Legge regionale 7 maggio 1985, n. 23 - Testo storico

Legge regionale n. 23 del 07 05 1985

Bollettino ufficiale 28 5 1985 n. 8

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Centrale Laitičre d’Aoste spa.

Art. 1

La legge regionale 4 maggio 1984, n. 14, concernente: Garanzia fideiussoria della Regione, presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino, per la concessione di prestiti e fido bancario a favore della Centrale Laitičre d’Aoste spa, č prorogata per l’anno 1985.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale č autorizzata fino alla concorrenza massima di complessive L. 600.000.000.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in L. 6.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 35712 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 35712 - " Spese per interventi diretti nel settore della cooperazione.

LR 6 luglio 1984, n. 30 - articolo 20

L. 1 luglio 1977, n. 403 " L. 6.000.000

Variazione in aumento

Cap. 51000 - " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative.

LR primo aprile 1975 n. 7 " L. 6.000.000

Nell’allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985, approvato con legge regionale 10 gennaio 1985, n. 2 č aggiunto quanto segue:

LR 7 maggio 1985, n. 23

Garanzia fideiussoria della Regione presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino per l’assunzione di un prestito bancario da parte della SpA Centrale Laitičre d’Aoste.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerŕ in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.