Legge regionale 27 aprile 1973, n. 23 - Testo storico

Legge regionale n. 23 del 27 04 1973

Bollettino ufficiale 22 5 1973 n. 7

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMUNE DI AOSTA A TITOLO DI CONCORSO REGIONALE NELLE SPESE PER L’AMMORTAMENTO, NELL’ANNO 1973, DI MUTUI PASSIVI ASSUNTI DAL COMUNE STESSO PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ.

Art. 1

È approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di un contributo di Lire duecentomilioni al Comune di Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese per ammortamento, per l’anno 1973, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 2

Al finanziamento della spesa di Lire duecentomilioni, di cui al precedente articolo, si provvede mediante stanziamento all’apposito capitolo 238 della Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1973 della somma di Lire duecentomilioni, da prelevare dal capitolo di spesa 271 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F ").

Art. 3

Il versamento dei contributi di cui ai precedenti articoli alla Tesoreria del Comune di Aosta sarà approvato con provvedimento deliberativo di liquidazione del contributo stesso, da adottare dalla Giunta Regionale, con imputazione di spesa all’apposito capitolo 238 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1973.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.