Legge regionale 5 luglio 1976, n. 23 - Testo storico

Legge regionale n. 23 del 05 07 1976

Bollettino ufficiale 22 7 1976 n. 8

Modificazioni e integrazioni della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e sue successive modificazioni.

Art. 1

L’articolo 3, lettera c) della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 è così integrato:

" Ai fini del computo dell’anzidetto periodo di due anni non costituiscono elemento interruttivo i seguenti trapassi di proprietà:

c 1) la successione " mortis causa " a favore dei soggetti di cui all’articolo 565 del Codice Civile;

c 2) l’acquisto della proprietà degli immobili per atto " inter vivos " fra ascendenti e discendenti in linea retta;

c 3) l’acquisto della proprietà su parte dell’immobile per atto fra collaterali fino al terzo grado, quando da tale acquisto derivi l’accentramento della proprietà dell’immobile, esteso dalle fondazioni al tetto, in uniche mani ".

Art. 2

L’articolo 7, primo comma, punto 3, della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, è così modificato: " costruzione, ristrutturazione ed arredamento di complessi ricettivi extra - alberghieri, sempre che non rientrino fra le provvidenze previste dal capo I della presente legge per i villaggi rurali ".

Il secondo comma del medesimo articolo 7 è così modificato:

" i mutui hanno durata massima di anni 18, al tasso annuo di interesse del 6 percento, e vengono concessi nelle seguenti proporzioni:

1) per i casi di cui ai nn. 1, 2 e 4 del precedente comma:

- fino ad un massimo del 60 percento della spesa riconosciuta ammissibile, per i primi 150 milioni di spesa;

- fino ad un massimo del 40 percento della spesa riconosciuta ammissibile, per la parte di spesa eccedente i 150 milioni;

2) per i casi di cui al n. 3 del precedente comma: fino ad un massimo del 40 percento della spesa riconosciuta ammissibile ".

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.