Legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 - Testo vigente
Legge regionale 23 luglio 2010, n. 23
Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali.
(B.U. 24 agosto 2010, n. 35)
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Definizione degli interventi
Art. 3 - Percorsi di sostegno
Art. 4 - Condizioni di accesso
Art. 5 - Minimo vitale
CAPO II
INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI, DEI GIOVANI ADULTI E DELLE LORO FAMIGLIE
Art. 6 - Assegno post-natale
Art. 7 - Voucher per il servizio di tata familiare
Art. 8 - Assegni di cura per affidamenti
Art. 9 - Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori
Art. 10 - Voucher per la partecipazione a soggiorni di vacanza
Art. 11 - Voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola
Art. 11bis - Voucher per la frequenza del servizio di doposcuola
Art. 12 - Contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia
CAPO III
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA
Art. 13 - Contributi per l'inclusione sociale
Art. 14 - Contributi straordinari
Art. 15 - Contributi straordinari per spese sanitarie
Art. 15bis - Contributi a sostegno dell'autonomia delle donne vittime di violenza
Art. 16 - Procedure
Art. 17 - Progetti
CAPO IV
INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
Art. 18 - Assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione
Art. 19 - Contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative
Art. 20 - Voucher per l'acquisto di servizi
Art. 21 - Contributi a favore di soggetti con disabilità di tipo sensoriale
Art. 21bis - Contributi a favore di persone con disabilità gravissima o affette da sindrome laterale amiotrofica SLA
Art. 22 - Contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 - Rinvio
Art. 24 - Revoca
Art. 25 - Clausola valutativa
Art. 26 - Abrogazioni
Art. 27 - Titolarità degli oneri finanziari
Art. 28 - Disposizioni finanziarie
Art. 29 - Entrata in vigore
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina gli interventi economici di sostegno e promozione sociale che la Regione eroga per il sostegno e lo sviluppo delle famiglie, anche composte da un solo soggetto, secondo principi di pari opportunità, non discriminazione e universalità, in conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia. (01)
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono erogati al fine di prevenire, superare, ridurre e rimuovere le condizioni di bisogno e gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono provocare situazioni di difficoltà e di emarginazione negli ambienti di vita, studio e lavoro, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del benessere psicofisico.
3. In particolare, gli interventi di cui alla presente legge rientrano nell'ambito di un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale e sono diretti a sostenere le famiglie nel far fronte:
a) al mantenimento e alla crescita dei figli;
b) al sostegno nella cura di persone non autosufficienti;
c) alle situazioni di difficoltà economica.
(Definizione degli interventi)
1. Gli interventi di cui alla presente legge si articolano in:
a) assegni di cura e per l'autonomia;
b) titoli per l'acquisto di servizi, di seguito denominati voucher;
c) contributi.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono volti a sostenere il lavoro di cura a favore di persone in condizione di non autosufficienza, o di minori, oppure progetti di autonomia e sono erogati:
a) alle persone interessate, qualora siano in grado di procurarsi direttamente le prestazioni sociali e socio-sanitarie previste dal piano assistenziale individualizzato o qualora siano titolari di progetti di autonomia;
b) alle famiglie, anche non legate da vincolo di parentela con il beneficiario dell'assegno, che garantiscono direttamente o tramite assistenti personali le prestazioni socio-assistenziali previste dal piano assistenziale individualizzato, per consentirne la permanenza a domicilio, purché abbiano relazioni di fiducia con la persona da assistere;
c) alle famiglie o comunità di tipo familiare che accolgono minori in affidamento.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzati all'acquisto di specifiche prestazioni di carattere socio-assistenziale e socio-educativo erogate da personale competente.
4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), consistono in erogazioni in denaro al fine di migliorare la qualità della vita e di consentire il raggiungimento di condizioni minime di autonomia o di autosufficienza.
5. Gli interventi di cui alla presente legge possono avere carattere di:
a) continuità di breve e medio periodo, qualora siano finalizzati all'integrazione del reddito del nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari;
b) straordinarietà, immediatezza e temporaneità per far fronte a situazioni di emergenza;
c) specificità, in quanto finalizzati ad esigenze e bisogni particolari.
(Percorsi di sostegno)
1. I destinatari degli interventi di cui alla presente legge, quando previsto espressamente dalla medesima o dalle sue disposizioni attuative, sono coinvolti all'interno di un percorso di sostegno mediante la presa in carico da parte del servizio sociale o socio-sanitario, finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.
2. (01a)
3. Il percorso di sostegno si articola in tre fasi:
a) valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la definizione condivisa della domanda espressa dall'interessato, considerando e mettendo in relazione le risorse personali, quelle della sua famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
b) predisposizione di un piano assistenziale individualizzato, anche avvalendosi dei competenti servizi socio-sanitari o del lavoro, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte del soggetto interessato e dei componenti il nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno;
c) verifica degli impegni assunti e degli esiti dell'intervento.
4. Il percorso di sostegno è verificato in itinere mediante un sistema di monitoraggio e di valutazione che ne accerta gli esiti in termini di acquisita autonomia delle persone prese in carico.
(Condizioni di accesso) (02)
1. Lo strumento per garantire l'equità di accesso agli interventi di cui alla presente legge è individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)).
(Minimo vitale) (03)
1. La soglia economica di sussistenza mensile per il singolo nucleo familiare, di seguito denominato minimo vitale, si calcola moltiplicando il valore stabilito annualmente ai sensi del comma 2 per la scala di equivalenza del nucleo di riferimento, come definita ai fini dell'ISEE.
2. L'importo del minimo vitale è aggiornato annualmente con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza economica, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.
CAPO II
INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI, DEI GIOVANI ADULTI E DELLE LORO FAMIGLIE
(Assegno post-natale) (1)
(Voucher per il servizio di tata familiare)
1. La struttura regionale competente in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia eroga voucher, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, alle famiglie dei minori residenti nel territorio regionale di età compresa tra tre mesi e tre anni a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'utilizzo del servizio di tata familiare.
2. Il voucher di cui al comma 1 è erogato esclusivamente per il servizio reso dalle tate familiari iscritte al registro regionale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4).
(Assegni di cura per affidamenti e collocazione in struttura) (1a)
1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga assegni di cura:
a) per l'affidamento familiare a carattere residenziale o a tempo parziale a parenti o a terzi;
b) per la collocazione presso strutture residenziali per minori o per genitore-bambino o gruppo appartamento.
