Legge regionale 5 agosto 2021, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 23

Disposizioni collegate al secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(B.U. del 11 agosto 2021, n. 41)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

Art. 2 - Disposizioni in materia di Avvocatura regionale. Modificazioni alle leggi regionali 15 marzo 2011, n. 6, e 3 febbraio 2021, n. 1

Art. 3 - Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale. Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA, INTERVENTI EDILIZI E TUTELA PAESAGGISTICA

Art. 4 - Disposizioni in materia di urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

Art. 5 - Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 6 - Disposizioni in materia di complessi ricettivi all'aperto. Modificazione alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8

Art. 7 - Disposizioni in materia di Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di segretari degli enti locali

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO

Art. 9 - Disposizioni in materia di consigliere/a regionale di parità. Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 10 - Disposizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 11 - Disposizioni in materia di organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

Art. 12 - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13 - Disposizioni in materia di pesca e caccia. Modificazioni alle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 34, e 27 agosto 1994, n. 64

Art. 14 - Misure urgenti per l'accertamento della conoscenza della lingua francese nell'ambito delle procedure concorsuali ordinarie, bandite nell'anno 2020 per il personale docente

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Clausola di invarianza finanziaria

Art. 16 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 1

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)

1. All'articolo 73decies della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento";

b) al comma 4, le parole: "30 per cento dei dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano,".

Art. 2

(Disposizioni in materia di Avvocatura regionale. Modificazioni alle leggi regionali 15 marzo 2011, n. 6, e 3 febbraio 2021, n. 1)

1. Al comma 5 dell'articolo 1bis della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale), le parole: "è riconosciuto un compenso per l'attività svolta" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuto un rimborso per l'attività svolta".

2. Il comma 3 dell'articolo 1ter della l.r. 6/2011 è sostituito dal seguente:

"3. I compensi professionali dovuti ai sensi dei commi 1 e 2 spettano anche agli avvocati collocati a riposo o trasferiti ad altra struttura dell'Amministrazione regionale per i due anni successivi alla data di quiescenza o di trasferimento, a condizione che il provvedimento giurisdizionale di cui ai commi 1 e 2 sia emesso in esito alla definizione del grado di giudizio in cui essi hanno prestato il loro patrocinio.".

3. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1 (Disciplina in materia di Avvocatura regionale. Modificazioni alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale)), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: "La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ogni ulteriore criterio o modalità, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge e individua, previa contrattazione collettiva:";

b) la lettera a) è abrogata;

c) alla lettera c), le parole: "compensi professionali del" sono sostituite dalle seguenti: "rimborsi al".

4. Il Comitato regionale per le politiche contrattuali di cui all'articolo 48, comma 1, della l.r. 22/2010, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposita direttiva al Comitato regionale per le relazioni sindacali (CRRS) di cui all'articolo 53bis della l.r. 22/2010, per avviare la contrattazione di cui all'articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2021, come modificato dal comma 3, entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo, continuano a trovare applicazione, salvo conguaglio a seguito della predetta sottoscrizione, il previgente articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2021 e i relativi provvedimenti attuativi.

Art. 3

(Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale. Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12)

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023), è sostituito dal seguente:

"6. A decorrere dal 2021, le risorse destinate dagli enti diversi dalla Regione di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 agli incarichi di responsabili dei servizi di cui all'articolo 46, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e alle particolari posizioni organizzative di cui all'articolo 5 della l.r. 22/2010, continuano a trovare copertura nei relativi bilanci. Fino al primo rinnovo del contratto collettivo il FUA è ridotto per un importo corrispondente alle risorse destinate al finanziamento delle particolari posizioni organizzative e degli incarichi dei responsabili dei servizi in misura comunque tale da garantire il finanziamento dell'importo stabilito, in contrattazione decentrata, per gli istituti contrattuali di cui all'articolo 154, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto in data 13 dicembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni. Qualora tali risorse non siano sufficienti a coprire, in tutto o in parte, il valore economico della retribuzione di posizione determinata dalla Giunta o dall'organo esecutivo dell'ente, entro i limiti minimi e massimi contrattualmente definiti, per il personale interessato, ogni singolo ente finanzia l'intero importo o la differenza mediante risorse proprie.".

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA, INTERVENTI EDILIZI E TUTELA PAESAGGISTICA

Art. 4

(Disposizioni in materia di urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Al primo periodo dell'alinea del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando che in nessun caso l'accordo di programma può derogare alla pianificazione paesaggistica regionale".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 80bis della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:

"3bis. La disciplina di cui al comma 3 si applica limitatamente ai fabbricati non classificati dai PRG come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale.".

