Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 23 - Testo storico

Legge regionale n. 23 del 30 12 1971

Bollettino ufficiale 30 12 1971 n. 10

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7- 12- 1967 N. 30, CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE, IN VALLE D’AOSTA, DELLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1960 N. 1397, PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE DEGLI ESERCENTI ATTIVITĄ COMMERCIALI.

Art. 1

A decorrere dall’anno finanziario 1971 la Regione corrisponderą alla locale Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Esercenti Attivitą Commerciali, a titolo di contributo integrativo regionale, per il maggior costo dell’assistenza ospedaliera, specialistica e ostetrica prevista dalle lettere a) b) e c) dell’articolo 11 della legge statale 27 novembre 1960 n. 1397, una quota annua integrativa pro capite per ciascun commerciante e per ciascun familiare o coadiutore assistibile ą sensi della legge suddetta, quota di importo non superiore al 25 percento del contributo suppletivo previsto a carico degli assistiti, dalla lettera c) dell’articolo 38 della legge statale medesima e per un importo annuo massimo di Lire 13.000.000.

Art. 2

La maggiore spesa annua, prevista in Lire 3.000.000, derivante a carico del bilancio regionale dall’applicazione della presente legge sarą imputata al capitolo 752 (" Spese per integrazione assistenza malattia per gli esercenti attivitą commerciali ") del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1971 ed al corrispondente capitolo di spese dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine č approvato l’aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire 10.000.000 a lire 13.000.000 a decorrere dall’anno 1971.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire 3.000.000, derivante dall’applicazione della presente legge, č approvato l’aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 752 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1971, da Lire 10.000.000 a Lire 13.000.000, mediante prelievo della somma di Lire 3.000.000 dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) ").

Art. 3

La presente legge entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.