2. Gli assegni di cura per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono svincolati dalla situazione economica della famiglia affidataria; l'importo degli assegni, differenziato in base alla tipologia di affidamento, è stabilito con deliberazione della Giunta regionale e rivalutato annualmente.
3 Gli assegni di cura per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono concessi per la copertura della spesa totale della retta di ospitalità e di altri interventi ritenuti idonei previsti nel progetto di presa in carico da parte dei servizi sociali o socio-sanitari.
4. Gli assegni di cura di cui al comma 1, lettera a), sono concessi a favore di:
a) minori residenti nel territorio regionale che, a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o di provvedimenti da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), siano allontanati dal nucleo d'origine;
b) minori residenti nel territorio regionale in situazione di vulnerabilità per i quali i servizi sociali o socio-sanitari regionali ritengono opportuna l'attivazione di un sostegno a tempo parziale da parte di famiglie disponibili all'accoglienza;
c) minori presenti nel territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente;
d) giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni, la cui presa in carico è a capo dei servizi sociali regionali o socio-sanitari territoriali, per i quali nella minore età era stato disposto un affidamento familiare e per i quali viene valutata la necessità della prosecuzione della loro permanenza presso la famiglia affidataria, nell'ambito di un progetto elaborato dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, concordato con le parti in continuità con il progetto precedente;
e) gestanti o genitore con figli minori residenti nel territorio regionale che necessitano di tutela e protezione a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o sulla base di progetti predisposti dai competenti servizi sociali o socio-sanitari territoriali;
f) gestanti o genitore con figli minori presenti nel territorio regionale per i quali si rende necessaria una collocazione temporanea e urgente.
5. Gli assegni di cura di cui al comma 1, lettera b), sono concessi a favore di:
a) minori residenti nel territorio regionale che, a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o di provvedimenti da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l. 184/1983, siano allontanati dal nucleo d'origine;
b) minori presenti nel territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente;
c) giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni residenti nel territorio regionale, in situazione di disagio e a rischio di devianza o marginalità, in carico ai servizi socio-sanitari territoriali e inseriti in un progetto per il raggiungimento dell'autonomia in carenza o assenza di supporti da parte della rete familiare;
d) giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni presenti nel territorio regionale per i quali l'Amministrazione regionale ha esercitato la tutela fino alla maggiore età;
e) gestanti o genitori con figli minori residenti nel territorio regionale che necessitano di tutela e protezione a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o sulla base di progetti predisposti dai competenti servizi socio-sanitari territoriali;
f) gestanti o genitori con figli minori presenti nel territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente.
(Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori) (1b)
1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga anticipatamente al genitore affidatario o ad altro soggetto cui è affidato il minore residente nel territorio regionale l'assegno di mantenimento a tutela del medesimo, qualora non sia corrisposto dall'obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dai competenti organi giudiziari.
2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato, su istanza del genitore affidatario o di altro soggetto cui è affidato il minore, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, e può essere rinnovato fino a un massimo di trentasei mesi, previa verifica dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'assegno è erogato in misura pari alla somma stabilita dal provvedimento dei competenti organi giudiziari, purché in misura non superiore al valore stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'erogazione in via anticipata dell'assegno di mantenimento a tutela del minore è subordinata alla presentazione della documentazione prevista con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il genitore affidatario o altro soggetto cui è affidato il minore deve comunicare alla struttura regionale competente in materia di assistenza economica, entro dieci giorni dal suo verificarsi:
a) l'adempimento da parte dell'obbligato;
b) qualsiasi variazione, anche di carattere temporaneo, della propria situazione personale ed economica potenzialmente idonea a incidere sul perdurare dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno di mantenimento.
6. In caso di violazione di quanto disposto al comma 5, il beneficiario decade dal diritto a percepire il contributo e l'istanza non può essere ripresentata per un periodo non inferiore a cinque anni.
(Voucher per la partecipazione a soggiorni di vacanza) (1c)
(Voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi e convitti) (2)
1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga voucher, il cui importo è determinato con deliberazione della Giunta regionale, per la frequenza, durante l'anno scolastico, di collegi e convitti presenti nel territorio regionale da parte di minori frequentanti istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado e percorsi di formazione professionale.
2. I voucher sono concessi a favore di:
a) minori residenti nel territorio regionale;
b) minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda;
c) minori profughi di guerra domiciliati stabilmente nel territorio regionale.
3. Al fine di garantire la conclusione del percorso scolastico, gli interventi di cui al comma 2, lettera a), sono estesi fino al compimento del ventunesimo anno di età; l'importo del relativo voucher, determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, può garantire la totale copertura della retta mensile a carico delle famiglie.
(Voucher per la frequenza del servizio di doposcuola) (2a)
1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga voucher, il cui importo è determinato con deliberazione della Giunta regionale, per la frequenza durante l'anno scolastico di servizi di doposcuola, organizzati da enti pubblici o privati con le modalità previste dalla predetta deliberazione.
2. I voucher sono concessi a favore di:
a) minori residenti nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda;
b) minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale;
c) minori profughi di guerra domiciliati stabilmente nel territorio regionale.
(Contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia)
1. La struttura regionale competente in materia di tutela dei minori eroga contributi, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, a favore di giovani adulti residenti nel territorio regionale di età compresa tra diciotto e ventuno anni, in situazione di disagio e a rischio di devianza o marginalità, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, nell'ambito di un progetto per facilitare il raggiungimento dell'autonomia. In casi eccezionali segnalati dal competente servizio sociale o socio-sanitario e valutati dalla struttura regionale competente, i contributi possono essere concessi fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
CAPO III
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA
(Contributi per l'inclusione sociale) (3)
1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga, nell'ambito del percorso di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3, contributi mensili a favore dei nuclei familiari, residenti nel territorio regionale, che dispongono di una situazione economica inferiore all'importo di cui all'articolo 5. Nel caso in cui la situazione economica sia superiore al predetto importo, per i quali i servizi sociali o socio-sanitari territoriali ravvedano comunque una necessità di intervento, la commissione di cui all'articolo 16 valuta l'erogazione del contributo purché la situazione economica del nucleo non superi il doppio dell'importo di cui all'articolo 5.
