Legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 31 luglio 2012, n. 23

Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche.

(B.U. del 4 settembre 2012, n. 37)

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), disciplina le attività dirette a garantire la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni sul territorio regionale, interamente classificato a bassa sismicità, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle opere e delle costruzioni, nonché le modalità e i criteri per l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza.

2. I Comuni, in forma singola o associata, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, concorrono al conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle nuove costruzioni relative ad edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità; per le costruzioni esistenti, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli interventi di adeguamento o di miglioramento, secondo quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, definite ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del d.P.R. 380/2001.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui al comma 1.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e).

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione:

a) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei Comuni, in forma singola o associata, nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento nel territorio regionale;

b) promuove la diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico a favore della collettività, nonché la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

c) assicura un'adeguata consulenza ai Comuni, in forma singola o associata, e forme di collaborazione con gli ordini e i collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;

d) promuove lo sviluppo di un sistema informativo integrato che costituisca il supporto tecnologico alla gestione dei procedimenti in materia sismica.

2. La Regione può, altresì, promuovere, programmare e svolgere studi, analisi e ricerche sul rischio sismico, anche attraverso apposite convenzioni con le università, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e altri centri specializzati, e partecipare a progetti comunitari e nazionali in materia.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali:

a) definisce la classificazione delle zone sismiche del territorio regionale;

b) stabilisce le modalità di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, così come definite dalla normativa vigente;

c) individua, ai fini di cui all'articolo 9, gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

d) stabilisce le modalità di effettuazione del controllo a campione dei progetti previsto dall'articolo 8 e le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti;

e) definisce gli indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, in conformità al d.P.R. 380/2001;

f) definisce i criteri generali per individuare i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono, ai fini di cui alla presente legge, carattere sostanziale, nonché la documentazione con cui dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi;

g) definisce la documentazione tecnica necessaria all'avvio degli interventi di cui all'articolo 2, commi l e 2, compresi i contenuti della scheda informativa di cui all'articolo 7, comma 3;

h) definisce le modalità di presentazione in formato elettronico e in via telematica della documentazione di cui alla lettera g);

i) definisce ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, necessario all'applicazione della presente legge.

4. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni, in forma singola o associata, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:

a) a svolgere le attività connesse alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), e alla trasmissione della stessa alla struttura regionale competente in materia sismica, di seguito denominata struttura competente, ai sensi dell'articolo 7;

b) alla gestione e all'aggiornamento dei registri delle denunce dei progetti di cui all'articolo 93, comma 6, del d.P.R. 380/2001.

Art. 5

(Normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica)

1. Le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, definite ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del d.P.R. 380/2001, trovano applicazione su tutto il territorio regionale per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo degli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

Art. 6

(Rapporto con il titolo abilitativo edilizio)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, soggetti a segnalazione di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) di cui all'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), la documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è allegata alla segnalazione medesima.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, che possono essere realizzati previo rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 60 della l.r. 11/1998, la presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è effettuata dopo il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

Art. 7

(Presentazione della documentazione)

1. La documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è presentata in via telematica con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h).

2. Contestualmente alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), i Comuni, in forma singola o associata, procedono alla verifica formale della completezza e della regolarità dell'elenco della documentazione e restituiscono al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia della documentazione presentata con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

3. I Comuni, in forma singola o associata, entro il termine di cinque giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), trasmettono una scheda informativa recante gli estremi e la classificazione di ogni progetto depositato, alla struttura competente, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato il deposito.

4. La presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito.

5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica, la presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.P.R. 380/2001.

Art. 8

(Procedure di controllo)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono soggetti a verifica a campione sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica da parte della struttura competente con il metodo del sorteggio di un numero non inferiore al 10 per cento dei progetti depositati.

2. La struttura competente, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), comunica al soggetto che ha effettuato il deposito e al Comune territorialmente competente se il relativo progetto, all'esito del sorteggio di cui al comma 1, è sottoposto a verifica.

3. I Comuni, in forma singola o associata, trasmettono alla struttura competente la documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), relativa ai progetti che sono stati sorteggiati per la verifica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d).

