Legge regionale 6 ottobre 2004, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 6 ottobre 2004, n. 23

Interventi a favore del Comune di Saint-Oyen per la gestione della pista di slittino in località Flassin. Abrogazione della legge regionale 3 maggio 1993, n. 26.

(B.U. 19 ottobre 2004, n. 42)

Art. 1

(Oggetto)

1. In considerazione della rilevanza regionale che assume la pista di slittino sita in località Flassin del Comune di Saint-Oyen, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al medesimo Comune, nei limiti delle disponibilità finanziarie, contributi finalizzati a ripianare il disavanzo derivante dalla gestione della pista.

Art. 2

(Modalità di concessione dei contributi)

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 1, il Comune, prima dell'inizio dell'attività stagionale, è tenuto a presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture sportive apposita domanda corredata del bilancio preventivo della gestione e del programma di attività della pista.

2. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la struttura regionale competente in materia di infrastrutture sportive provvede ai necessari adempimenti istruttori, in particolare mediante l'esame del bilancio presentato e la determinazione delle spese ritenute ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 3.

3. La concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta ai sensi del comma 2.

Art. 3

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese per la remunerazione del personale e per l'acquisto dei beni e dei servizi necessari per la gestione e la manutenzione della pista.

Art. 4

(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato, in acconto, fino all'ammontare massimo del 60 per cento e, a saldo, dietro presentazione del bilancio consuntivo della gestione, corredato di copia dei giustificativi di spesa fiscalmente validi.

Art. 5

(Abrogazione)

1. La legge regionale 3 maggio 1993, n. 26, è abrogata.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Per la stagione 2004/2005, la domanda di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e può includere la richiesta di copertura del disavanzo di gestione relativo alla stagione 2003/2004.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è complessivamente determinato in euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.08. (Attività culturali-promozione culturale, sportiva e sociale) mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 67670 (Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.14 (Interventi nel settore dei trasporti).

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.