2. L'ammontare dei contributi è determinato dalla differenza tra l'importo del minimo vitale di cui all'articolo 5 e il valore della situazione economica del richiedente determinata ai sensi dell'articolo 4.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi per un periodo di tempo sufficiente a risolvere la situazione di disagio economico e sono sospesi nel caso in cui i servizi sociali territoriali segnalino alla struttura regionale competente in materia di assistenza economica che il richiedente abbia rifiutato altre soluzioni propostegli, alternative rispetto all'erogazione di un sussidio economico, ivi comprese quelle di tipo lavorativo.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, i contributi di cui al presente articolo sono concessi con carattere di continuità, per ciascun anno solare, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, allorquando il nucleo familiare sia composto:
a) esclusivamente da componenti ultrasessantacinquenni;
b) da componenti ultrasessantacinquenni e da soggetti maggiorenni con certificazione di totale inabilità lavorativa accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).
5. Sono esclusi dalla fruizione dei contributi di cui al presente articolo i nuclei familiari:
a) che risultino proprietari o intestatari di beni mobili e immobili, le cui caratteristiche e valore sono determinati con deliberazione della Giunta regionale;
b) che rifiutino di aderire al percorso di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3, concordato con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione e attuazione del medesimo;
c) di cui almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
d) di cui almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;
e) ospiti di strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un solo soggetto.
(Contributi straordinari) (4)
1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga, nell'ambito del percorso di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3, contributi straordinari a favore dei nuclei familiari:
a) residenti nel territorio regionale che hanno sostenuto o devono sostenere spese, regolarmente documentate, che causano un disagio di particolare rilevanza sulla situazione economica del nucleo familiare;
b) temporaneamente presenti nel territorio regionale, allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettera a), i nuclei familiari, il cui valore della situazione economica, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, non superi il doppio dell'importo di cui all'articolo 5.
3. Sono esclusi dalla fruizione dei contributi di cui al presente articolo i nuclei familiari:
a) che risultino proprietari o intestatari di beni mobili e immobili, le cui caratteristiche e valore sono determinate con deliberazione della Giunta regionale;
b) che rifiutino di aderire al percorso di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3, concordato con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione e attuazione del medesimo;
c) di cui almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
d) di cui almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;
e) ospiti di strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un solo soggetto.
(Contributi straordinari per spese sanitarie) (5)
(Contributi a sostegno dell'autonomia delle donne vittime di violenza) (6)
1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga, nell'ambito del percorso di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3, contributi mensili per percorsi di autonomia e di emancipazione per le donne maggiorenni e residenti nel territorio regionale vittime di violenza, senza o con figli minori, in situazione di difficoltà economica e la cui condizione di donna vittima di violenza sia certificata dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, da centri antiviolenza o dalle case rifugio, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.
2. Il contributo, previsto per un periodo massimo di dodici mensilità, è destinato a sostenere le spese necessarie per favorire l'indipendenza personale, economica e sociale delle donne vittime di violenza e ai fini della sua concessione si prescinde dalla presentazione dell'ISEE, qualora nel nucleo familiare sia presente anche il soggetto maltrattante.
3. Le beneficiarie del contributo di cui al presente articolo devono aderire e sottoscrivere il patto finalizzato all'acquisizione della propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica, in accordo con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali e con il centro antiviolenza o la casa rifugio.
4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi aventi le medesime finalità.
(Procedure) (7)
1. Le richieste di contributo di cui all'articolo 12 e di cui al presente capo devono essere corredate dal progetto relativo al percorso di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3, e sono sottoposte alla valutazione di un'apposita commissione, che non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, composta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza economica o suo delegato, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi alla persona o suo delegato e da un rappresentante degli enti locali, individuato dal Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta, che, previa valutazione tecnica, esprime un parere obbligatorio e vincolante sulla concessione dei contributi.
2. La commissione di cui al comma 1 può disporre che i contributi di cui all'articolo 12 e di cui al presente capo siano erogati a terzi, qualora si renda necessario garantire un loro corretto utilizzo da parte del richiedente, in relazione ai contenuti del progetto di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3.
3. La commissione di cui al comma 1 può effettuare ogni opportuna verifica al fine di accertare la reale sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 12 e di cui al presente capo.
4. In casi eccezionali di estrema urgenza, il dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza economica, su richiesta dei servizi sociali o socio-sanitari territoriali, può concedere un contributo idoneo a far fronte alle esigenze immediate ed eventualmente richiedere l'anticipazione al servizio di cassa economale previo impegno sul pertinente capitolo di bilancio.
(Progetti)
1. Per le finalità di cui al presente capo, la Giunta regionale può approvare, con propria deliberazione, il finanziamento di progetti destinati a persone che versano in situazioni di povertà ed esclusione sociale, stabilendone requisiti e criteri di valutazione.
2. I progetti di cui al comma 1 devono avere quale obiettivo l'avvio, l'ampliamento o l'innovazione di centri e servizi, operanti nel territorio regionale, di pronta accoglienza e per l'accompagnamento e il reinserimento sociale e possono essere presentati da enti locali della Valle d'Aosta e da enti del terzo settore aventi una sede operativa stabile nel territorio regionale. (8)
CAPO IV
INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
(Assegni di cura a sostegno della domiciliarità) (9)
1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga assegni di cura a favore di persone di età pari o superiore a sessantacinque anni che fanno ricorso all'assistenza domiciliare privata a causa delle loro condizioni psico-fisiche compromesse e in stato di dipendenza cognitiva, funzionale o sanitaria tali da determinarne la non autosufficienza accertata dalle disposizioni vigenti in materia.
2. È ammessa la concessione di assegni di cura in favore di minori qualora gli stessi siano in possesso della certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della l. 104/1992.
3. Gli assegni di cura sono erogati per il pagamento di assistenti personali assunti direttamente dalla persona non autosufficiente o, se impossibilitata, dal coniuge, dal convivente in unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), da un parente o affine entro il secondo grado o dal legale rappresentante del beneficiario. Tali assegni non sono erogati qualora l'assistente personale sia il coniuge derivante da matrimonio o unione civile, un parente o un affine entro il secondo grado della persona da assistere.
4. Gli assegni di cura sono concessi a:
a) residenti nel territorio regionale da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, che concordano preventivamente con i competenti servizi sociali o socio-sanitari territoriali un progetto di mantenimento a domicilio;
b) residenti nel territorio regionale da meno di due anni dalla data di presentazione della domanda ma che sono stati residenti nel territorio regionale, in modo continuativo, per un periodo non inferiore a cinque anni, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di mantenimento a domicilio;
c) residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda, che accolgono un proprio familiare non residente nel territorio regionale, nelle more del perfezionamento del trasferimento della residenza dello stesso, che deve avvenire, in ogni caso, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, e avente un grado di parentela pari al primo, previo progetto concordato con i competenti servizi socio-sanitari territoriali.
