Legge regionale 17 giugno 1992, n. 22 - Testo storico

Legge regionale n. 22 del 17 06 1992

Bollettino ufficiale 23 6 1992 n. 27

Completamento di interventi inclusi nei programmi finanziati dal Fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (istituzione del FRIO) e successive modificazioni.

Art. 1

1. La spesa di lire 11.000 milioni autorizzata, per l’anno 1992, dall’articolo 4, comma uno, lettera a), della legge regionale 9 gennaio 1992, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 1992- 94) č utilizzata, per lire 6.000 milioni, per la realizzazione del programma triennale 1992- 94 finanziato dal Fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (istituzione del FRIO) e successive modificazioni e, per lire 5.000 milioni, per il completamento di interventi inclusi nei programmi finanziati dal Fondo stesso per i trienni 1986- 88, 1987- 89, 1988- 90, 1989- 91 (programma ordinario ed integrativo), 1990- 92 e 1991- 93.

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.