Legge regionale 3 maggio 1983, n. 23 - Testo storico

Legge regionale n. 23 del 03 05 1983

Bollettino ufficiale 13 5 1983 n. 8

Approvazione di maggiore spesa per l’anno 1983 e seguenti per l’erogazione, ai sensi della LR 30 gennaio 1981, n. 5, della sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni di rappresentanza delle societą cooperative della Valle d’Aosta.

Art. 1

Č autorizzata per l’anno 1983 e seguenti la maggiore spesa di L. 70.000.000 per l’erogazione ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, della sovvenzione ordinaria annuale alle Organizzazioni di rappresentanza delle societą cooperative della Valle d’Aosta per l’organizzazione dei servizi, per l’assistenza contabile ed amministrativa alle cooperative, punto 1), articolo 2 LR 30 gennaio 1981, n. 5.

Art. 2

Le spese derivanti a carico della Regione per l’applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 35715 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

La copertura del relativo onere č assicurata:

- per l’anno 1983 dall’accertato incremento delle entrata iscritte al cap. n. 1300 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio (quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all’articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690);

- per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 140.000.000 delle risorse disponibili gią iscritte al programma 2- 2- 2- 08 " Interventi a favore della cooperazione " del bilancio pluriennale 1983- 1985.

Art. 3

Al bilancio di previsione per l’anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

:

Variazione in aumento

Cap. 1300 - Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all’articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690 L. 70.000.000

Parte Spesa

:

Variazione in aumento

Cap. 35715 - Contributi per la promozione della attivitą cooperativa

LR 17 novembre 1978, n. 55

LR 31 dicembre 1979, n. 88

LR 30 gennaio 1981, n. 5

LR 3 maggio 1983, n. 23 L. 70.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.