5. Nel caso di minori di cui al comma 2, nell'applicazione dei requisiti di cui al comma 4 rileva la residenza dei genitori.
6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con i contributi di cui agli articoli 21bis e 22.
(Contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative) (10)
1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga contributi per il pagamento delle quote assistenziali a carico dell'utente in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative private a favore di persone non autosufficienti, affette da gravi patologie invalidanti la cui non autosufficienza è accertata dalle disposizioni vigenti in materia, che non possono permanere al loro domicilio, al fine di garantire alle medesime un'adeguata assistenza.
2. I contributi sono concessi a:
a) residenti nel territorio regionale da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di inserimento;
b) residenti nel territorio regionale da meno di tre anni dalla data di presentazione della domanda ma che sono stati residenti nel territorio regionale, in modo continuativo, per un periodo non inferiore a tre anni, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di inserimento;
c) residenti nel territorio regionale da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda, già inseriti in strutture private con retta a totale carico dell'interessato o dei suoi familiari per un periodo non inferiore a due anni, che per sopravvenuti motivi economici presentano domanda di contributo e per i quali i competenti servizi socio-sanitari territoriali confermano il progetto di inserimento nella struttura, salvo che non esistano possibilità di inserimento in strutture pubbliche o i servizi suddetti valutino l'opportunità, per il benessere psicofisico dell'interessato, di permanere nella struttura privata.
3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti residenti nel territorio regionale per periodi inferiori a quelli previsti dal comma 2, in presenza di progetti di inserimento basati sulla segnalazione, da parte dei servizi sociali o socio-sanitari territoriali al dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza economica, di situazioni caratterizzate dall'assenza o dall'inadeguatezza di reti familiari e di altre risorse tali da rendere l'istituzionalizzazione priva di alternative.
(Voucher per l'acquisto di servizi) (11)
1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga un voucher annuale, il cui importo è determinato con deliberazione della Giunta regionale, a favore di persone residenti nel territorio regionale con handicap grave, come definito dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Il voucher deve essere utilizzato dal soggetto avente diritto per l'acquisto di servizi privati finalizzati a migliorare la qualità della vita preventivamente concordati con i servizi sociali territorialmente competenti, fermo restando l'obbligo di documentare le spese sostenute.
(Contributi a favore di soggetti con disabilità di tipo sensoriale) (11a)
(Contributi a favore di persone con disabilità gravissima o affette da sindrome laterale amiotrofica SLA) (12)
1. La Regione, tramite la competente struttura, al fine di rimuovere l'esclusione sociale e favorire l'autonomia e la permanenza presso il proprio domicilio a persone in condizione di disabilità gravissima, ivi comprese le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), eroga contributi a copertura delle spese derivanti dall'assunzione diretta di uno o più assistenti personali o un contributo mensile se a farsi carico dell'assistenza è un caregiver familiare.
2. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a favore di:
a) persone, di età fino a sessantacinque anni, con disabilità gravissima, ossia riconducibile ai parametri definiti dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016), residenti nel territorio regionale, che necessitano di assistenza vigile e continuativa nonché di sostegno intensivo, differenziato sulla base dell'intensità del sostegno necessario, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche;
b) ultrasessantacinquenni residenti nel territorio regionale affetti da sclerosi laterale amiotrofica, da gravi forme di demenza o da morbo di Alzheimer, di cui alle scale illustrate negli allegati al d.m. 26 settembre 2016 o comunque già in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) antecedentemente al compimento del sessantacinquesimo anno di età e per i quali la disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie legate all'invecchiamento.
3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità attuative dei contributi previsti dal presente articolo. A tal fine, per l'individuazione della figura del caregiver familiare, la Giunta regionale fa riferimento alla definizione di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro o con qualsiasi altro intervento pubblico concesso per le medesime finalità.
(Contributi per la vita indipendente a favore di persone con disabilità) (13)
1. La Regione, tramite la competente struttura, garantisce alle persone con disabilità il diritto a una vita indipendente nel pieno rispetto della loro autodeterminazione, della loro dignità e autonomia, favorendo l'integrazione e la partecipazione alla vita sociale. A tal fine, eroga contributi a copertura delle spese derivanti dall'assunzione diretta di uno o più assistenti personali, fermo restando l'obbligo di documentare le spese sostenute.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo le persone residenti nel territorio regionale con handicap in situazione di gravità, come definito dall'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992, di età compresa tra diciotto e sessantacinque anni.
3. I progetti individualizzati relativi agli interventi di cui al presente articolo sono preventivamente concordati tra il beneficiario e i servizi socio-sanitari territoriali.
4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con i contributi di cui agli articoli 18 e 21bis.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
(Rinvio)
1. I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione degli stessi sono periodicamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale. (14)
(Revoca)
1. La struttura regionale competente dispone, con provvedimento del dirigente responsabile, la revoca degli interventi economici di cui alla presente legge qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari ai fini dell'ottenimento dei medesimi.
2. Gli interventi economici di cui alla presente legge sono, inoltre, revocati qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi previsti dalla presente legge o dai provvedimenti attuativi della medesima.
3. La revoca comporta l'obbligo di restituire l'intero ammontare dell'intervento economico eventualmente già erogato, maggiorato dei relativi interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del medesimo, nel caso di cui al comma 1, ovvero dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca, nel caso di cui al comma 2.
4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
5. La ripetizione è esclusa nel caso in cui il debitore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca, comprovi di possedere un indicatore regionale della situazione economica, con esclusione dell'importo dell'intervento economico revocato, pari o inferiore all'importo del minimo vitale stabilito ai sensi dell'articolo 5, fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
(Clausola valutativa)
1. Al fine di monitorare l'attuazione della presente legge e di valutarne gli effetti, la Giunta regionale , per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, trasmette con cadenza annuale alla Commissione consiliare competente una relazione sui seguenti aspetti: (15)
a) lo stato di attuazione degli interventi previsti, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate;
b) le tipologie dei soggetti beneficiari, le risorse stanziate ed erogate.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 1° giugno 1984, n. 17;
b) la legge regionale 3 maggio 1993, n. 22;
c) la legge regionale 27 maggio 1994, n. 19;
d) il regolamento regionale 20 giugno 1994, n. 3;
e) gli articoli 13, 17, 19 e 19bis della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44;
f) il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18;
g) gli articoli 24 e 25 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38;
h) l'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31;
i) gli articoli 15 e 16 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21;
j) l'articolo 28 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4.
