Legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 - Testo storico

Legge regionale 23 luglio 2010, n. 23

Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali.

(B.U. 24 agosto 2010, n. 35)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizione degli interventi

Art. 3 - Percorsi di sostegno

Art. 4 - Condizioni di accesso

Art. 5 - Minimo vitale

CAPO II

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI, DEI GIOVANI ADULTI E DELLE LORO FAMIGLIE

Art. 6 - Assegno post-natale

Art. 7 - Voucher per il servizio di tata familiare

Art. 8 - Assegni di cura per affidamenti

Art. 9 - Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori

Art. 10 - Voucher per la partecipazione a soggiorni di vacanza

Art. 11 - Voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola

Art. 12 - Contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia

CAPO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA

Art. 13 - Contributi per l'inclusione sociale

Art. 14 - Contributi straordinari

Art. 15 - Contributi straordinari per spese sanitarie

Art. 16 - Procedure

Art. 17 - Progetti

CAPO IV

INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 18 - Assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione

Art. 19 - Contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative

Art. 20 - Voucher per l'acquisto di servizi

Art. 21 - Contributi a favore di soggetti con disabilità di tipo sensoriale

Art. 22 - Contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Rinvio

Art. 24 - Revoca

Art. 25 - Clausola valutativa

Art. 26 - Abrogazioni

Art. 27 - Titolarità degli oneri finanziari

Art. 28 - Disposizioni finanziarie

Art. 29 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina gli interventi economici di sostegno e promozione sociale che la Regione eroga per il sostegno e lo sviluppo delle famiglie, anche composte da un solo soggetto, secondo principi di pari opportunità, non discriminazione e universalità, in conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono erogati al fine di prevenire, superare, ridurre e rimuovere le condizioni di bisogno e gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono provocare situazioni di difficoltà e di emarginazione negli ambienti di vita, studio e lavoro, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del benessere psicofisico.

3. In particolare, gli interventi di cui alla presente legge rientrano nell'ambito di un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale e sono diretti a sostenere le famiglie nel far fronte:

a) al mantenimento e alla crescita dei figli;

b) al sostegno nella cura di persone non autosufficienti;

c) alle situazioni di difficoltà economica.

Art. 2

(Definizione degli interventi)

1. Gli interventi di cui alla presente legge si articolano in:

a) assegni di cura e per l'autonomia;

b) titoli per l'acquisto di servizi, di seguito denominati voucher;

c) contributi.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono volti a sostenere il lavoro di cura a favore di persone in condizione di non autosufficienza, o di minori, oppure progetti di autonomia e sono erogati:

a) alle persone interessate, qualora siano in grado di procurarsi direttamente le prestazioni sociali e socio-sanitarie previste dal piano assistenziale individualizzato o qualora siano titolari di progetti di autonomia;

b) alle famiglie, anche non legate da vincolo di parentela con il beneficiario dell'assegno, che garantiscono direttamente o tramite assistenti personali le prestazioni socio-assistenziali previste dal piano assistenziale individualizzato, per consentirne la permanenza a domicilio, purché abbiano relazioni di fiducia con la persona da assistere;

c) alle famiglie o comunità di tipo familiare che accolgono minori in affidamento.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzati all'acquisto di specifiche prestazioni di carattere socio-assistenziale e socio-educativo erogate da personale competente.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), consistono in erogazioni in denaro al fine di migliorare la qualità della vita e di consentire il raggiungimento di condizioni minime di autonomia o di autosufficienza.

5. Gli interventi di cui alla presente legge possono avere carattere di:

a) continuità di breve e medio periodo, qualora siano finalizzati all'integrazione del reddito del nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari;

b) straordinarietà, immediatezza e temporaneità per far fronte a situazioni di emergenza;

c) specificità, in quanto finalizzati ad esigenze e bisogni particolari.

