Legge regionale 14 luglio 1982, n. 23 - Testo storico

Legge regionale n. 23 del 14 07 1982

Bollettino ufficiale 8 9 1982 n. 10

Acquisto delle attrezzature del complesso residenziale "Eremo" sito in comune di San Remo, località San Romolo, da destinare a soggiorno per anziani.

Art. 1

È autorizzata, limitatamente all’anno 1982, la spesa di lire trecentomilioni per l’acquisto dei mobili e delle attrezzature del complesso residenziale "Eremo" sito in comune di San Remo, località San Romolo, di proprietà della srl ENCO, con sede in Legnano, destinato a soggiorno per anziani e bambini che necessitano di cure climatiche.

Art. 2

La Giunta regionale provvederà all’adozione dei provvedimenti deliberativi per la esecuzione della presente legge.

Art. 3

L’onere di lire trecentomilioni derivante dall’applicazione della presente legge, graverà sull’istituendo capitolo 42550 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982.

Alla copertura di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese di investimento) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

- Variazione in aumento:

Settore 2.2.3. - Sicurezza sociale

Programma 2.2.3.04 - Servizi sociali

Cap. 42550 di nuova istituzione:

" Spese per l’acquisto dei mobili e delle attrezzature del complesso residenziale " Eremo ", sito in Comune di San Remo, destinato a soggiorno marino per anziani e bambini che necessitano di cure climatiche " L. 300.000.000

- Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) "

L. 300.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.