2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al comma 1.
(Titolarità degli oneri finanziari) (16)
1. Qualora si renda necessaria o sia disposta, nei confronti di minori non residenti nel territorio regionale, la collocazione in affidamento familiare, in comunità di tipo familiare o in strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie situate nel territorio regionale, la titolarità degli oneri finanziari è in capo al Comune di residenza, previamente informato, del genitore che esercita la potestà genitoriale nel momento della collocazione.
2. Le prestazioni obbligatorie di natura sociale di cui alla presente legge, a favore di cittadini non residenti nel territorio regionale in stato di bisogno ed inseriti presso strutture residenziali socio-assistenziali gestite da istituzioni pubbliche o private, sono assicurate alle medesime con spesa a carico del Comune, previamente informato, presso il quale il cittadino ha la residenza ed è iscritto ai registri d'anagrafe e di stato civile al momento dell'ingresso in struttura.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1, rideterminato dall'allegato 2 alla legge di stabilità regionale, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) del titolo I (Spese correnti). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995. (17)
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2010/2012 nel fondo regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2001 iscritto nell'area omogenea 1.8.1. (Fondo regionale per le politiche sociali) - unità previsionale di base 1.8.1.10 (Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali).
2bis. (18)
3. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato renderanno disponibili per le finalità coerenti con quelle di cui alla presente legge. (19)
4. I recuperi derivanti dalle somme anticipate nonché dalle revoche degli interventi economici di cui agli articoli 9, 24 e 27, compresi eventuali interessi e sanzioni, sono introitati nello stato di previsione della parte entrata del bilancio della Regione.
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
___________________________________
(01) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 3 recitava:
"1. I destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono coinvolti all'interno di un percorso di sostegno mediante la presa in carico da parte del servizio sociale o socio-sanitario, finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.".
(01a) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 3 recitava:
"2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, gli interventi per i quali non si applica il comma 1, in considerazione della natura del sostegno economico erogato.".
(02) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'articolo 4 recitava:
(Condizioni di accesso)
1. Lo strumento per garantire l'equità di accesso agli interventi di cui alla presente legge è individuato nell'indicatore regionale della situazione economica (IRSE) di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004). (*)
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, per quali tipologie di intervento economico può essere considerata la situazione reddituale in essere all'atto della presentazione della domanda.".
(03) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'articolo 5 recitava:
(Minimo vitale)
1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'importo della soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale e lo rivaluta annualmente.".
(1) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Il comma 1 dell'articolo 6 era stato modificato dall'articolo 16, comma 7, della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18, nel modo seguente:
"1. La Regione concede un contributo, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, a favore dei minori residenti nel territorio regionale di età compresa tra zero e tre anni, da erogare per il primo anno di vita, a sostegno delle maggiori spese che le famiglie devono affrontare a seguito della nascita di un figlio.".
Nella formulazione originaria, l'articolo 6 recitava:
(Assegno post-natale)
1. La Regione concede un contributo, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, a favore dei minori residenti nel territorio regionale di età compresa tra zero e tre anni, da erogare per i primi tre anni di vita, a sostegno delle maggiori spese che le famiglie devono affrontare a seguito della nascita di un figlio.
2. In caso di affidamento preadottivo, di adozione e di affidamento familiare a terzi di durata almeno annuale, il contributo di cui al comma 1 è concesso a favore di minori di età compresa tra zero e cinque anni.
3. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative e le risorse finanziarie necessarie all'erogazione del contributo.".
(1a) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'articolo 8 recitava:
(Assegni di cura per affidamenti)
1. La struttura regionale competente in materia di tutela dei minori eroga assegni di cura per:
a) l'affidamento familiare a parenti o a terzi a carattere residenziale diurno o notturno;
b) la collocazione presso comunità di tipo familiare o presso gruppi appartamento.
2. Gli assegni di cura per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono svincolati dalla situazione economica della famiglia affidataria; l'importo degli assegni, differenziato in base alla tipologia di affidamento, è stabilito con deliberazione della Giunta regionale e rivalutato annualmente.
3. Gli assegni di cura per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono concessi per la copertura della spesa, totale o parziale, della retta di ospitalità e di altri interventi ritenuti idonei previsti nel progetto di presa in carico da parte dei servizi sociali o socio-sanitari.
4. Gli assegni di cura di cui al presente articolo sono concessi a favore di:
a) minori residenti nel territorio regionale che, a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o di provvedimenti da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), siano allontanati dal nucleo d'origine e affidati, temporaneamente, ad altra famiglia o comunità di tipo familiare o a gruppo appartamento, al fine di assicurarne il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;
b) minori presenti nel territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente;
c) giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni residenti nel territorio regionale, in situazione di disagio e a rischio di devianza o marginalità, in carico ai servizi socio-sanitari territoriali e inseriti in un progetto per il raggiungimento dell'autonomia in carenza o assenza di supporti da parte della rete familiare;
d) giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni presenti nel territorio regionale per i quali l'Amministrazione regionale ha esercitato la tutela fino alla maggiore età;
e) gestanti o genitori con figli minori residenti nel territorio regionale che necessitano di tutela e protezione a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o sulla base di progetti predisposti dai competenti servizi socio-sanitari territoriali;
f) gestanti o genitori con figli minori presenti nel territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente.
5. Per i beneficiari di cui al comma 4, lettere c) e d), in casi eccezionali, segnalati dal competente servizio sociale o socio-sanitario e valutati dalla struttura regionale competente, gli assegni di cura possono essere concessi fino al compimento del venticinquesimo anno di età.".
(1b) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'articolo 9 recitava:
(Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori)
1. La struttura regionale competente in materia di tutela dei minori eroga anticipatamente al genitore affidatario o ad altro soggetto cui è affidato il minore l'assegno di mantenimento a tutela del medesimo, qualora non sia corrisposto dall'obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dai competenti organi giudiziari.
2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato, su istanza del genitore affidatario o di altro soggetto cui è affidato il minore, con cadenza mensile per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, previa verifica dei seguenti requisiti:
a) residenza del minore nel territorio regionale;
b) residenza del genitore affidatario del minore o di altro soggetto cui il medesimo è affidato da almeno due anni nel territorio regionale;
c) possesso da parte del genitore affidatario o di altro soggetto cui è affidato il minore di un valore dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente non superiore al valore definito con deliberazione della Giunta regionale;
d) esistenza di un titolo esecutivo, fondato su un provvedimento dei competenti organi giudiziari, che stabilisca le modalità e l'importo di contribuzione da parte del genitore obbligato al mantenimento del minore;
e) esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato e non ottemperato.