Art. 3

(Percorsi di sostegno)

1. I destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono coinvolti all'interno di un percorso di sostegno mediante la presa in carico da parte del servizio sociale o socio-sanitario, finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.

2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, gli interventi per i quali non si applica il comma 1, in considerazione della natura del sostegno economico erogato.

3. Il percorso di sostegno si articola in tre fasi:

a) valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la definizione condivisa della domanda espressa dall'interessato, considerando e mettendo in relazione le risorse personali, quelle della sua famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;

b) predisposizione di un piano assistenziale individualizzato, anche avvalendosi dei competenti servizi socio-sanitari o del lavoro, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte del soggetto interessato e dei componenti il nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno;

c) verifica degli impegni assunti e degli esiti dell'intervento.

4. Il percorso di sostegno è verificato in itinere mediante un sistema di monitoraggio e di valutazione che ne accerta gli esiti in termini di acquisita autonomia delle persone prese in carico.

Art. 4

(Condizioni di accesso)

1. Lo strumento per garantire l'equità di accesso agli interventi di cui alla presente legge è individuato nell'indicatore regionale della situazione economica (IRSE) di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004).

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, per quali tipologie di intervento economico può essere considerata la situazione reddituale in essere all'atto della presentazione della domanda.

Art. 5

(Minimo vitale)

1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'importo della soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale e lo rivaluta annualmente.

CAPO II

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI, DEI GIOVANI ADULTI E DELLE LORO FAMIGLIE

Art. 6

(Assegno post-natale)

1. La Regione concede un contributo, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, a favore dei minori residenti nel territorio regionale di età compresa tra zero e tre anni, da erogare per i primi tre anni di vita, a sostegno delle maggiori spese che le famiglie devono affrontare a seguito della nascita di un figlio.

2. In caso di affidamento preadottivo, di adozione e di affidamento familiare a terzi di durata almeno annuale, il contributo di cui al comma 1 è concesso a favore di minori di età compresa tra zero e cinque anni.

3. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative e le risorse finanziarie necessarie all'erogazione del contributo.

Art. 7

(Voucher per il servizio di tata familiare)

1. La struttura regionale competente in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia eroga voucher, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, alle famiglie dei minori residenti nel territorio regionale di età compresa tra tre mesi e tre anni a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'utilizzo del servizio di tata familiare.

2. Il voucher di cui al comma 1 è erogato esclusivamente per il servizio reso dalle tate familiari iscritte al registro regionale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4).

Art. 8

(Assegni di cura per affidamenti)

1. La struttura regionale competente in materia di tutela dei minori eroga assegni di cura per:

a) l'affidamento familiare a parenti o a terzi a carattere residenziale diurno o notturno;

b) la collocazione presso comunità di tipo familiare o presso gruppi appartamento.

2. Gli assegni di cura per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono svincolati dalla situazione economica della famiglia affidataria; l'importo degli assegni, differenziato in base alla tipologia di affidamento, è stabilito con deliberazione della Giunta regionale e rivalutato annualmente.

3. Gli assegni di cura per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono concessi per la copertura della spesa, totale o parziale, della retta di ospitalità e di altri interventi ritenuti idonei previsti nel progetto di presa in carico da parte dei servizi sociali o socio-sanitari.

4. Gli assegni di cura di cui al presente articolo sono concessi a favore di:

a) minori residenti nel territorio regionale che, a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o di provvedimenti da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), siano allontanati dal nucleo d'origine e affidati, temporaneamente, ad altra famiglia o comunità di tipo familiare o a gruppo appartamento, al fine di assicurarne il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

b) minori presenti nel territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente;

c) giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni residenti nel territorio regionale, in situazione di disagio e a rischio di devianza o marginalità, in carico ai servizi socio-sanitari territoriali e inseriti in un progetto per il raggiungimento dell'autonomia in carenza o assenza di supporti da parte della rete familiare;

d) giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni presenti nel territorio regionale per i quali l'Amministrazione regionale ha esercitato la tutela fino alla maggiore età;

e) gestanti o genitori con figli minori residenti nel territorio regionale che necessitano di tutela e protezione a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o sulla base di progetti predisposti dai competenti servizi socio-sanitari territoriali;

f) gestanti o genitori con figli minori presenti nel territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente.