4. L'esito positivo della verifica è comunicato al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto e ai Comuni, in forma singola o associata, interessati dal dirigente della struttura competente entro novanta giorni dalla data del deposito medesimo e può contenere eventuali prescrizioni. Decorso tale termine, l'esito della verifica si intende positivo.

5. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, il dirigente della struttura competente sospende i lavori con provvedimento notificato al proprietario, al direttore dei lavori, al costruttore o appaltatore delle opere, e comunicato al Comune territorialmente competente. Gli ulteriori provvedimenti sono adottati dagli organi competenti in conformità al d.P.R. 380/2001.

Art. 9

(Edifici di interesse strategico)

1. La struttura competente procede alla verifica del rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica di tutti i progetti relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché agli edifici e alle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c).

Art. 10

(Costruzioni di legno e di muratura)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, relativi ad opere costituite da strutture portanti realizzate con elementi di legno strutturale oppure con struttura portante di muratura, sono assoggettati alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), e alla verifica di cui all'articolo 8.

Art. 11

(Edifici di speciale importanza artistica e centri storici)

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio n. 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e alla relativa normativa tecnica, per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o, comunque, di interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o privati.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, limitatamente a quelli che comportano l'adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica definite ai sensi dell'articolo 83 del d.P.R. 380/2001, e comma 2, riguardanti gli edifici situati nelle zone A dei piani regolatori generali comunali (PRG), si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo. In tali casi, gli interventi possono essere meno efficaci in termini di sicurezza sismica ai soli fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e di conservazione degli elementi di pregio degli edifici.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il progettista assevera che l'intervento previsto per il miglioramento sismico dell'edificio è quello tecnicamente più efficace rispetto alle esigenze di tutela e di conservazione dell'edificio medesimo.

Art. 12

(Collaudo statico)

1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è necessario effettuare il collaudo statico.

2. Il collaudo statico è normalmente eseguito in corso d'opera, tranne nei casi in cui tutti gli elementi portanti principali sono ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.

3. Contestualmente alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), il costruttore è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore e la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del medesimo.

4. Completate le opere strutturali, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al Comune territorialmente competente, alla struttura competente e al collaudatore che, nei sessanta giorni successivi, provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso il medesimo Comune.

5. (1)

6. Il collaudo è effettuato da ingegneri e architetti, abilitati ai sensi della normativa statale vigente, che non abbiano svolto alcun ruolo nelle attività di progettazione e di direzione dei lavori e non siano collegati professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.

Art. 13

(Sistema sanzionatorio)

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto nella parte II, capo IV, sezione III, del d.p.r. 380/2001.

2. Per le opere in cemento armato e a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo II, sezione III, del d.P.R. 380/2001.

Art. 14

(Diritti e spese di istruttoria)

1. Per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), e per le verifiche di cui all'articolo 8 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di diritti e di spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della Regione e dell'attività di conservazione e consultazione dei progetti da parte del Comune territorialmente competente.

2. L'importo e le modalità di versamento dei diritti e delle spese di cui al comma 1 sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale e fissati con riferimento all'entità e alla tipologia dell'intervento.

3. Il mancato versamento degli oneri di cui al comma 1 costituisce motivo di improcedibilità della domanda.

4. Sono escluse dalla corresponsione dei diritti e delle spese istruttorie di cui al comma 1 gli interventi effettuati a qualsiasi titolo da enti pubblici e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Art. 15

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente.

Art. 16

(Disposizioni transitorie)

1. Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano agli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, il cui permesso di costruire sia assentito o la cui SCIA edilizia sia presentata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), continua ad applicarsi la vigente classificazione sismica del territorio regionale.

Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge è determinato in annui euro 15.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nella parte prima dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 nell'unità previsionale di base 1.11.8.11 (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro), UPB 1.13.5.20 (Progetti e sperimentazione in ambito informatico e telematico - parte investimenti) e UPB 1.3.1.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.3.1.10 (Servizi e spese generali).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'art. 12 recitava:

"5. Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche della produzione del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni, previsto all'articolo 62 del d.P.R. 380/2001.".