglio matricolare del punito e comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ".

Art. 4

L'articolo 156 delle norme indicate all'articolo 1 è così modificato:

" Art, 156 - Destituzione

Si fa luogo alla destituzione dall'impiego, indipendentemente dalla eventuale azione penale:

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente articolo o per recidiva nelle infrazioni stesse;

b) per grave abuso di autorità o di fiducia;

c) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio alla Regione, ad altri enti pubblici o a privati;

d) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

e) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;

f) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;

g) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni d'ufficio;

h) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;

i) per istigazione degli atti di cui alla lettera i) del precedente articolo ".

Art. 5

L'articolo 157 delle norme indicate all'articolo 1 è così sostituito:

" Art, 157 - Destituzione di diritto

L'impiegato incorre nella destituzione escluso il procedimento disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli artt, 457, 495, 498 del codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt, 519, 520, 521 e 537 del codice penale o dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n¿ 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero la applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata ".

Art. 6

L'articolo 158 delle norme indicate all'articolo 1 è così sostituito:

" Art, 158 - Esclusione dai pubblici impieghi

Il personale destituito non può essere riammesso in servizio salvo che siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la destituzione. In questo caso, l'Amministrazione, vagliate le circostanze che determinarono il fatto, dispone la riammissione in servizio in posizione non inferiore a quella maturata alla data della destituzione ".

Art. 7

L'articolo 159 delle norme indicate all'articolo 1 è così sostituito:

" Articolo 159 - Sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare o di inchiesta

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il personale sottoposto a procedimento disciplinare o a inchiesta amministrativa può essere, in via cautelare, sospeso dal servizio, con la privazione degli assegni principali e accessori.

Il provvedimento è adottato dal Consiglio o dalla Giunta secondo la rispettiva competenza di nomina e non può avere durata maggiore di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi.

All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà degli emolumenti, con esclusione di quelli corrisposti in relazione all'effettiva presenza in servizio oltre gli assegni per carichi di famiglia se dovuti.

Qualora il procedimento disciplinare non sia definito entro sei mesi dalla data della sospensione cautelare, la proroga deve essere disposta con provvedimento deliberativo motivato.

Se il procedimento disciplinare ha termine con il proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata con provvedimento deliberativo e il dipendente riacquista il diritto agli assegni non percepiti o alla differenza degli assegni ancora spettantigli, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 161 ".

Art. 8

L'articolo 160 delle norme indicate all'articolo 1 è così sostituito:

" Articolo 160 - Sospensione cautelare d'urgenza a seguito di inchiesta amministrativa

In caso di gravi motivi, il Presidente della Giunta regionale può disporre in via d'urgenza la sospensione cautelare del personale sottoposto ad inchiesta amministrativa, riferendone alla prima adunanza della Giunta o del Consiglio, secondo la rispettiva competenza di nomina ".

Art. 9

L'articolo 161 delle norme indicate all'articolo 1 è così modificato:

" Articolo 161 - Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale

Sulla base delle informazioni provenienti dall'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 6 del Regio Decreto 28 maggio 1931, n. 602, l'impiegato sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con decreto del Presidente della Giunta regionale, il quale ne riferisce al Consiglio o alla Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina. Ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del Presidente della Giunta.

Il Dirigente che ha notizia dell'emissione di un mandato od ordine di comparizione o della convalida del fermo, nei confronti di un impiegato da lui dipendente, deve riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 159, terzo comma.

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'impiegato procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento o entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.

Se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine, la sospensione cessa ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può essere iniziato. In tal caso l'impiegato ha diritto agli assegni previsti nel quarto comma.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'Autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il procedimento disciplinare che non può essere rinnovato ".

Art. 10

L'articolo 162 delle norme indicate all'articolo 1 è così modificato:

" Articolo 162 - Sospensione di diritto dal servizio in seguito a condanna penale

L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena.

Quando, a seguito del giudizio penale di revisione l'impiegato già condannato sia stato assolto ai sensi dell'articolo 566 del codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi del comma precedente è revocata di diritto e si applicano le disposizioni dell'articolo 161, commi quarto e seguenti ".

Art. 11

(Norma transitoria)

Nel caso in cui un dipendente regionale sia già sottoposto a procedimento penale alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa vigente all'atto dell'inizio del procedimento stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.