Art. 5

(Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza)

1. Limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), fino al 30 giugno 2023, i Comuni valdostani e le loro forme associative, in deroga agli obblighi di centralizzazione di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), e alle relative disposizioni attuative, applicano le seguenti disposizioni:

a) per l'acquisizione di beni e servizi, non standardizzabili e per i quali non sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, si avvalgono della società INVA S.p.A., nell'ambito della sua funzione di stazione unica appaltante regionale;

b) per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, si avvalgono della Stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta (SUA VdA);

c) per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto e inferiore a un milione di euro, si avvalgono dell'elenco degli operatori economici costituito presso la SUA VdA al fine della individuazione degli operatori economici da consultare per l'affidamento mediante procedura negoziata. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014, la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per la gestione della procedura di gara e di avvalersi del predetto elenco degli operatori economici per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, a condizione che si proceda mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di più soggetti;

d) per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, possono avvalersi dei processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla SUA VdA, in applicazione degli indirizzi forniti dal Consiglio regionale in sede di approvazione della programmazione triennale dei lavori pubblici, al fine di individuare i soggetti da valutare comparativamente nell'ambito degli affidamenti diretti gestiti autonomamente.

2. Con riferimento alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 e dal PNC, di cui al d.l. 59/2021, fino al 30 giugno 2023, i Comuni valdostani e le loro forme associative, in deroga agli obblighi di centralizzazione di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della l.r. 13/2014, e alle relative disposizioni attuative, applicano le seguenti disposizioni:

a) per l'acquisizione di beni e servizi, non standardizzabili e per i quali non sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, si avvalgono della società INVA S.p.A., nell'ambito della sua funzione di stazione unica appaltante regionale;

b) per l'acquisizione di lavori e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie stabilite dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, si avvalgono della SUA VdA;

c) per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, possono avvalersi dei processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla SUA VdA, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio regionale in sede di approvazione della programmazione triennale dei lavori pubblici, al fine di individuare i soggetti da valutare comparativamente nell'ambito degli affidamenti diretti gestiti autonomamente.

3. Le modalità di utilizzo dell'elenco degli operatori economici di cui al comma 1, lettera c), e dei processi di selezione informatizzata di cui al comma 1, lettera d), sono definite dalle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014.

4. Le convenzioni disciplinanti i rapporti tra le stazioni uniche appaltanti regionali INVA S.p.A., per l'acquisizione di servizi e forniture, e SUA VdA, per l'acquisizione di lavori e servizi di architettura e ingegneria, e i Comuni valdostani e loro forme associative in essere alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente aggiornate alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Con riferimento alle modalità di centralizzazione tramite le stazioni uniche appaltanti regionali da parte delle strutture regionali, le soglie per gli affidamenti previste, rispettivamente, per i servizi di architettura e ingegneria, dal paragrafo 7.5.1, lettere d) ed e), della relazione introduttiva del Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023, allegato alla legge regionale 21 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2021/2023), e, per gli altri servizi e forniture, dallo schema di convenzione disciplinante le funzioni della centrale unica di committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e IN.VA. S.p.A., si intendono automaticamente aggiornate alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto.

6. Sono abrogati:

a) i commi 1, 2, 3, 4 dell'articolo 13 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

b) l'articolo 14 della l.r. 3/2020;

c) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge regionale 9 aprile 2021, n. 6 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021).

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 6

(Disposizioni in materia di complessi ricettivi all'aperto. Modificazione alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)

1. L'ultimo periodo del comma 2bis dell'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), è sostituito dai seguenti: "Ai fini di cui al presente comma, per case mobili si intendono quelle costituite da non più di tre vani oltre al servizio igienico, distribuiti su un unico livello, con superficie complessiva netta interna, comprensiva del servizio igienico, non superiore rispettivamente a mq 25 nel caso di un vano e servizio igienico e mq 35 nel caso di due o tre vani e servizio igienico. Gli allestimenti mobili s'intendono incardinati temporaneamente al suolo qualora siano dotati di:

a) allacciamenti alla rete idrica e fognaria rimovibili in qualsiasi momento;

b) meccanismi di rotazione conservati in funzione.".

Art. 7

(Disposizioni in materia di Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), è inserito il seguente:

"4bis. Il Direttore generale può nominare, previo avviso pubblico e procedura comparativa svolta da apposita commissione nominata dall'Office régional, un direttore amministrativo, con oneri a carico del bilancio del medesimo Office régional, avente i requisiti di cui all'articolo 22 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), al quale sono affidate la gestione e la responsabilità amministrativa e contabile dell'ente. Il conferimento dell'incarico di cui al presente comma a dipendenti dell'Office régional o, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, a dipendenti degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.".

2. Dopo il comma 4bis dell'articolo 7 della l.r. 9/2009, come introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:

"4ter. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo, ove nominato ai sensi del comma 4bis, è a tempo pieno ed esclusivo, ed è regolato da contratto di lavoro di diritto privato nel quale sono disciplinati la durata, non superiore a tre anni, rinnovabile, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell'attività svolta, nonché il trattamento economico, onnicomprensivo, in misura non superiore al trattamento economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di secondo livello, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della l.r. 22/2010, tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità per eventuali incarichi aggiuntivi.".

3. Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 9/2009 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il Direttore generale è sostituito, sino alla nomina del nuovo Direttore generale, dal direttore amministrativo ovvero, in mancanza, da un dipendente di categoria D, secondo quanto disposto dal regolamento interno di organizzazione e funzionamento, il quale stabilisce altresì l'ammontare del trattamento economico eventualmente dovuto al sostituto.".