3. L'erogazione dell'assegno ha durata annuale e può essere rinnovata su semplice istanza del genitore affidatario o di altro soggetto cui è affidato il minore, corredata di dichiarazione attestante il perdurare dei requisiti di cui al comma 2. L'assegno è erogato in misura pari alla somma stabilita dal provvedimento di cui al comma 2, lettera d), purché in misura non superiore al valore stabilito con deliberazione della Giunta regionale e annualmente rivalutato.
4. L'erogazione in via anticipata dell'assegno di mantenimento a tutela del minore è subordinata alla dichiarazione, da parte del genitore affidatario o di altro soggetto cui è affidato il minore, di surrogazione dell'Amministrazione regionale nei confronti dell'obbligato ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile e alla comunicazione a quest'ultimo, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, della medesima dichiarazione.
5. Il genitore affidatario o altro soggetto cui è affidato il minore deve comunicare alla struttura regionale competente, entro dieci giorni dal suo verificarsi:
a) l'adempimento da parte dell'obbligato;
b) qualsiasi variazione, anche di carattere temporaneo, della propria situazione personale ed economica potenzialmente idonea ad incidere sul perdurare dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno di mantenimento.
6. In caso di violazione di quanto disposto al comma 5, il beneficiario decade dal diritto a percepire il contributo e l'istanza non può essere ripresentata per un periodo non inferiore a cinque anni.".
(1c) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'articolo 10 recitava:
(Voucher per la partecipazione a soggiorni di vacanza)
1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga voucher, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, per la partecipazione dei minori residenti nel territorio regionale a soggiorni di vacanza estivi organizzati con finalità di socializzazione da enti pubblici o privati aventi una sede organizzativa stabile nel territorio regionale.".
(2) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Il comma 3 era già stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 24, nel modo seguente:
"3. Al fine di garantire la conclusione del percorso scolastico, gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono estesi fino al compimento del ventunesimo anno di età; l'importo del relativo voucher, determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, può garantire la totale copertura della retta mensile a carico delle famiglie."
Nella formulazione originaria, l'articolo 11 recitava:
(Voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola)
1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga voucher, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, per la frequenza, durante l'anno scolastico, di:
a) collegi e convitti presenti nel territorio regionale;
b) servizi di doposcuola offerti da enti pubblici e privati aventi una sede organizzativa stabile nel territorio regionale.
2. I voucher sono concessi a favore di:
a) minori residenti nel territorio regionale;
b) minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), possono essere estesi fino al compimento del ventunesimo anno di età, al fine di garantire la conclusione del percorso scolastico.
4. I voucher di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici economici di sostegno all'istruzione erogati per le medesime finalità.".
(2a) Articolo inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
(3) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Il comma 1 era già stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37, nel modo seguente:
"1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga, nell'ambito del piano assistenziale individualizzato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), contributi a favore dei nuclei familiari, come definiti ai fini ISEE dalla normativa statale vigente, residenti nel territorio regionale che dispongono di una situazione economica inferiore all'importo di cui all'articolo 5.".
La lettera c) del comma 5 dell'articolo 13 era già stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 13 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37, nel modo seguente:
"c) i cui componenti siano intestatari a qualunque titolo di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;".
Nella formulazione originaria, l'articolo 13 recitava:
(Contributi per l'inclusione sociale)
1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga, nell'ambito del piano assistenziale individualizzato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), contributi a favore delle famiglie, residenti nel territorio regionale che dispongono di una situazione economica inferiore all'importo di cui all'articolo 5.
2. L'ammontare dei contributi è determinato dalla differenza tra il valore della situazione economica del richiedente di cui all'articolo 4 e l'importo del minimo vitale stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5.
3. I contributi sono concessi per un periodo sufficiente a risolvere la situazione di disagio economico e sono sospesi nel caso in cui il richiedente rifiuti soluzioni alternative all'erogazione di un sussidio economico, ivi comprese quelle di tipo lavorativo.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, i contributi sono concessi con carattere di continuità, per ciascun anno solare, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, allorquando la famiglia sia composta:
a) esclusivamente da componenti ultrasessantacinquenni;
b) da componenti ultrasessantacinquenni e da soggetti maggiorenni con certificazione di totale inabilità lavorativa accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).
5. Sono escluse dalla fruizione dei contributi di cui al presente articolo le famiglie:
a) per le quali esistono soggetti tenuti a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, in grado di provvedere e aventi un valore dell'indicatore regionale della situazione economica superiore all'importo periodicamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale;
b) di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su uno o più beni immobili ovunque ubicati, la cui rendita catastale sia pari o superiore all'importo definito periodicamente con deliberazione della Giunta regionale, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
c) di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o abbia il possesso o la disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se i richiedenti sono proprietari o hanno il possesso o la disponibilità non occasionale di un bene mobile registrato a condizione che, stando alla valutazione di riviste specializzate, questo non superi il valore stabilito con deliberazione della Giunta regionale; tale limite non si applica se il bene mobile registrato è utilizzato per il trasporto di un componente il nucleo familiare per esigenze sanitarie o di disabilità adeguatamente certificate;
d) con disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento o di altri fondi per un valore pari o superiore a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale;
e) che rifiutino di aderire alla proposta di piano assistenziale individualizzato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), concordata con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione ed attuazione del medesimo;
f) di cui almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
g) di cui almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;
h) di cui almeno un componente abbia rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività tesa a favorirne l'inserimento lavorativo, proposti dalla pubblica amministrazione o da enti di formazione accreditati, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda;
i) ospiti di strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie, nel caso in cui la famiglia sia composta da un solo soggetto.".
(4) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Il comma 2 dell'articolo 14 era già stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37, nel modo seguente:
"2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettera a), i nuclei familiari, come definiti ai fini ISEE dalla normativa statale vigente il cui valore della situazione economica di cui all'articolo 4, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, non superi l'importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale. (5)
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 era già stata sostituita dal comma 4 dell'articolo 13 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37, nel modo seguente:
"b) i cui componenti siano intestatari a qualunque titolo di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;".