5. Per i beneficiari di cui al comma 4, lettere c) e d), in casi eccezionali, segnalati dal competente servizio sociale o socio-sanitario e valutati dalla struttura regionale competente, gli assegni di cura possono essere concessi fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Art. 9

(Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori)

1. La struttura regionale competente in materia di tutela dei minori eroga anticipatamente al genitore affidatario o ad altro soggetto cui è affidato il minore l'assegno di mantenimento a tutela del medesimo, qualora non sia corrisposto dall'obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dai competenti organi giudiziari.

2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato, su istanza del genitore affidatario o di altro soggetto cui è affidato il minore, con cadenza mensile per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, previa verifica dei seguenti requisiti:

a) residenza del minore nel territorio regionale;

b) residenza del genitore affidatario del minore o di altro soggetto cui il medesimo è affidato da almeno due anni nel territorio regionale;

c) possesso da parte del genitore affidatario o di altro soggetto cui è affidato il minore di un valore dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente non superiore al valore definito con deliberazione della Giunta regionale;

d) esistenza di un titolo esecutivo, fondato su un provvedimento dei competenti organi giudiziari, che stabilisca le modalità e l'importo di contribuzione da parte del genitore obbligato al mantenimento del minore;

e) esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato e non ottemperato.

3. L'erogazione dell'assegno ha durata annuale e può essere rinnovata su semplice istanza del genitore affidatario o di altro soggetto cui è affidato il minore, corredata di dichiarazione attestante il perdurare dei requisiti di cui al comma 2. L'assegno è erogato in misura pari alla somma stabilita dal provvedimento di cui al comma 2, lettera d), purché in misura non superiore al valore stabilito con deliberazione della Giunta regionale e annualmente rivalutato.

4. L'erogazione in via anticipata dell'assegno di mantenimento a tutela del minore è subordinata alla dichiarazione, da parte del genitore affidatario o di altro soggetto cui è affidato il minore, di surrogazione dell'Amministrazione regionale nei confronti dell'obbligato ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile e alla comunicazione a quest'ultimo, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, della medesima dichiarazione.

5. Il genitore affidatario o altro soggetto cui è affidato il minore deve comunicare alla struttura regionale competente, entro dieci giorni dal suo verificarsi:

a) l'adempimento da parte dell'obbligato;

b) qualsiasi variazione, anche di carattere temporaneo, della propria situazione personale ed economica potenzialmente idonea ad incidere sul perdurare dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno di mantenimento.

6. In caso di violazione di quanto disposto al comma 5, il beneficiario decade dal diritto a percepire il contributo e l'istanza non può essere ripresentata per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 10

(Voucher per la partecipazione a soggiorni di vacanza)

1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga voucher, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, per la partecipazione dei minori residenti nel territorio regionale a soggiorni di vacanza estivi organizzati con finalità di socializzazione da enti pubblici o privati aventi una sede organizzativa stabile nel territorio regionale.

Art. 11

(Voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola)

1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga voucher, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, per la frequenza, durante l'anno scolastico, di:

a) collegi e convitti presenti nel territorio regionale;

b) servizi di doposcuola offerti da enti pubblici e privati aventi una sede organizzativa stabile nel territorio regionale.

2. I voucher sono concessi a favore di:

a) minori residenti nel territorio regionale;

b) minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), possono essere estesi fino al compimento del ventunesimo anno di età, al fine di garantire la conclusione del percorso scolastico.

4. I voucher di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici economici di sostegno all'istruzione erogati per le medesime finalità.

