Legge regionale 11 ottobre 2007, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 11 ottobre 2007, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di Fondo per speciali programmi di investimento. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

(B.U. 16 ottobre 2007, n. 42)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 17)

1. (1)

2. (2)

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 21) (3)

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della l.r. 48/1995, come modificato dall'articolo 1, trovano applicazione anche con riferimento alle richieste formulate dagli enti locali ai sensi della medesima legge entro il 31 ottobre 2007, ai fini del loro inserimento nel programma del Fondo per speciali programmi di investimento relativo al triennio 2009/2011.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della l.r. 48/1995, come sostituito dall'articolo 2, non trovano applicazione con riferimento ai progetti inseriti nel programma del Fondo per speciali programmi di investimento relativo al triennio 2007/2009, ma non ancora finanziati.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Inserisce il comma 1bis all'art. 17 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(2) Modifica il comma 2 dell'art. 17 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(3) Sostituisce l'art. 21 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.