Nella formulazione originaria, l'articolo 14 recitava:
(Contributi straordinari)
1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga contributi a carattere straordinario a favore delle famiglie, con particolare riferimento ad esigenze di tutela dei minori:
a) residenti nel territorio regionale che hanno sostenuto o devono sostenere spese, regolarmente documentate, che causano un disagio di particolare rilevanza sulla situazione economica del nucleo familiare;
b) temporaneamente presenti nel territorio regionale, allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettera a), le famiglie il cui valore della situazione economica di cui all'articolo 4, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, non superi l'importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
3. Sono esclusi dalla fruizione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), le famiglie:
a) di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su uno o più beni immobili ovunque ubicati, la cui rendita catastale sia pari o superiore all'importo definito periodicamente con deliberazione della Giunta regionale, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o abbia il possesso o la disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se i richiedenti sono proprietari o hanno il possesso o la disponibilità non occasionale di un bene mobile registrato a condizione che, stando alla valutazione di riviste specializzate, questo non superi il valore stabilito con deliberazione della Giunta regionale; tale limite non si applica se il bene mobile registrato è utilizzato per il trasporto di un componente il nucleo familiare per esigenze sanitarie o di disabilità adeguatamente certificate;
c) con disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento o di altri fondi per un valore pari o superiore a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale;
d) che rifiutino di aderire alla proposta di piano assistenziale individualizzato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), concordata con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione ed attuazione del medesimo;
e) di cui almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
f) di cui almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;
g) di cui almeno un componente abbia rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività tesa a favorirne l'inserimento lavorativo, proposta dalla pubblica amministrazione o da enti di formazione accreditati nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda.
4. I contributi di cui al presente articolo non sono concessi:
a) per spese derivanti da mutui, finanziamenti o prestiti;
b) per spese per le quali è previsto un totale rimborso, ancorché a carico di altri enti pubblici;
c) per spese derivanti da acquisti di beni non di prima necessità;
d) per spese derivanti da imposte o tasse statali o regionali;
e) per spese derivanti da contravvenzioni, multe o fallimenti;
f) per spese derivanti dall'uso di servizi alla persona gestiti dagli enti locali;
g) a coloro che per le stesse spese hanno già avuto accesso al credito sociale ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale);
h) per ogni altra tipologia di spesa individuata con deliberazione della Giunta regionale.".
(5) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Il comma 2 era già stato modificato dal comma 5 dell'articolo 13 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37, nel modo seguente:
"2. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo i nuclei familiari, come definiti ai fini ISEE dalla normativa statale vigente, il cui valore della situazione economica di cui all'articolo 4, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, non superi l'importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale.".
Nella formulazione originaria, l'articolo 15 recitava:
(Contributi straordinari per spese sanitarie)
1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga contributi a carattere straordinario a favore delle famiglie, residenti nel territorio regionale, per spese sanitarie documentate ed effettivamente rimaste a carico del richiedente, detratti eventuali rimborsi a carico di altri soggetti, esclusivamente per casi di estrema gravità ed eccezionalità e nel limite massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta o da sostenere.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo le famiglie il cui valore della situazione economica di cui all'articolo 4, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, non superi l'importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
3. I contributi non sono concessi:
a) per spese derivanti dal ricorso a cure non riconosciute dal Servizio sanitario nazionale o regionale;
b) per prestazioni per le quali è prevista l'erogazione totale a qualunque titolo di contributi, comunque denominati, da parte del Servizio sanitario regionale o di terzi.".
(6) Articolo inserito dal comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
(7) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'articolo 16 recitava:
(Procedure)
1. Le richieste di contributo di cui al presente capo devono essere corredate del piano assistenziale individualizzato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), e sono sottoposte alla valutazione di apposite commissioni nominate dalla Giunta regionale e composte da personale dipendente dell'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali e da rappresentanti degli enti locali, nominati dal Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta, che, previa valutazione tecnica, esprimono un parere obbligatorio e vincolante sulla concessione dei contributi.
2. In casi eccezionali di estrema urgenza, il dirigente competente può concedere un contributo idoneo a far fronte alle esigenze immediate, in attesa del parere delle commissioni di cui al comma 1.
3. Le commissioni di cui al comma 1 possono disporre che i contributi di cui al presente capo siano erogati a terzi, qualora si renda necessario garantire un loro corretto utilizzo da parte del richiedente, in relazione ai contenuti del piano assistenziale individualizzato.
4. Le commissioni di cui al comma 1 possono effettuare ogni opportuna verifica al fine di accertare la reale sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione dei contributi di cui al presente capo.
5. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente capo aventi carattere di assoluta urgenza la struttura competente può richiedere anticipazioni al servizio di cassa economale previo impegno sul pertinente capitolo di bilancio.".
(8) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 17 recitava:
"2. I progetti di cui al comma 1 devono avere quale obiettivo l'avvio, l'ampliamento o l'innovazione di centri e servizi, operanti nel territorio regionale, di pronta accoglienza e per l'accompagnamento e il reinserimento sociale e possono essere presentati da enti locali della Valle d'Aosta e da organizzazioni di volontariato o altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi una sede operativa stabile nel territorio regionale.".
(9) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'articolo 18 recitava:
(Assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione)
1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga assegni di cura a favore di persone non autosufficienti, affette da gravi patologie invalidanti, al fine di garantire la permanenza a domicilio ed evitare l'istituzionalizzazione delle medesime.
2. Gli assegni di cura sono erogati per:
a) il pagamento di assistenti personali assunti direttamente dalla persona non autosufficiente o dai suoi familiari. Tali assegni non sono erogati qualora l'assistente personale sia un parente entro il secondo grado della persona da assistere;
b) riconoscere il lavoro di cura garantito dai familiari della persona non autosufficiente;
c) riconoscere il lavoro di cura garantito da famiglie anche non legate da vincoli di parentela con la persona non autosufficiente, purché abbiano relazioni di fiducia con la stessa.
3. Gli assegni di cura sono concessi a:
a) residenti nel territorio regionale da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di mantenimento a domicilio;
b) residenti nel territorio regionale da meno di due anni dalla data di presentazione della domanda ma che sono stati residenti nel territorio regionale, in modo continuativo, per un periodo non inferiore a cinque anni, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di mantenimento a domicilio;
c) famiglie residenti nel territorio regionale da almeno otto anni dalla data di presentazione della domanda, che accolgono un proprio familiare non residente nel territorio regionale e avente un grado di parentela pari al primo, previo progetto concordato con i competenti servizi socio-sanitari territoriali.