4. Le modificazioni apportate dal presente articolo all'articolo 7 della l.r. 9/2009 trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2022.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 8

(Disposizioni urgenti in materia di segretari degli enti locali)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente:

"a) di un segretario di ente locale, iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 46/1998, incaricato, per la durata del mandato del Consiglio, dal Presidente del Consiglio, con le medesime modalità stabilite per i restanti segretari degli enti locali; a tal fine, l'Agenzia è classificata in seconda fascia ed equiparata al Comune con il punteggio più basso;".

2. Il comma 1 dell'articolo 22bis del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, della l.r. 46/1998, per le supplenze e le reggenze il segretario è incaricato dal Sindaco o dal Presidente dell'Unité des Communes valdôtaines, prioritariamente nella persona del segretario di ente locale in servizio presso l'Agenzia, previo accordo del Consiglio di amministrazione; in mancanza di detta autorizzazione, può essere incaricato un segretario in servizio, in accordo con l'amministratore da cui il segretario dipende e previa comunicazione al Consiglio di amministrazione.".

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a eccezione, per una sola volta, delle convenzioni sottoscritte dai Comuni interessati dalla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'articolo 3, comma 2.".

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO

Art. 9

(Disposizioni in materia di consigliere/a regionale di parità. Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53)

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 (Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità), è inserita la seguente:

"cbis) programma delle attività da porre in essere durante l'incarico;".

2. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 53/2009, le parole: "dal Segretario generale della Regione e dai dirigenti di primo livello delle strutture regionali competenti in materia di politiche del lavoro ed in materia di personale" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, che la presiede, e da due membri indicati dal Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati.".

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 10

(Disposizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa, gli aiuti di cui al comma 1, lettera e), possono essere concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.".

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 11

(Disposizioni in materia di organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 40bis della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è aggiunto il seguente:

"5bis. Al fine di attivare servizi previsti dalla pianificazione regionale, da leggi, da atti amministrativi, da piani di settore, da accordi o da intese, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti in proprietà all'Azienda USL di beni a destinazione sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale appartenenti al patrimonio immobiliare degli enti locali, previa intesa con la medesima Azienda USL.".

2. Il comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:

"2. Ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, di selezione e di accertamento linguistico per l'assunzione di personale dipendente dell'Azienda USL è corrisposto un compenso determinato con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore a quella massima stabilita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia.".

3. I compensi rideterminati ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della l.r. 5/2000, come sostituito dal comma 2, si applicano anche ai membri delle commissioni d'esame nominate per le relative procedure di concorso, di selezione e di accertamento linguistico espletate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche qualora il relativo bando sia stato pubblicato anteriormente alla medesima data.

Art. 12

(Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14)

1. L'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Iniziative a favore delle attività di prevenzione e piano pluriennale regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico)

1. La Regione, in collaborazione con il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), promuove e sostiene iniziative per la prevenzione del GAP volte, in particolare:

a) all'informazione e all'educazione della popolazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo, anche con riferimento al gioco on-line;

b) a promuovere e favorire la diffusione di una cultura del gioco rispettosa della salute del cittadino;

c) a promuovere iniziative di educazione al gioco responsabile e di sensibilizzazione dei rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo nelle scuole della regione.

2. La Regione, in collaborazione con l'Azienda USL e sentiti gli enti locali, le istituzioni scolastiche e il terzo settore, elabora il piano pluriennale regionale, a valenza triennale, per la prevenzione, cura e riabilitazione del GAP, approvato dal Ministero della salute, sentito l'Osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

3. Il piano di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), ed è trasmesso al Ministero della salute che lo approva, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

4. Le iniziative previste dal piano pluriennale di cui al comma 2 sono realizzate dall'Azienda USL in collaborazione con la Regione, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la casa da gioco di Saint-Vincent e il terzo settore, nei limiti delle risorse statali disponibili.".

2. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 14/2015 è sostituita dalla seguente: "Prevenzione e contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo".

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13

(Disposizioni in materia di pesca e caccia. Modificazioni alle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 34, e 27 agosto 1994, n. 64)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta), le parole "lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 20.000".

2. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta autorizzazione è rilasciata in base ai criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale.".

Art. 14

(Misure urgenti per l'accertamento della conoscenza della lingua francese nell'ambito delle procedure concorsuali ordinarie, bandite nell'anno 2020 per il personale docente)

1. Al fine di contenere il rischio di contagio da agenti virali trasmissibili conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i candidati che superano l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese nella sessione ordinaria di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione), prevista per il mese di settembre 2021, e che risultano iscritti alle procedure concorsuali di cui ai decreti del Presidente della Regione n. 233 e n. 234 del 9 giugno 2020 sono esonerati dalle analoghe prove di accertamento della lingua francese previste nell'ambito dei rispettivi bandi. L'accertamento del superamento della prova avviene d'ufficio.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 16

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.