Legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 - Testo storico

Legge regionale n. 22 del 03 05 1993

Bollettino ufficiale 11 5 1993 n. 21

Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS.

Art. 1

(Finalità )

1. Per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare provvidenze economiche per:

a) il pagamento di rette per l’ospitalità in strutture protette assistenziali e socio - riabilitative, sia in regime diurno sia in regime residenziale;

b) la concessione di contributi a privati per interventi assistenziali alternativi all’istituzionalizzazione.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Possono fruire delle provvidenze della presente legge:

a) i cittadini residenti nei comuni della Valle d’Aosta;

b) gli stranieri e gli apolidi residenti nei comuni della Valle d’Aosta;

c) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all’assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nei comuni della Valle d’Aosta.

Art. 3

(Requisiti)

1. Le provvidenze di cui all’articolo 1 sono concesse ai soggetti richiedenti che si trovino in effettivo stato di bisogno, certificato dai competenti servizi socio - sanitari, in relazione alle condizioni psico-fisiche ed alla situazione familiare e socio-ambientale.

2. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

a) insufficienza del reddito familiare del richiedente in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, alla integrazione di tale reddito;

b) incapacità totale o parziale del richiedente a provvedere autonomamente a se stesso ed il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurargli l’assistenza necessaria;

c) sottoposizione del richiedente a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi assistenziali o socio-riabilitativi.

Art. 4

(Procedure)

1. Per poter usufruire delle provvidenze di cui all’articolo 1 i soggetti interessati presentano domanda al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell’Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

2. La domanda deve essere corredata da documentazione attestante lo stato di famiglia, i redditi del nucleo familiare nonché lo stato di bisogno di cui all’articolo 3.

3. le provvidenze economiche relative alle domande istruite sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, in misura pari al costo del servizio, detratto il reddito personale del richiedente e la quota - parte a carico dei soggetti tenuti all’obbligo della prestazione degli alimenti, ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile.

Art. 5

(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 18 marzo 1987, n. 19 (Finanziamento delle spese per l’assistenza a favore di soggetti handicappati fisici, psichici e sensoriali).

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri previsti dall’articolo 1, determinati in complessive lire 3.500.000.000 per l’anno 1993, si provvede utilizzando le disponibilità iscritte ai seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per tale esercizio finanziario e ai corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

a) cap. 61040 che assume la seguente nuova denominazione " Spese per interventi assistenziali a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS ";

b) cap. 61060 che assume la seguente nuova denominazione " Contributi per interventi assistenziali a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS ".

2. A decorrere dal 1994, gli oneri suddetti saranno determinati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta).

Art. 7

(Assistenza economica a favore di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Per l’applicazione dell’articolo 39, commi 3 e 4 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 15 (Normativa e criteri generali per l’assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è autorizzata la spesa annua di lire 50 milioni che graverà sull’istituendo capitolo 61200 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono estesi, per quanto compatibile, agli inquilini dell’edilizia privata con le stesse modalità e gli stessi criteri di valutazione.

3. Alla copertura dell’onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 60800 del bilancio di previsione per il 1993.

4. A decorrere dal 1994 gli oneri suddetti saranno determinati ai sensi dell’articolo 15 della lr 90/1989.

Art. 8

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per il 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

a) in diminuzione:

cap. 60800 " Spese per interventi nel settore della sicurezza sociale " L. 50.000.000;

b) in aumento:

Programma regionale: 2.2.3.03

Codificazione: 01.01.1.6.1.2.08.07.08

cap. 61200 (di nuova istituzione)

"Interventi di assistenza economica a favore di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica"

Legge regionale 6 marzo 1987, n. 15, articolo 39, comma 4.

Legge regionale 3 maggio 1993, n. 22.

L. 50.000.000.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.