4. Gli assegni di cura per gli interventi di cui al comma 2 non sono tra loro cumulabili.
5. I criteri e le modalità per l'erogazione degli assegni di cura sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente e il Consiglio permanente degli enti locali.".
(10) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
La lettera c) del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1, aveva inserito il comma 2bis nel modo seguente:
"2bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti residenti nel territorio regionale per periodi inferiori a quelli previsti dal comma 2, in presenza di progetti di inserimento basati sulla segnalazione, da parte dei servizi sociali o socio-sanitari e del dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia, di situazioni caratterizzate dall'assenza o dall'inadeguatezza di reti familiari e di altre risorse tali da rendere l'istituzionalizzazione priva di alternative.".
Nella formulazione originaria, l'articolo 19 recitava:
(Contributi per il pagamento di rette in strutture socio- assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative)
1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative pubbliche o private a favore di persone non autosufficienti, affette da gravi patologie invalidanti, che non possono permanere al loro domicilio, al fine di garantire alle medesime un'adeguata assistenza.
2. I contributi sono concessi a:
a) residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di inserimento;
b) residenti nel territorio regionale da meno di cinque anni dalla data di presentazione della domanda ma che sono stati residenti nel territorio regionale, in modo continuativo, per un periodo non inferiore a cinque anni, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di inserimento;
c) residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda, già inseriti in strutture private con retta a totale carico dell'interessato o dei suoi familiari per un periodo non inferiore a due anni, che per sopravvenuti motivi economici presentano domanda di contributo e per i quali i competenti servizi socio-sanitari territoriali confermano il progetto di inserimento nella struttura, salvo che non esistano possibilità di inserimento in strutture pubbliche o i servizi suddetti valutino l'opportunità, per il benessere psicofisico dell'interessato, di permanere nella struttura privata.".
(11) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'articolo 20 recitava:
(Voucher per l'acquisto di servizi)
1. La struttura regionale competente in materia di disabilità eroga un voucher annuale, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, a favore di persone residenti nel territorio regionale con handicap grave, come definito dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero ultrasessantacinquenni non autosufficienti.
2. Il voucher deve essere utilizzato dal soggetto avente diritto per l'acquisto di servizi pubblici o privati finalizzati a migliorare la qualità della vita ed è cumulabile con altri interventi economico-assistenziali spettanti al richiedente ai sensi della normativa vigente, fermo restando l'obbligo di documentare le spese sostenute.".
(11a) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'articolo 21 recitava:
(Contributi a favore di soggetti con disabilità di tipo sensoriale)
1. La struttura regionale competente in materia di disabilità eroga contributi a favore di persone, residenti nel territorio regionale, con disabilità sensoriale certificata dalle commissioni mediche collegiali di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 11/1999, che, per attendere al loro percorso scolastico e formativo, accedono a servizi scolastici, educativi e formativi specifici per la tipologia di disabilità, anche al di fuori del territorio regionale.
2. I contributi sono concessi fino al compimento dei sessantaquattro anni di età.
3. Il contributo, il cui importo massimo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, è pari al 90 per cento delle spese sostenute o da sostenere per l'iscrizione e la frequenza dei servizi di cui al comma 1, comprese le eventuali spese di soggiorno, fermo restando l'obbligo di documentare le spese sostenute.".
(12) Articolo inserito dal comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
(13) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'articolo 22 recitava:
(Contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente)
1. La struttura regionale competente in materia di disabilità eroga contributi a copertura delle spese derivanti dall'assunzione diretta di uno o più assistenti personali e finalizzate a compensare i limiti funzionali e a favorire la partecipazione alla vita sociale, fermo restando l'obbligo di documentare le spese sostenute.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo le persone residenti nel territorio regionale con handicap grave, fisico o sensoriale, come definito dall'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e di età compresa tra diciotto e sessantaquattro anni.
3. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli assegni di cura di cui all'articolo 18.".
(14) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 18 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 23 recitava:
"1. I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione degli stessi sono periodicamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente ed il Consiglio permanente degli enti locali, nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale.".
(15) Alinea modificato dal comma 1 dell'articolo 19 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'alinea del comma 1 dell'articolo 25 recitava:
"1. Al fine di monitorare l'attuazione della presente legge e di valutarne gli effetti, la Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, trasmette:".
(16) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'articolo 27 recitava:
(Titolarità degli oneri finanziari)
1. In caso di anticipazione degli oneri finanziari relativi all'erogazione degli interventi economici di cui alla presente legge per situazioni non differibili e urgenti a favore di beneficiari presenti nel territorio regionale ma ivi non residenti, la Regione si rivale nei confronti del Comune di residenza di questi ultimi.
2. Qualora si renda necessaria o sia disposta, nei confronti di minori non residenti nel territorio regionale, la collocazione in affidamento familiare, in comunità di tipo familiare o in strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie situate nel territorio regionale, la titolarità degli oneri finanziari è in capo al Comune di residenza del genitore che esercita la potestà genitoriale nel momento della collocazione.
3. Qualora l'iniziativa del ricovero presso strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie e i relativi oneri siano assunti dal soggetto non residente nel territorio regionale o dai suoi congiunti, gli obblighi connessi ad una successiva domanda di integrazione economica della retta gravano sul Comune presso il quale il soggetto era residente prima di tale ricovero.".
(17) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 21 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 28 recitava:
"2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2010/2012 nel fondo regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2001 iscritto nell'area omogenea 1.8.1. (Fondo regionale per le politiche sociali) - unità previsionale di base 1.8.1.10 (Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali).".
(18) Comma abrogato dall'articolo 16, comma 7, della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.
Nella formulazione precedente, inserita dall'articolo 24, comma 1, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30, il testo del comma 2bis dell'articolo 28 recitava:
"2bis. A decorrere dall'anno 2012, gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 18 e 19 sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 e sono gestiti direttamente dalla Regione, in deroga alla medesima legge.".
(19) Comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 21 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19.
Il comma 3 dell'articolo 28 era già stato modificato dall'articolo 30, comma 3, della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40, nel modo seguente:
"3. Per gli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), è possibile provvedere anche mediante l'utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato per la non autosufficienza iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.8.2.11. (Altri interventi per assistenza sociale).".
Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 28 recitava:
"3. Per gli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), è possibile provvedere anche mediante l'utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato per la non autosufficienza iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.8.2.11. (Altri interventi per assistenza sociale).".