Art. 12

(Contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia)

1. La struttura regionale competente in materia di tutela dei minori eroga contributi, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, a favore di giovani adulti residenti nel territorio regionale di età compresa tra diciotto e ventuno anni, in situazione di disagio e a rischio di devianza o marginalità, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, nell'ambito di un progetto per facilitare il raggiungimento dell'autonomia. In casi eccezionali segnalati dal competente servizio sociale o socio-sanitario e valutati dalla struttura regionale competente, i contributi possono essere concessi fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

CAPO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA

Art. 13

(Contributi per l'inclusione sociale)

1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga, nell'ambito del piano assistenziale individualizzato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), contributi a favore delle famiglie, residenti nel territorio regionale che dispongono di una situazione economica inferiore all'importo di cui all'articolo 5.

2. L'ammontare dei contributi è determinato dalla differenza tra il valore della situazione economica del richiedente di cui all'articolo 4 e l'importo del minimo vitale stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5.

3. I contributi sono concessi per un periodo sufficiente a risolvere la situazione di disagio economico e sono sospesi nel caso in cui il richiedente rifiuti soluzioni alternative all'erogazione di un sussidio economico, ivi comprese quelle di tipo lavorativo.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, i contributi sono concessi con carattere di continuità, per ciascun anno solare, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, allorquando la famiglia sia composta:

a) esclusivamente da componenti ultrasessantacinquenni;

b) da componenti ultrasessantacinquenni e da soggetti maggiorenni con certificazione di totale inabilità lavorativa accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).

5. Sono escluse dalla fruizione dei contributi di cui al presente articolo le famiglie:

a) per le quali esistono soggetti tenuti a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, in grado di provvedere e aventi un valore dell'indicatore regionale della situazione economica superiore all'importo periodicamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale;

b) di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su uno o più beni immobili ovunque ubicati, la cui rendita catastale sia pari o superiore all'importo definito periodicamente con deliberazione della Giunta regionale, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o abbia il possesso o la disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se i richiedenti sono proprietari o hanno il possesso o la disponibilità non occasionale di un bene mobile registrato a condizione che, stando alla valutazione di riviste specializzate, questo non superi il valore stabilito con deliberazione della Giunta regionale; tale limite non si applica se il bene mobile registrato è utilizzato per il trasporto di un componente il nucleo familiare per esigenze sanitarie o di disabilità adeguatamente certificate;

d) con disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento o di altri fondi per un valore pari o superiore a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale;

e) che rifiutino di aderire alla proposta di piano assistenziale individualizzato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), concordata con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione ed attuazione del medesimo;

f) di cui almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;

g) di cui almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;

h) di cui almeno un componente abbia rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività tesa a favorirne l'inserimento lavorativo, proposti dalla pubblica amministrazione o da enti di formazione accreditati, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda;

i) ospiti di strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie, nel caso in cui la famiglia sia composta da un solo soggetto.

Art. 14

(Contributi straordinari)

1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga contributi a carattere straordinario a favore delle famiglie, con particolare riferimento ad esigenze di tutela dei minori:

a) residenti nel territorio regionale che hanno sostenuto o devono sostenere spese, regolarmente documentate, che causano un disagio di particolare rilevanza sulla situazione economica del nucleo familiare;

b) temporaneamente presenti nel territorio regionale, allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettera a), le famiglie il cui valore della situazione economica di cui all'articolo 4, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, non superi l'importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

3. Sono esclusi dalla fruizione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), le famiglie:

a) di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su uno o più beni immobili ovunque ubicati, la cui rendita catastale sia pari o superiore all'importo definito periodicamente con deliberazione della Giunta regionale, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o abbia il possesso o la disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se i richiedenti sono proprietari o hanno il possesso o la disponibilità non occasionale di un bene mobile registrato a condizione che, stando alla valutazione di riviste specializzate, questo non superi il valore stabilito con deliberazione della Giunta regionale; tale limite non si applica se il bene mobile registrato è utilizzato per il trasporto di un componente il nucleo familiare per esigenze sanitarie o di disabilità adeguatamente certificate;

c) con disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento o di altri fondi per un valore pari o superiore a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale;

d) che rifiutino di aderire alla proposta di piano assistenziale individualizzato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), concordata con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione ed attuazione del medesimo;

e) di cui almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;

f) di cui almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;

g) di cui almeno un componente abbia rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività tesa a favorirne l'inserimento lavorativo, proposta dalla pubblica amministrazione o da enti di formazione accreditati nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono concessi:

a) per spese derivanti da mutui, finanziamenti o prestiti;

b) per spese per le quali è previsto un totale rimborso, ancorché a carico di altri enti pubblici;

c) per spese derivanti da acquisti di beni non di prima necessità;

d) per spese derivanti da imposte o tasse statali o regionali;

e) per spese derivanti da contravvenzioni, multe o fallimenti;

f) per spese derivanti dall'uso di servizi alla persona gestiti dagli enti locali;

g) a coloro che per le stesse spese hanno già avuto accesso al credito sociale ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale);

h) per ogni altra tipologia di spesa individuata con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 15

(Contributi straordinari per spese sanitarie)

1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga contributi a carattere straordinario a favore delle famiglie, residenti nel territorio regionale, per spese sanitarie documentate ed effettivamente rimaste a carico del richiedente, detratti eventuali rimborsi a carico di altri soggetti, esclusivamente per casi di estrema gravità ed eccezionalità e nel limite massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta o da sostenere.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo le famiglie il cui valore della situazione economica di cui all'articolo 4, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, non superi l'importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

3. I contributi non sono concessi:

a) per spese derivanti dal ricorso a cure non riconosciute dal Servizio sanitario nazionale o regionale;

b) per prestazioni per le quali è prevista l'erogazione totale a qualunque titolo di contributi, comunque denominati, da parte del Servizio sanitario regionale o di terzi.

Art. 16

(Procedure)

1. Le richieste di contributo di cui al presente capo devono essere corredate del piano assistenziale individualizzato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), e sono sottoposte alla valutazione di apposite commissioni nominate dalla Giunta regionale e composte da personale dipendente dell'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali e da rappresentanti degli enti locali, nominati dal Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta, che, previa valutazione tecnica, esprimono un parere obbligatorio e vincolante sulla concessione dei contributi.

2. In casi eccezionali di estrema urgenza, il dirigente competente può concedere un contributo idoneo a far fronte alle esigenze immediate, in attesa del parere delle commissioni di cui al comma 1.

3. Le commissioni di cui al comma 1 possono disporre che i contributi di cui al presente capo siano erogati a terzi, qualora si renda necessario garantire un loro corretto utilizzo da parte del richiedente, in relazione ai contenuti del piano assistenziale individualizzato.

4. Le commissioni di cui al comma 1 possono effettuare ogni opportuna verifica al fine di accertare la reale sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione dei contributi di cui al presente capo.

5. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente capo aventi carattere di assoluta urgenza la struttura competente può richiedere anticipazioni al servizio di cassa economale previo impegno sul pertinente capitolo di bilancio.

Art. 17

(Progetti)

1. Per le finalità di cui al presente capo, la Giunta regionale può approvare, con propria deliberazione, il finanziamento di progetti destinati a persone che versano in situazioni di povertà ed esclusione sociale, stabilendone requisiti e criteri di valutazione.

2. I progetti di cui al comma 1 devono avere quale obiettivo l'avvio, l'ampliamento o l'innovazione di centri e servizi, operanti nel territorio regionale, di pronta accoglienza e per l'accompagnamento e il reinserimento sociale e possono essere presentati da enti locali della Valle d'Aosta e da organizzazioni di volontariato o altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi una sede operativa stabile nel territorio regionale.

CAPO IV

INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 18

(Assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione)

1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga assegni di cura a favore di persone non autosufficienti, affette da gravi patologie invalidanti, al fine di garantire la permanenza a domicilio ed evitare l'istituzionalizzazione delle medesime.

2. Gli assegni di cura sono erogati per:

a) il pagamento di assistenti personali assunti direttamente dalla persona non autosufficiente o dai suoi familiari. Tali assegni non sono erogati qualora l'assistente personale sia un parente entro il secondo grado della persona da assistere;

b) riconoscere il lavoro di cura garantito dai familiari della persona non autosufficiente;

c) riconoscere il lavoro di cura garantito da famiglie anche non legate da vincoli di parentela con la persona non autosufficiente, purché abbiano relazioni di fiducia con la stessa.

3. Gli assegni di cura sono concessi a:

a) residenti nel territorio regionale da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di mantenimento a domicilio;

b) residenti nel territorio regionale da meno di due anni dalla data di presentazione della domanda ma che sono stati residenti nel territorio regionale, in modo continuativo, per un periodo non inferiore a cinque anni, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di mantenimento a domicilio;

c) famiglie residenti nel territorio regionale da almeno otto anni dalla data di presentazione della domanda, che accolgono un proprio familiare non residente nel territorio regionale e avente un grado di parentela pari al primo, previo progetto concordato con i competenti servizi socio-sanitari territoriali.

4. Gli assegni di cura per gli interventi di cui al comma 2 non sono tra loro cumulabili.

5. I criteri e le modalità per l'erogazione degli assegni di cura sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente e il Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 19

(Contributi per il pagamento di rette in strutture socio- assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative)

1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative pubbliche o private a favore di persone non autosufficienti, affette da gravi patologie invalidanti, che non possono permanere al loro domicilio, al fine di garantire alle medesime un'adeguata assistenza.

2. I contributi sono concessi a:

a) residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di inserimento;

b) residenti nel territorio regionale da meno di cinque anni dalla data di presentazione della domanda ma che sono stati residenti nel territorio regionale, in modo continuativo, per un periodo non inferiore a cinque anni, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di inserimento;

c) residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda, già inseriti in strutture private con retta a totale carico dell'interessato o dei suoi familiari per un periodo non inferiore a due anni, che per sopravvenuti motivi economici presentano domanda di contributo e per i quali i competenti servizi socio-sanitari territoriali confermano il progetto di inserimento nella struttura, salvo che non esistano possibilità di inserimento in strutture pubbliche o i servizi suddetti valutino l'opportunità, per il benessere psicofisico dell'interessato, di permanere nella struttura privata.

Art. 20

(Voucher per l'acquisto di servizi)

1. La struttura regionale competente in materia di disabilità eroga un voucher annuale, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, a favore di persone residenti nel territorio regionale con handicap grave, come definito dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

2. Il voucher deve essere utilizzato dal soggetto avente diritto per l'acquisto di servizi pubblici o privati finalizzati a migliorare la qualità della vita ed è cumulabile con altri interventi economico-assistenziali spettanti al richiedente ai sensi della normativa vigente, fermo restando l'obbligo di documentare le spese sostenute.

Art. 21

(Contributi a favore di soggetti con disabilità di tipo sensoriale)

1. La struttura regionale competente in materia di disabilità eroga contributi a favore di persone, residenti nel territorio regionale, con disabilità sensoriale certificata dalle commissioni mediche collegiali di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 11/1999, che, per attendere al loro percorso scolastico e formativo, accedono a servizi scolastici, educativi e formativi specifici per la tipologia di disabilità, anche al di fuori del territorio regionale.

2. I contributi sono concessi fino al compimento dei sessantaquattro anni di età.

3. Il contributo, il cui importo massimo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, è pari al 90 per cento delle spese sostenute o da sostenere per l'iscrizione e la frequenza dei servizi di cui al comma 1, comprese le eventuali spese di soggiorno, fermo restando l'obbligo di documentare le spese sostenute.

Art. 22

(Contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente)

1. La struttura regionale competente in materia di disabilità eroga contributi a copertura delle spese derivanti dall'assunzione diretta di uno o più assistenti personali e finalizzate a compensare i limiti funzionali e a favorire la partecipazione alla vita sociale, fermo restando l'obbligo di documentare le spese sostenute.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo le persone residenti nel territorio regionale con handicap grave, fisico o sensoriale, come definito dall'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e di età compresa tra diciotto e sessantaquattro anni.

3. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli assegni di cura di cui all'articolo 18.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

(Rinvio)

1. I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione degli stessi sono periodicamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente ed il Consiglio permanente degli enti locali, nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale.

Art. 24

(Revoca)

1. La struttura regionale competente dispone, con provvedimento del dirigente responsabile, la revoca degli interventi economici di cui alla presente legge qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari ai fini dell'ottenimento dei medesimi.

2. Gli interventi economici di cui alla presente legge sono, inoltre, revocati qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi previsti dalla presente legge o dai provvedimenti attuativi della medesima.

3. La revoca comporta l'obbligo di restituire l'intero ammontare dell'intervento economico eventualmente già erogato, maggiorato dei relativi interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del medesimo, nel caso di cui al comma 1, ovvero dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca, nel caso di cui al comma 2.

4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La ripetizione è esclusa nel caso in cui il debitore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca, comprovi di possedere un indicatore regionale della situazione economica, con esclusione dell'importo dell'intervento economico revocato, pari o inferiore all'importo del minimo vitale stabilito ai sensi dell'articolo 5, fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

Art. 25

(Clausola valutativa)

1. Al fine di monitorare l'attuazione della presente legge e di valutarne gli effetti, la Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sui seguenti aspetti:

a) lo stato di attuazione degli interventi previsti, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate;

b) le tipologie dei soggetti beneficiari, le risorse stanziate ed erogate.

Art. 26

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 1° giugno 1984, n. 17;

b) la legge regionale 3 maggio 1993, n. 22;

c) la legge regionale 27 maggio 1994, n. 19;

d) il regolamento regionale 20 giugno 1994, n. 3;

e) gli articoli 13, 17, 19 e 19bis della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44;

f) il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18;

g) gli articoli 24 e 25 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38;

h) l'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31;

i) gli articoli 15 e 16 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21;

j) l'articolo 28 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4.

2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 27

(Titolarità degli oneri finanziari)

1. In caso di anticipazione degli oneri finanziari relativi all'erogazione degli interventi economici di cui alla presente legge per situazioni non differibili e urgenti a favore di beneficiari presenti nel territorio regionale ma ivi non residenti, la Regione si rivale nei confronti del Comune di residenza di questi ultimi.

2. Qualora si renda necessaria o sia disposta, nei confronti di minori non residenti nel territorio regionale, la collocazione in affidamento familiare, in comunità di tipo familiare o in strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie situate nel territorio regionale, la titolarità degli oneri finanziari è in capo al Comune di residenza del genitore che esercita la potestà genitoriale nel momento della collocazione.

3. Qualora l'iniziativa del ricovero presso strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie e i relativi oneri siano assunti dal soggetto non residente nel territorio regionale o dai suoi congiunti, gli obblighi connessi ad una successiva domanda di integrazione economica della retta gravano sul Comune presso il quale il soggetto era residente prima di tale ricovero.

Art. 28

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2010/2012 nel fondo regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2001 iscritto nell'area omogenea 1.8.1. (Fondo regionale per le politiche sociali) - unità previsionale di base 1.8.1.10 (Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali).

3. Per gli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), è possibile provvedere anche mediante l'utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato per la non autosufficienza iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.8.2.11. (Altri interventi per assistenza sociale).

4. I recuperi derivanti dalle somme anticipate nonché dalle revoche degli interventi economici di cui agli articoli 9, 24 e 27, compresi eventuali interessi e sanzioni, sono introitati nello stato di previsione della parte entrata del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.